Gazzetta n. 218 del 2005-09-19
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 3 maggio 2005 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con decreto del 7 giugno 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia' prorogata con decreto 3 maggio 2005, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2005
Il direttore generale: Abate