Gazzetta n. 216 del 2005-09-16
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 settembre 2005
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE
della Direzione II del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del l° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 66.188 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 17 marzo, 7 luglio 2004, 10 gennaio, 10 febbraio, 11 aprile e 8 luglio 2005 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 7 luglio 2004, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 7 luglio 2004.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 17 marzo 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 7 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 7 luglio 2004.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 7 luglio 2004, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2005.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 15 settembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantacinque giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2005.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2020, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 7 luglio 2004, sara' scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2005
Il direttore: Cannata