Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 197 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, al fine di armonizzarne e coordinarne le previsioni con quanto disposto dalla stessa legge; Visto il citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 215 del 2001", e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226. 2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto. 3. Le categorie, le specialita', le specializzazioni, nonche' gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado e' conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 5. Lo stato di volontario in ferma prefissata e' costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto. 6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti: a) servizio; b) congedo illimitato; c) congedo assoluto. 7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.".
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - La legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004. Si riporta il testo dell'art. 22: «Art. 22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III; b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge l° febbraio 1989, n. 53; c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge. 2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e' richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui al comma 2.». - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1: «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi(2): a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unita' dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da: 1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita' di cui all'art. 1; 2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale: 2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a); c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna categoria di personale; d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo; e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo: 1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali; 2) prevede modalita' per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente; 3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo; 4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche; 5) disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero: 5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese; 5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa; 5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; 5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei; 6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario; 7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate; 8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attivita' di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari; h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da: 1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge; 3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza; i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile; l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal (1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.».
Nota all'art. 1: - Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse. I capi II e III recano disposizioni riguardanti, rispettivamente, i volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma prefissata quadriennale. Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, e, 14, comma 2: «Art. 7 (Stato giuridico e avanzamento). - 1. (Omissis). 2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.». «Art. 14 (Stato giuridico e avanzamento). - 1. (Omissis). 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita', il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.».
| Art. 2.
Inserimento degli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in servizio). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni: a) servizio effettivo; b) sospensione precauzionale dal servizio. 2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento e' effettuato con le modalita' stabilite da ciascuna Forza armata. 3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri. 4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata e' diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilita' persiste, il militare e' prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. 5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, puo' autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in localita' diversa dalla sede di servizio. 6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari. 7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito. 8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente. Art. 12-ter (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi). - 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle unita' dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale. 2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti. 4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di carattere personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attivita' di lavoro giornaliera effettivamente svolta. 5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennita', danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. 7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. 8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unita' navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto. 9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi: a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita; b) permessi speciali notturni; c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'. 10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale. Art. 12-quater (Licenza ordinaria). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non sono corrisposte per dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente: a) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di sei giorni: 1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale; 2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale; 3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale; b) se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su un periodo di cinque giorni: 1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale; 2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale; 3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale. 2. Se l'orario settimanale di servizio e' distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 e', rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in piu' o in meno. 3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi: a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226; b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare; c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma. 5. L'assenza per infermita', anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante. 6. La licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di durata pari a un giorno. 7. Se la licenza ordinaria non e' goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo. 8. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause: a) imprescindibili esigenze di impiego documentate; b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) e f); c) decesso. 9. La licenza ordinaria e' interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali e' stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma. 10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili. 11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche' il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. 12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare. 13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata. 14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego puo' essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo. Art. 12-quinquies (Licenza straordinaria). - 1. La licenza straordinaria e' disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. 2. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le seguenti misure massime: a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno; b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale; c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale; d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali; e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226. 3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 4. La licenza straordinaria di convalescenza non puo' comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato. 5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria. 6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza: a) se l'infermita' dipende da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio; b) se l'infermita' non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura : 1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e' dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta; 2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta' per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non e' piu' dovuta. 7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza e' computata per intero. 8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo. 9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della liberta' personale nel corso di operazioni militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. 10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno. Art. 12-sexies (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. 2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non e' utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. Art. 12-septies (Tutela e sostegno della maternita' e paternita). - 1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'. 2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con tale stato, e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.".
