Gazzetta n. 218 del 2005-09-19 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Riconoscimento dell'idoneita', al «Centro di saggio dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari. |
|
Con decreto ministeriale n. 39025 del 10 marzo 2005 il «Centro di saggio dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale», con sede legale in Roma, via C.G. Bertero n. 22, e' stato riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Colture arboree; Colture erbacee; Colture orticole; Concia delle sementi; Conservazione post-raccolta; Diserbo; Patologia vegetale. Detto riconoscimento ufficiale, che ha validita' per anni 3 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali: Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995). |
|
|