Gazzetta n. 215 del 2005-09-15
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2005
Modifica al calendario delle vaccinazioni antipoliomielitiche per adeguamento al nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 117, secondo comma della Costituzione, lettera m);
Visti gli articoli 5, comma 3 e 6, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, riguardante l'obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1999, concernente il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per i nuovi nati;
Visto l'accordo 22 novembre 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con la quale e' stato approvato tra gli altri il «Piano nazionale della prevenzione 2005-2007»;
Considerato che, a seguito dell'assegnazione all'Italia della certificazione di eradicazione della poliomielite da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', e' stato definito, con decreto del Ministro della salute 18 giugno 2002, il nuovo calendario per la vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria dei bambini basato sulla somministrazione esclusiva di vaccino antipoliomielitico inattivato (IPV);
Considerato che il programma attuale di vaccinazione antipoliomielitica prevede la somministrazione di tre dosi nel primo anno di vita, seguite da un richiamo nel 3° anno;
Considerato che, per assicurare l'uniformita' della strategia di immunizzazione su tutto il territorio nazionale e' necessario seguire calendari di vaccinazioni il piu' possibile uniformi;
Ravvisata la necessita' di modificare il calendario della vaccinazione antipoliomielitica per adeguarlo al nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005, il quale posticipa la quarta dose di IPV al 5° - 6° anno;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2002, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 3) somministrata al compimento del quinto - sesto anno di vita, in occasione della somministrazione del vaccino DTP e della seconda dose di MPR e, comunque, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla somministrazione della terza dose»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le indicazioni di cui alla lettera d) del comma 1 sono attuate dai Centri vaccinali distrettuali a partire dal 1° gennaio 2006. La coorte di nascita anno 2004 sara' vaccinata per la quarta dose di IPV al compimento del quinto - sesto anno di vita, vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2009. Per quanto riguarda le coorti di nascita precedenti all'anno 2004 permangono le modalita' organizzative di offerta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresi i recuperi dei ritardatari».
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.
Il decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2005
Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 108
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