Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 luglio 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei dipendenti della COOP. CO.SI.T. di Gela; della COOP. CO.LA.V. di Gela e della S.p.a. FIAT Auto di Arese. (Decreto n. 36454). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita'; Considerato che, con gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato On.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occuoazionaii relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 8 dipendenti della COOP. CO.SI.T. a r.l., unita' di Gela (Caltanissetta), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004, registro 4, foglio 379. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 140.559,36; La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. Pagamento diretto: SI. | Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005,in favore di un numero massimo di 8 dipendenti della COOP. CO.LA.V. a r.l., unita' in Gela (Caltanissetta), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004, registro 4, foglio 379. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 140.559,36; La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. Pagamento diretto: SI. | Art. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 aprile 2005, per il periodo dal l° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 in favore di un numero massimo di 483 lavoratori e dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 in favore di un numero massimo di 448 lavoratori, dipendenti della societa' FIAT auto S.p.a., unita' in Arese (Milano), gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33526 del 6 febbraio 2004, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2004, registro 1, foglio 279. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 8.076.306,56; La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. Pagamento diretto: SI. | Art. 4. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 8.357.425,28, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005. | Art. 5. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economie e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 79 |
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