Gazzetta n. 219 del 2005-09-20
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2005
Modifica del decreto ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo ed in particolare l'art. 4, paragrafo 5, che stabilisce che i diritti di reimpianto acquisiti ai sensi del regolamento medesimo sono esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui e' avvenuta l'estirpazione della superficie vitata, e contemporaneamente consente agli Stati membri di derogare alla regola generale, prevedendo l'utilizzo dei diritti entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui e' avvenuta l'estirpazione della superficie vitata;
Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2000, art. 4, con cui viene stabilito che il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;
Considerato che da parte di alcune regioni, e' stata rappresentata l'esigenza di avvalersi della deroga prevista dal citato regolamento CE n. 1493/99;
Considerato che l'allungamento del termine per l'utilizzo dei diritti di reimpianto consente alle regioni ed alle province autonome, nonche' ai singoli viticoltori, una migliore valutazione degli interventi programmati;
Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005.
Decreta:

Articolo unico

All'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, il testo del comma e' sostituito dal presente:
«Il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Le regioni e le province autonome possono prevedere che i diritti di reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui e' avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validita' il diritto passa automaticamente alla riserva regionale.
In caso di trasferimento tra regioni o province autonome di un diritto di reimpianto, il diritto mantiene la validita' della durata stabilita nella regione o provincia autonoma in cui ha avuto origine.
Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'AGEA i provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo, entro quindici giorni dalla loro adozione.».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2005
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 393