Gazzetta n. 221 del 2005-09-22
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 settembre 2005
Deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
Viste le motivate richieste della regione Lazio;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 6 luglio 2005;
Decreta:

Art. 1.
1. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro arsenico inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino, Capodimonte, San Lorenzo Nuovo e Viterbo.
2. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro fluoruro inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 2,5 mg/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino, San Lorenzo Nuovo e Viterbo.
3. La regione Lazio puo' stabilire fino al 31 dicembre 2005 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro fluoruro inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 3,0 mg/l per la frazione di Cecchina del comune di Albano Laziale.
4. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro vanadio inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 160 ug/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino e Capodimonte.
5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga, e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.
6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
7. La regione deve provvedere affinche' siano informate le autorita' competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi, affinche' sia avvisata la popolazione generale interessata sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro ed affinche' venga predisposto un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.
8. La regione deve provvedere affinche' nella frazione di Cecchina del comune di Albano Laziale venga segnalato che l'acqua erogata (con contenuto in fluoruro di 3 mg/l) non venga somministrata a bambini al di sotto di nove anni di eta'.
Art. 2.
1. Fermo restando il Valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
Art. 3.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. La regione entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2005

Il Ministro della salute
Storace
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli