Gazzetta n. 221 del 2005-09-22
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2005
Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come per il triennio 2005-2007 alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;
Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere alle assunzioni nel limite di un spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare, il comma 3-ter del medesimo art.;
Visto l'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come le deroghe al divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, nonche' del personale del settore della ricerca, del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'Amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di quattrocentoquarantatre posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002; del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della legge, del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che all'art. 1, nel modificare il comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, nell'ambito delle deroghe delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'ulteriore priorita' concernente l'immissione degli addetti a compiti di sicurezza e di difesa nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo indeterminato pervenute dalle Amministrazioni interessate, tutte presentate nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 1, comma 96 e 97, della citata legge n. 311 del 2004;
Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle Amministrazioni interessate nel corso dell'anno 2005, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, nonche' di quelle espressamente elencate nel comma 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come successivamente modificato;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fa salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
Considerato che le assunzioni del personale non direttivo delle Forze armate sono finanziate con i sopraindicati provvedimenti legislativi e, pertanto, gravano sul fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004 soltanto le assunzioni relative agli ufficiali per l'anno 2005;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dal Club alpino italiano (C.A.I.) non debbono gravare sul fondo di cui al comma 96 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto detto Istituto non rientra nell'elenco degli enti facenti parte dell'aggregato Amministrazioni pubbliche definito secondo i criteri di contabilita' nazionale (SEC 95);
Viste le richieste pervenute dal Ministero della giustizia - Direzione degli archivi notarili e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dirette ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione ad assumere sei unita' di personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00, quale onere relativo all'anno 2005, e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006;
Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;
Visto che il citato comma 93 dell'art. 1 della predetta legge n. 311 del 2004 stabilisce, altresi', che per le Amministrazioni che non abbiano provveduto entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel citato comma, la dotazione organica e' fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle Amministrazioni e agli enti, finche' non provvedano alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante dal fondo di cui al citato art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della citata legge n. 311 del 2004;
Ritenuto di autorizzare in favore delle Amministrazioni richiedenti un numero di assunzioni di personale sulla base delle richieste strettamente indispensabili e prioritarie e subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonche' di quelle che hanno espletato le procedure di mobilita', anche con riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o disponibilita', ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalita' della pubblica amministrazione, che all'art. 1-bis prevede che, per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000,00 euro, possono essere prorogati i contratti a tempo determinato relativamente alle assunzioni di personale autorizzate, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;
Visto, inoltre, che al relativo onere derivante dal citato art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa, per gli anni 2005 e 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la richiesta dell'Universita' degli studi di Palermo, pervenuta con nota n. 49894 del 1° agosto 2005, con la quale il medesimo Ateneo ha chiesto, ai sensi del citato art. 1-bis del decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, l'autorizzazione a prorogare per gli anni 2005 e 2006 i contratti a tempo determinato di personale del medesimo Ateneo la cui assunzione e' stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per l'anno 2005 e nel limite di spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'Universita' degli studi di Palermo a prorogare i contratti a tempo determinato gia' autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, relativi ad un contingente di personale corrispondente a novantasette unita' di personale in attuazione dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalita' della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2005 che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Istituto nazionale di statistica ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive centosettantaquattro unita', corrispondente ad una spesa di euro 1.999.486,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda di euro 5.998.458,00 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui al comma 95 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 120 milioni di euro da far valere sui fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 4.213 unita', come risulta dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente ad una spesa di euro 30.216.348,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 113.462.227,00 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco e' assegnato, per l'anno 2005, un contingente di personale pari a 2.971 unita', come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, corrispondente ad una spesa di euro 16.463.771,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 72.200.371,00 a decorrere dall'anno 2006. Per l'anno 2005 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 6.750.000,00 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata presso il Ministero della giustizia - Direzione degli archivi notarili e presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'immissione di sei unita' di personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006.
4. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad immettere nel proprio ruolo un segretario comunale corrispondente ad una spesa pari ad euro 23.331,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 70.000 a decorrere dall'anno 2006, in esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma - Sezione lavoro, del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.
5. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 del presente decreto e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'immissione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche individuate con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cinque unita' di segretari comunali o provinciali corrispondente ad una spesa di euro 116.655,00 euro quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari a euro 350.000,00 a decorrere dall'anno 2006, in esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma - Sezione lavoro, del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.
6. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, e' autorizzata l'assunzione di otto unita' di personale a tempo indeterminato presso il Club alpino italiano (C.A.I.) il cui onere finanziario e' posto direttamente a carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.
7. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e dell'art. 1, commi 95, 96 e 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a trattenere in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di eta', otto segretari comunali e provinciali a seguito di richiesta effettuate da determinate amministrazioni locali, per la sola durata del rapporto con le medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
8. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termine di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale gia' dipendente della stessa amministrazione o ente.
9. Ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalita' della pubblica amministrazione, l'Universita' degli studi di Palermo e' autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, come risulta dalla tabella 2 allegata al presente decreto, a prorogare i contratti a tempo determinato concernenti novantasette unita' di personale gia' autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, corrispondente alla spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
10. Le Amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 30 novembre 2005, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale Amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2005, nonche' quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle Amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
11. Alla copertura dell'onere a carico delle Amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 166
Tabella 1

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Tabella 2

----> Vedere tabella a pag. 29 <----