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8: «Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego). - 1.-2. (Omissis). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11, comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. 4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate. 5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro. 7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione. 8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato maggiore della Difesa.». - La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977. Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, lettera a): «Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;». - Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3: «Art. 11 (Reclutamento). - 1.-2. (Omissis). 3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 2 della presente legge.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1: «Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.». - La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000. Si riporta il testo dell'art. 4: «Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa. 2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 3. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita', provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1. 4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999. Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4: «Art. 13 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o post universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore. 4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali.». - Si riporta il testo dell'art. 16 e dell'art. 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: «Art. 16 (Diritto allo studio). - 1. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.». «Art. 13 (Licenze straordinarie e aspettativa). - 1.-2. (Omissis). 3. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e' autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo. 4. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione. 5. (Omissis). 6. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva. 7. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo. 8. Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non puo' essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.». - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53: «Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.». - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: «Art. 14 (Applicazione del testo unico a tutela della maternita). - 1. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dal testo unico a tutela della maternita', ha diritto ai seguenti periodi di astensione dal lavoro, in aggiunta alla licenza ordinaria e straordinaria previste dal primo quadriennio normativo Forze armate: a) "licenza di maternita'", con cui si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro del personale militare femminile; b) "licenza di paternita'", con cui si intende l'astensione dal lavoro del personale militare maschile, fruito in alternativa alla licenza di maternita'; c) "licenza parentale", con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile; d) "licenza per malattia del figlio", con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile in dipendenza della malattia stessa. 2. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilita' e sono computate per intero nell'anzianita' di servizio, salvo diversa indicazione. 3. La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera c), va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilita', almeno quindici giorni prima della data di decorrenze delle stesse. In caso di fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio. 4. Nei periodi di licenza di maternita' o di licenza di paternita', previsti dall'art. 16 e seguenti e dall'art. 28 e seguenti del testo unico a tutela della maternita', spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa mensile. 5. In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternita' non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facolta' di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternita' post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'art. 32 e seguenti del testo unico sulla maternita', al personale militare femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel triennio. 7. Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 e seguenti del testo unico a tutela della maternita', al personale militare femminile e, in alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione. 8. Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha comunque facolta' di esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la volonta' di avvalersi del trattamento economico previsto per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della maternita'. 9. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 10. Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della maternita', e' giustificata con la concessione, da parte del Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima annualmente spettanti, e' computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa vigente. 11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a tutela della maternita', qualora compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate.».
| Art. 3.
Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. I volontari in ferma prefissata, che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali e' avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonche' essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma. 3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialita' e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. 4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato. 5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.".
Nota all'art. 3: - Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2001. Si riporta il resto dell'art. 4-ter: «Art. 4-ter (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermita' in servizio). - 1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta. 2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, e' computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio. 3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', a meno che queste comportino inidoneita' permanente al servizio. 3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. 4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.».
| Art. 4.
Inserimento degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 13-bis (Sospensione precauzionale dal servizio). - 1. La sospensione precauzionale dal servizio puo' essere disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita'. 2. La sospensione precauzionale dal servizio e' sempre disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della liberta' personale. 3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari in ferma prefissata spetta la meta' della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. 4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il periodo di sospensione precauzionale dal servizio e' computato per meta'. 5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso. 6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare. Art. 13-ter (Collocamento in congedo) - 1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato: a) alla scadenza del termine della ferma; b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneita' al servizio militare incondizionato. 2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo. 3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio: a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate; b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni. 4. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo. 5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo. 6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto: a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta'; b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato. 7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. Art. 13-quater (Ruoli d'onore) - 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: a) per mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) per mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni; c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.".
Nota all'art. 4: - Per la legge 14 novembre 2000, n. 331, vedi nota alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 2: «Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da: a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata; d) personale dell'Arma dei carabinieri; e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189; f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. 2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979. Si riporta il testo della tabella A:
«Tabella A
Lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo
Prima categoria: 1. La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme. 3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani. 4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia). 5. La perdita totale di una mano e dei due piedi. 6. La perdita totale di una mano e di un piede. 7. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. 8. La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero. 9. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente. 10. La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite. 11. La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi. 12. La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due pollici e di altre sette o sei dita. 13. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra. 14. La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici. 15. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione. 16. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente. 17. L'immobilita' completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e permanente del rachide con notevole incurvamento. 18. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacita' al lavoro proficuo. 19. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave. 20. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata. 21. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa. 22. Tumori maligni a rapida evoluzione. 23. La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 24. Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica. 25. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravita'. 26. Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo. 27. Castrazione e perdita pressoche' totale del pene. 28. Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'. 29. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro proficuo. 30. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico. 31. Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 32. Esiti di laringectomia totale. 33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50. 35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle «A» e «B-c»). Seconda categoria. 1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformita', nonostante la protesi. 2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria. 3. L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti. 4. La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore. 5. La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra. 6. La perdita di una coscia a qualunque altezza. 7. L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi. 8. Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio. 9. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravita' non siano tali da ascrivere alla prima categoria. 10. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi. 11. Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado. 12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria. 13. Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita' tali da non essere ascrivibili alla prima categoria. 14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi alla prima categoria. 15. Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico. 16. Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico. 17. La perdita della lingua. 18. Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entita', non siano ascrivibili alla categoria superiore. 19. Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici. 20. Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio. 21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale. 22. Castrazione o perdita pressoche' totale del pene. 23. Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria. 1. La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici. 2. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani. 3. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici. 4. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrita' dell'altro pollice. 5. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore. 6. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi. 7. L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo. 8. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente. 9. La perdita o i disturbi gravi della favella. 10. L'epilessia con manifestazioni frequenti. 11. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
Quarta categoria. 1. L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo. 2. La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa. 3. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici. 4. La perdita totale di un pollice e dei due indici. 5. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice. 6. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici. 7. La perdita di una gamba al terzo inferiore. 8. La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto. 9. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio. 10. Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria. 11. L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori. 12. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti). 13. Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata. 14. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino. 15. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham. 16. Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni). 17. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravita'. 18. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale. 19. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale. 20. Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale. 21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria. 1. L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi. 2. La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano. 3. La perdita totale di ambo i pollici. 4. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice. 5. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice. 6. La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici. 7. La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici. 8. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica. 9. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci. 10. La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita' non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria. 11. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore. 12. Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso. 13. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta. 14. Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione. 15. Le nefriti o le nefrosi croniche. 16. Diabete mellito o insipido di media gravita'. 17. L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni. 18. Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni). 19. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham. 20. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale. 21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale. 22. La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro. 23. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti. Sesta categoria. 1. Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello. 2. L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi. 3. La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano. 4. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice. 5. La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra. 6. La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice. 7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano. 8. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici. 9. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici. 10. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede. 11. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci. 12. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce. 13. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi. 14. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale. 15. Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da scrivere a categoria superiore. 16. Nefrectomia con integrita' del rene superstite. 17. Psico-nevrosi di media entita'. 18. Le nevriti ed i loro esiti permanenti. 19. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia. 20. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm. 21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale. Settima categoria. 1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoche' per la loro gravita' non siano da equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti. 2. L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica. 3. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici ne' gli indici. 4. La perdita totale dei due indici. 5. La perdita totale di un pollice. 6. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice. 7. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici. 8. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice. 9. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici. 10. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici. 11. La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci. 12. La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede. 13. La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci. 14. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque. 15. L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione. 16. L'anchilosi in estensione del ginocchio. 17. Bronchite cronica diffusa con modico enfisema. 18. Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc. 19. Nevrosi cardiaca grave e persistente. 20. Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure. 21. Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti. 22. Laparocele voluminoso. 23. Gastroduodenite cronica. 24. Esiti di resezione gastrica. 25. Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente. 26. Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria. 27. Isteronevrosi di media gravita'. 28. Perdita totale di due padiglioni auricolari. 29. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico. 30. Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro. 31. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale. 32. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del capo visivo stesso, o settori equivalenti. Ottava categoria. 1. Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entita' non siano da ascrivere a categorie superiori. 2. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria. 3. La perdita della falange ungueale dei due pollici. 4. La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici ne' gli indici. 5. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice. 6. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice. 7. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano. 8. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede. 9. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci. 10. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei. 11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso. 12. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione. 13. L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti. 14. Bronchite cronica. 15. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare. 16. Gli esiti di empiema non tubercolare. 17. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia). 18. Gastrite cronica. 19. Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica. 20. Varici degli arti inferiori nodose e diffuse. 21. Emorroidi voluminose procidenti. 22. Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo. 23. Cistite cronica. 24. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti. 25. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili. 26. Ernie viscerali non contenibili. 27. Emicastrazione. 28. Perdita totale di un padiglione auricolare. 29. Sordita' unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico. 30. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico. 31. Otite media purulenta cronica semplice. 32. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado. 33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale. 34. Dacriocistite purulenta cronica. 35. Congiuntiviti manifestamente croniche. 36. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).». - La legge 10 luglio 1930, n. 1140, recante «lndennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle Forze armate dello Stato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1930.
| Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Proscioglimento dalla ferma). - 1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio. 2. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3; b) perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226; d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004; e) cause di incompatibilita', di cui all'articolo 12-bis, comma 3; f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; g) protratto insufficiente rendimento; h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado; i) perdita del grado. 3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare, corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda puo' essere presentata solo per uno dei seguenti motivi: a) assunzione presso amministrazioni pubbliche; b) gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica; c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana. 4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), e' disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati. 5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), e' di competenza della Direzione generale per il personale militare. 6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno. 7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera h), e' avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.".
Nota all'art. 5: - Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere g) e h): «Art. 4 (Requisiti per il reclutamento). - 1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) (omissis); e) (omissis); f) (omissis); g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 luglio 1978.
| Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 14-bis (Perdita del grado). - 1. La perdita del grado e' disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare nei seguenti casi: a) perdita della cittadinanza; b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata; c) interdizione giudiziale o inabilitazione; d) irreperibilita' accertata; e) violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalita' delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina; f) sentenza di condanna: 1) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, la condanna comporta la pena accessoria della rimozione; 2) per delitto non colposo, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del codice penale. 2. La perdita del grado e' disposta anche nel caso di assunzione di servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze di polizia. 3. La perdita del grado decorre: a) dalla data del provvedimento, nei casi di cui al comma 1, lettere a), d) ed e); b) dalla data di assunzione del servizio, nei casi di cui ai commi 1, lettera b), e 2; c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi di cui al comma 1, lettere c) e f); 4. Nei casi di cui al comma 1, lettere e) e f), se e' gia' intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria decorrenza. 5. La reintegrazione nel grado puo' essere disposta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare: a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), a seguito di istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano cessate; b) nel caso di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza presentata dall'interessato trascorsi almeno cinque anni dalla data della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta morale e civile. Tale periodo e' ridotto alla meta' se il militare ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado. Se il militare ha conseguito piu' di una ricompensa puo' chiedere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado e' stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione; c) nel caso di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi del numero 1) della stessa lettera f), anche a norma della legge penale militare; d) nel caso di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il militare cessa di appartenere ad altra Forza armata o di polizia. 6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.". | Art. 7.
Inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 14-ter (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi). - 1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento. Art. 14-quater (Documentazione di servizio). - 1. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma. 2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata, redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.".
Nota all'art. 7: - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4: «Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. (Omissis). 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. Si riporta il testo dell'art. 4: «Art. 4 (Compilazione dei documenti caratteristici). - 1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall'art. 5, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) termine del servizio del giudicando; b) variazione del rapporto di dipendenza dovuta a: 1) fine del servizio del giudicando o del compilatore; 2) trasferimento o cambio di incarico del giudicando o del compilatore; 3) trasferimento o cessazione dal servizio del primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato; c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; d) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; e) sospensione dall'impiego del giudicando; f) compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato; g) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi; h) promozione al grado di tenente generale o grado corrispondente. 2. Nei documenti caratteristici e' indicato con precisione il periodo di tempo a cui e' riferito il giudizio.».
| Art. 8.
Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai volontari in ferma breve si applicano: a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno; b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale; c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente."; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n. 226 del 2004."; c) dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-quater. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004; b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma). - 1. Ai volontari in ferma breve si applicano: a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno; b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale; c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente. 2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'art. 5, e' consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali. 3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma e' corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio. 4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all'art. 26, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e all'art. 11, comma 1, lettera a) della stesa legge n. 226 del 2004. 4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio. 4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa. 4-quater. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis del presente articolo e all'art. 26, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004; b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».
| Art. 9.
Inserimento dell'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 15-bis (Riammissione alla ferma prefissata). - 1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualita' di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualita' di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma.". | Art. 10.
Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente: "4. Ai volontari in ferma annuale si applicano: a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo; b) la licenza speciale di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382; c) i permessi speciali, di cui all'articolo 12-ter, comma 9, lettera c); d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a).".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186). - 1. Fino al 31 dicembre 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato art. 2 del decreto-legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all'art. 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa. 2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale puo' essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonche' per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata. 3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito. 4. Ai volontari in ferma annuale si applicano: a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo; b) la licenza speciale di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382; c) i permessi speciali, di cui all'art. 12-ter, comma 9, lettera c); d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura massima di cui all'art. 12-quinquies, comma 2, lettera a).».
| Art. 11.
Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001 le parole: "di uno o cinque anni," sono soppresse.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi). - 1.-4- (Omissis). 5. Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio militare in qualita' di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi.».
| Art. 12.
Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui all'articolo 12 della legge n. 226 del 2004."; b) al comma 6, le parole: "in ferma prefissata di durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "in ferma prefissata quadriennale".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato da presente decreto: «Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate: a) Arma dei carabinieri 70%; b) Corpo della guardia di Finanza 70%; c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%; d) Polizia di Stato 45%; e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%; f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%; g) Corpo forestale dello Stato 45%; 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui all'art. 12 della legge n. 226 del 2004. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. 5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. 6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1. 7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.».
| Art. 13.
Modifiche degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito."; b) al comma 6, lettera a), dopo le parole: "ferma annuale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze". 2. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.". 3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: "4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001. 4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.". 4. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5.1. La struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attivita' di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificati dal presente decreto: «Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata). - 1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo. 3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. 4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito. 5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. 5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b). 6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze; b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.». «Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente. 3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. 5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo. 6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e' conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali. 7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne. c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819. 8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.». «Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari). - 1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, nonche' le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi. 2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnicologistico dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. 4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. 4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001. 4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate. 5. Le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito. 5.1. La struttura prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attivita' di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5 del presente articolo al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. 5-bis. Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.».
| Art. 14.
Aggiunta dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001
1. Al decreto legislativo n. 215 del 2001 e' aggiunto l'allegato 1, allegato al presente decreto. | Art. 15.
Abrogazioni
1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' abrogato. 2. Gli articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri ; Martino, Ministro della difesa ; Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ; Baccini, Ministro per la funzione pubblica ; Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze ;
Visto, il Guardasigilli: Castelli | Allegato 1 (art. 14-quater, comma 2) ----> Vedere immagine a pag. 34 <---- |
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