Gazzetta n. 222 del 2005-09-23
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 agosto 2005, n. 198
Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
Visto il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003 che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;
Ritenuta l'opportunita' di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, in seguito all'allargamento dell'Unione europea ad altri dieci paesi, intervenuto il 1° maggio 2004;
Considerato che, nonostante la previsione del regolamento (CE) n. 2327/2003 del 22 dicembre 2003, i punti previsti per l'attraversamento dell'Austria con veicoli pesanti non sono stati distribuiti ai Paesi membri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, che ha reso il suo parere nella riunione del 27 luglio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 400/2005 nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 13229 del 14 luglio 2005);

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta' divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale ad effettuare trasporti internazionali.
2. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.
3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.
4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, salvo diversamente disposto dal decreto di cui all'articolo 8, in ordine al requisito della titolarita' della licenza stessa.
5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge n. 298/1974, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974, reca: «Istituzione
dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose
e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada».
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2000 e' stato modificato dal decreto legislativo
28 dicembre 2001, n. 478, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002 e dalla legge
1° agosto 2003, n. 200, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 2 agosto 2003.
Il succitato decreto n. 395 reca: «Attuazione della
direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del
1° ottobre 1998, modificativa della direttiva 96/26/CE del
29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche'
il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e
altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore
dei trasporti nazionali e internazionali».
- Il regolamento n. 2327/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 22 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 16 del 26 febbraio
2004, istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di
punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso
l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti
sostenibile.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1990, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142
del 20 giugno 1990 prevede l'istituzione di una sezione
speciale per l'iscrizione nell'Albo degli autotrasportatori
di cose, di cooperative a proprieta' divisa e di consorzi.



Art. 2.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili

1. Le autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili sono attribuite, secondo le modalita' previste dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.
Art. 3.

Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

1. Sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi, le autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.
2. L'Amministrazione stabilisce per quali relazioni di traffico le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente, possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse e puo', se necessario, adottare criteri piu' restrittivi.
3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno gia' regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.
4. L'Amministrazione ha la facolta' di fissare una quota minima del contingente da destinare alle assegnazioni provvisorie.
Art. 4.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Le autorizzazioni multilaterali CEMT vengono rinnovate annualmente alle imprese che vantano i prescritti requisiti purche' le abbiano utilizzate nell'anno precedente secondo le modalita' precisate con il decreto dirigenziale previsto al successivo articolo 8.
Art. 5.

Valutazione dei requisiti delle imprese

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, con autocertificazione, nella domanda da presentarsi annualmente, entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.
2. L'assegnazione di autorizzazioni e' revocata nel caso l'impresa abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo rilascio.
Art. 6.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che risultino «non rinnovabili» e' consentito, in favore delle imprese iscritte all'Albo, nel rispetto della normativa sulla idoneita' professionale nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo;
b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;
c) alle societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali;
d) al cessionario di un'azienda di trasporto di impresa gia' titolare di autorizzazioni internazionali;
e) nel caso di cessazione dell'attivita' dell'impresa e conseguente cancellazione dall'Albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare anche a piu' soggetti purche', nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali.
Art. 7.

Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, commesse nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:
a) diffida;
b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;
c) revoca delle autorizzazioni.
2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarita' ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.
3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui e' stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere piu' grave di quella precedente.
4. Qualora le irregolarita' abbiano rilevanza penale e in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravita' ed alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci puo' disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarita'.
5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.
Art. 8.

Modalita' di applicazione
1. Le modalita' di applicazione del presente regolamento vengono determinate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione dell'autotrasporto di persone e cose.
2. Nell'attesa dell'emanazione del decreto dirigenziale di cui al comma 1, trova applicazione il decreto dirigenziale emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 novembre 1999, n. 521, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9.

Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore

1. E' abrogato il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2005
Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 64



Nota all'art. 9:
- Il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521,
abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni
concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada».