Gazzetta n. 221 del 2005-09-22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 luglio 2005
Fissazione dei corrispettivi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, in ambito aeroportuale.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone, e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
Visti gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la comptenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 86, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2000, concernente lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che annovera tra i compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di sicurezza sui bagagli da stiva di cui al citato decreto interministeriale n. 85/1999;
Viste le disposizioni del Programma nazionale di sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.);
Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato sulla GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti;
Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1999, 14 dicembre 2000, 21 dicembre 2001, 14 marzo 2003, 31 marzo 2004 e 23 dicembre 2004, con i quali, in attesa della definitiva determinazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dall'art. 8 del decreto interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato, a titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a Euro 1,81;
Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con la delibera 4 agosto 2000, n. 86, costituisce, per le amministrazioni e gli organi competenti, atto di indirizzo cui gli stessi devono uniformarsi nella determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi aeroportuali soggetti a regolazione;
Considerato che la richiamata delibera CIPE prevede che debba provvedersi alla definizione tariffaria dei servizi regolamentati sulla base dei dati contabili di consuntivo relativi all'ultimo esercizio per il quale sia disponibile il bilancio approvato e certificato;
Considerato che l'ENAC ha comunicato in data 1° febbraio 2005 di aver chiuso la propria istruttoria trasmettendone le risultanze con relazione n. 420210 SSA integrata da ultimo con nota n. 05-660/DG del 24 febbraio 2005;
Considerato che l'ENAC nella sua istruttoria ha potuto esaminare i dati contabili di consuntivo corredati da certilicazione prevalentemente dei soli servizi di sicurezza, in attesa di poter applicare integralmente la delibera CIPE 86/2000 in sede di stipula dei contratti di programma tra ENAC medesimo e il singolo gestore aeroportuale;
Considerato che una applicazione della delibera CIPE ai soli servizi di sicurezza non consente di fissare i parametri di efficientamento e di misurazione del raggiungimento degli obiettivi annuali di qualita' e di ambiente;
Considerato che i dati che scaturiscono dalla suddetta istruttoria evidenziano una eccessiva variabilita' tariffaria fra aeroporti analoghi nonche' fra aeroporti affidati allo stesso gestore;
Considerato che con lettera n. 15601 del 20 maggio 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta ad un quesito posto da questa Amministrazione, rende noto di aver preso atto della difficolta' di detenninare i corrispettivi per i servizi di sicurezza in presenza della parziale elaborazione della contabilita' analitica da parte dei gestori aeroportuali;
Considerato che l'ENAC ha comunicato di aver definito l'istruttoria per la redazione del contratto di programma con gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, di avere in corso quella per Milano Malpensa, Milano Linate, Genova, Firenze, Napoli, Torino e che il contratto per l'aeroporto di Venezia e' tuttora all'esame del CIPE;
Considerato che sulla base delle previsioni di traffico aereo nazionale, per l'anno 2005, e' previsto un aumento, da previsioni IATA Eurocontrol, pari al 4,5 %, che fa seguito all'aumento registrato nel 2004 pari al 6,9 %, e che pertanto non si ritiene di dover incrementare le tariffe precedentemente fissate del tasso di inflazione programmata;
Decreta:

Art. 1.
1. In attesa della completa attuazione dei criteri contenuti nella delibera CIPE in premessa citata e degli adempimenti in essa contemplati, con particolare riferimento alla presentazione da parte dei gestori della integrale contabilita' analitica per centro di costo e di ricavo ed alla stipulazione del contratto di programma tra questi ultimi e l'ENAC, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, il corrispettivo di Euro 1,81, gia' determinato con decreto ministeriale 21 dicembre 2001.
2. Non si dara' luogo ad aumenti del suddetto corrispettivo, per ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avra' ottemperato agli adempimenti citati al precedente comma 1.
Art. 2.
1. L'importo di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applica ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che viaggia per ragioni di servizio.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2005
Il Vice Ministro: Tassone Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 348