Gazzetta n. 222 del 2005-09-23
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 luglio 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle seguenti aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche: Alpitel S.p.a., in Nucetto; CEIT Impianti S.r.l., in San Giovanni Teatino; Graph Italia S.r.l., in Salerno; I.Co.T. S.p.a., in Forli'; Sirti S.p.a., in Milano; Pietro Mazzoni S.p.a., in Milano; SITE S.p.a., in Bologna; Valtellina S.p.a., in Gorle e Sielte S.p.a., in San Gregorio di Catania. (Decreto n. 36453).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto n. 34013 del 7 maggio 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 24;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali e' stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2005, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Viste le istanze presentate dalle societa' elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;
Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, gia' utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34013 del 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 24;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 35, e' concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:
a) Alpitel S.p.a., sede legale in Nucetto (Cuneo), unita' in: Roma per un numero massimo di 10 unita' lavorative; Pomezia (Roma) per un numero massimo di 28 unita' lavorative; Frosinone per un numero massimo di 10 unita' lavorative; Frasso Sabino (Rieti) per un numero massimo di 9 unita' lavorative; Nucetto (Cuneo) per un numero massimo di 18 unita' lavorative; Moncalieri (Torino) per un numero massimo di 21 unita' lavorative; Genova per un numero massimo di 12 unita' lavorative; Imperia per un numero massimo di 17 unita' lavorative; Caresanablot (Vercelli) per un numero massimo di 5 unita' lavorative - Totale 130 unita' lavorative - verbale di accordo in data 19 gennaio 2005 - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S. 2702294088) per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
b) CEIT Impianti S.r.l., sede legale in San Giovanni Teatino (Chieti), unita' di: Ancona per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Verona per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Macerata per un numero massimo di 4 unita' lavorative; Fermo (Ascoli Piceno) per un numero massimo di una unita' lavorativa; Teramo per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Palmi (Reggio Calabria) per un numero massimo di 10 unita' lavorative - totale 29 unita' lavorative - codice ISTAT 45340 - verbale di accordo in data 19 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
c) Graph Italia S.r.l., gia' Presa Impianti S.r.l., gia' Presimp S.r.l., sede legale in Salerno, unita' di: Catania per un numero massimo di 63 unita' lavorative - totale 63 unita' lavorative - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S. 2104711905) - verbale di accordo in data 20 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 - Pagamento diretto: si;
d) I.Co.T. S.p.a., sede legale in Forli', unita' di: Forli' per un numero massimo di 29 unita' lavorative; Ravenna per un numero massimo di 13 unita' lavorative; Ferrara per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Pesaro per un numero massimo di 17 unita' lavorative; Grosseto per un numero massimo di 11 unita' lavorative; Roma per un numero massimo di 27 unita' lavorative - totale 100 unita' lavorative - Codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola I.N.P.S. 3200905274) - verbale di accordo in data 25 gennaio 2005 per il periodo da 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
e) Sirti S.p.a., sede legale in Milano, unita' di: Frosinone per un numero massimo di 46 unita' lavorative; Fondi (Latina) per un numero massimo di 30 unita' lavorative - totale 76 unita' 'lavorative - codice ISTAT 31622 (numero matricola I.N.P.S. 210471190500) - verbale di accordo in data 25 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
f) Mazzoni Pietro S.p.a., sede legale in: Milano, unita' di: L'Aquila (loc. Bazzano) per un numero massimo di 19 unita' lavorative; Assemini (Cagliari) per un numero massimo di 71 unita' lavorative; Avezzano (L'Aquila) per un numero massimo di 5 unita' lavorative; Aymavilles (Aosta) per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Bari per un numero massimo di 61 unita' lavorative; Borgo S. Lorenzo (Firenze) per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Brindisi per un numero massimo di 28 unita' lavorative; Calenzano (Firenze) per un numero massimo di 4 unita' lavorative; Foggia per un numero massimo di 33 unita' lavorative; Marcellinara (Catanzaro) per un numero massimo di 33 unita' lavorative; Nuoro per un numero massimo di 33 unita' lavorative; Palmi (Reggio Calabria) per un numero massimo di 18 unita' lavorative; Pescate (Lecco) per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Peschiera Borromeo (Milano) per un numero massimo di 8 unita' lavorative; Rende (Cosenza) per un numero massimo di 59 unita' lavorative; Rogolo (Sondrio) per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Roma per un numero massimo di 12 unita' lavorative; San Mauro Torinese (Torino) per un numero massimo di 6 unita' lavorative; Sassari per un numero massimo di 18 unita' lavorative; Spoleto (Perugia) per un numero massimo di 9 unita' lavorative - totale 427 unita' lavorative - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S. 6102363827) - verbale di accordo in data 17 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
g) SITE S.p.a., sede legale in Bologna, unita': Reggio Emilia per un numero massimo di 20 unita' lavorative; Vazia (Rieti) per un numero massimo di 31 unita' lavorative; Cusago (Milano) per un numero massimo di 20 unita' lavorative; Latina per un numero massimo di 40 unita' lavorative; Roma per un numero massimo di 37 unita' lavorative; San Vitaliano (Napoli) per un numero massimo di 40 unita' lavorative; Lusciano (Caserta) per un numero massimo di 57 unita' lavorative; Casagiove (Caserta) per un numero massimo di 70 unita' lavorative; Benevento per un numero massimo di 65 unita' lavorative; Avellino per un numero massimo di 20 unita' lavorative; Campobasso per un numero massimo di 20 unita' lavorative; Teramo per un numero massimo di 10 unita' lavorative; Trieste per un numero massimo di 7 unita' lavorative; Udine per un numero massimo di 5 unita' lavorative; Gorizia per un numero massimo di 3 unita' lavorative - totale 445 unita' lavorative - codice ISTAT 32202 (numero matricola I.N.P.S. 1307404393) - verbale di accordo in data 17 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
h) Valtellina S.p.a., sede legale in Gorle (Bergamo), unita' di: Modena per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Noceto (Parma) per un numero massimo di 3 unita' lavorative; Canegrate (Milano) per un numero massimo di 7 unita' lavorative; San Giorgio di Mantova (Mantova) per un numero massimo di 4 unita' lavorative; Rimini per un numero massimo di 9 unita' lavorative; Marcianise (Caserta) per un numero massimo di 26 unita' lavorative; Fisciano (Salerno) per un numero massimo di 55 unita' lavorative; Avellino per un numero massimo di 20 unita' lavorative; Latiano (Brindisi) per un numero massimo di 7 unita' lavorative; Monopoli (Bari) per un numero massimo di 40 unita' lavorative; Lecce per un numero massimo di 31 unita' lavorative; Caiolo (Sondrio) per un numero massimo di una unita' lavorativa; Castelletto Cervo (Biella) per un numero massimo di 2 unita' lavorative; San Mauro Torinese (Torino) per un numero massimo di 2 unita' lavorative; Castellana (Varese) per un numero massimo di una unita' lavorativa; Bergamo Gorle (Bergamo) per un numero massimo di 23 unita' lavorative; Brescia per un numero massimo di 4 unita' lavorative; Zinasco (Pavia) per un numero massimo di 7 unita' lavorative - totale 244 unita' lavorative - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S. 1201400154) - verbale di accordo in data 17 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;
i) Sielte S.p.a., sede legale in S. Gregorio di Catania (Catania), unita' di: Torino per un massimo di 50 unita' lavorative; Biella per un massimo di 6 unita' lavorative; Milano per un massimo di 23 unita' lavorative; Vicenza per un massimo di 3 unita' lavorative; Padova per un massimo di 8 unita' lavorative; Bologna per un massimo di 8 unita' lavorative; Firenze per un massimo di 6 unita' lavorative; Roma e provincia per un massimo di 103 unita' lavorative; Viterbo per un massimo di 10 unita' lavorative; Pescara per un massimo di 48 unita' lavorative; Vasto-Chieti per un massimo di 2 unita' lavorative; L'Aquila-Sulmona-Avezzano (L'Aquila) per un massimo di 23 unita' lavorative; Cagliari per un massimo di 25 unita' lavorative; Oristano per un massimo di 22 unita' lavorative; Sassari per un massimo di 35 unita' lavorative; Napoli per un massimo di 145 unita' lavorative; Salerno per un massimo di 42 unita' lavorative; Bari per un massimo di 90 unita' lavorative; Foggia per un massimo di 27 unita' lavorative; Cosenza per un massimo di 82 unita' lavorative; Catanzaro per un massimo di 42 unita' lavorative; Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di 12 unita' lavorative; Reggio Calabria per un massimo di 30 unita' lavorative; Catania per un massimo di 60 unita' lavorative; Palermo per un massimo di 51 unita' lavorative; Messina per un massimo di 25 unita' lavorative; Trapani per un massimo di 8 unita' lavorative; Agrigento per un massimo di 20 unita' lavorative; Massafra (Taranto) per un massimo di 26 unita' lavorative; Ragusa per un massimo di 20 unita' lavorative; Siracusa per un massimo di 18 unita' lavorative; Eboli (Salerno) per un massimo di 20 unita' lavorative; Atena Lucana (Salerno) per un massimo di 10 unita' lavorative - totale 1100 unita' lavorative - codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola I.N.P.S. 7038539243) - verbale di accordo in data 26 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
Art. 2.
La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 30%.
Art. 3.
Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui all'art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.
Art. 4.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 40.678.336,08 gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
Art. 5.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 82