Gazzetta n. 222 del 2005-09-23
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005
Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera, a norma dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nomina della terna commissariale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Nicotera;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nicotera, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Decreta:

Art. 1.
Il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
Art. 2.
La gestione del comune di Nicotera (Vibo Valentia) e affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Marcello Palmieri - prefetto a riposo;
dott. Vittorio Lapolla - viceprefetto aggiunto;
ragioniere Gerardo Bisogno - dirigente di II fascia a riposo.
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 2 settembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri ;
Pisanu, Ministro dell'interno ;

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 167
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nella consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che compromettono l'imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
A seguito di indagini svolte dai competenti organi investigativi che hanno evidenziato la presenza sul territorio del comune di Nicotera di una forte e radicata cosca mafiosa che mira a interferire nella vita politico-amministrativa dell'ente, il prefetto di Vibo Valentia ha disposto, con provvedimento del 17 maggio 2005, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per verificare la sussistenza di condizionamenti mafiosi all'interno del comune.
Le predette attivita' investigative hanno evidenziato che al citato sodalizio criminale risalgono i maggiori traffici illeciti, interessi nel settore economico-finanziario ed il controllo di attivita' economiche locali.
Nell'ambito di un procedimento penale, sfociato in un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni esponenti di detta cosca, e' emersa la capacita' di interferire nelle istituzioni locali, intervenendo sul potere decisionale degli organi amministrativi. Una condizione di contiguita' tra esponenti di spicco della locale consorteria e alcuni amministratori risulta comprovata da accertamenti della polizia giudiziaria in occasione di ripetuti controlli del territorio.
Gli accertamenti svolti dalla commissione all'uopo incaricata, confluiti nella relazione conclusiva, avvalorano la sussistenza di forme di condizionamento della criminalita' organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
Appaiono in tal senso concludenti, da una parte, l'interessamento manifestato da detto sodalizio in occasione della destinazione di un bene confiscato, dall'altra, la circostanza che il comune, cui era stato assegnato un altro bene oggetto di confisca affinche' venisse utilizzato a verde pubblico attrezzato, abbia omesso qualsiasi intervento per assicurarne la finalita', nonostante i solleciti del competente Ufficio territoriale del governo a delimitare l'area e a dare un forte segnale circa l'acquisizione del bene al patrimonio demaniale.
La compromissione dell'interesse pubblico emerge altresi' con chiarezza dalla sistemazione di una strada, che ha avvantaggiato di fatto unicamente un componente della locale consorteria mafiosa.
Infatti detta strada, benche' finanziata con l'impiego di somme previste nel programma delle opere pubbliche, conduce all'unico insediamento immobiliare della zona, di proprieta' del predetto, risultando, per contro, abbandonato l'originario progetto di finalita' pubblica.
Appare disatteso il principio costituzionale che garantisce il corretto esercizio dei poteri pubblici nell'approvazione, nonostante il parere sfavorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da parte dell'organo elettivo di una delibera con cui si accoglieva l'istanza di concessioni edilizie con cambio di destinazione d'uso in variante al vigente piano di fabbricazione.
A seguito di tale decisione, che procurava ai richiedenti un ingiusto vantaggio patrimoniale, e' stato disposto il rinvio a giudizio per abuso d'ufficio dei componenti dell'organo elettivo che hanno approvato la delibera.
L'evenienza di un condizionamento dell'operato della pubblica amministrazione e' correlata alla circostanza che tra i beneficiari della delibera vi fossero noti esponenti della criminalita' organizzata o loro parenti stretti in grado di orientare le scelte della pubblica amministrazione, e che il provvedimento riguardasse anche la costruzione di alberghi, case vacanze, ristoranti e di un complesso turistico residenziale cui era peraltro direttamente interessato uno dei predetti.
Strettamente connessa a tali accadimenti e' la vicenda del responsabile dell'ufficio tecnico che aveva espresso parere sfavorevole alla succitata deliberazione. Lo stesso, trasferito ad altro incarico dopo pochi mesi e fatto oggetto ripetutamente di atti intimidatori, dopo poco tempo rassegnava le dimissioni. L'organo ispettivo sottolinea che anche il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico risulta aver subito come il suo predecessore pesanti minacce e intimidazioni.
Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate da profili di illegittimita' che denotano il condizionamento e l'ingerenza della criminalita' organizzata nelle scelte dell'ente locale.
Viene infatti evidenziato come la sostanziale sistematica elusione delle norme sulle informative antimafia non abbia trovato un freno persino nella sottoscrizione, nel 2004, del Protocollo di legalita', che prevede il rilascio delle suddette informative anche per i contratti al di sotto della soglia di valore fissata dalla normativa di riferimiento. E' stato infatti sottolineato che, attraverso il frazionamento dei lavori, l'amministrazione ha privilegiato la pratica degli affidamenti diretti e delle trattative private in luogo dell'appalto affidato con una unica procedura ad evidenza pubblica, e che la peculiarita' delle condizioni che determinano gli affidamenti - gara deserta, somma urgenza, affidamento diretto - dei casi esaminati fanno apparire verosimile il collegamento ad un unico centro d'interessi.
E' il caso del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, affidato dal 2001 ad un soggetto che si confermava nuovamente aggiudicatario, l'anno successivo, in una gara di asta pubblica, alla quale solo la medesima ditta prendeva parte, offrendo un ribasso dello 0,1%. Il ritardo con il quale l'amministrazione, ad oltre un anno di distanza dall'inizio del rapporto contrattuale con il predetto soggetto, si attivava per la richiesta della documentazione ai sensi della normativa antimafia, denota con sufficiente concludenza una gestione amministrativa non scevra da anomale interferenze, ancor piu' ove si consideri che, dopo la revoca del predetto appalto, conseguente agli elementi interdittivi emersi nei confronti del titolare, il servizio e' stato affidato ad una ditta nella quale risulta dipendente un congiunto del primo aggiudicatario.
Relativamente all'affidamento del servizio di trasporto scolastico, si e' reso necessario l'intervento della competente prefettura per le anomalie riscontrate sia in relazione alla tipologia del contratto stesso sia per la presenza nella ditta affidataria di un soggetto solito frequentare persone notoriamente vicine ad appartenenti alla locale cosca mafiosa.
La commissione di accesso ha infine rilevato il grave disordine amministrativo in cui versa l'ente, caratterizzato da un sistema gestionale privo di direttive specifiche e da una confusa ripartizione di compiti, assolutamente non adeguata alle reali esigenze della collettivita'.
Alla palese disorganizzazione ed inefficienza del sistema di riscossione dei tributi fa riscontro l'elevatissima evasione dei tributi comunali e del canone dell'acqua potabile, segno evidente di una diffusa illegalita' e della generale inosservanza dei piu' elementari precetti normativi, da cui non sono esenti sia gli amministratori sia i dipendenti, oltre a numerosi soggetti appartenenti alla criminalita' organizzata e grandi complessi turistici che insistono su quel territorio.
E' indicativa della carenza nella cura degli interessi pubblici, la circostanza che, nonostante il comune si sia dotato di una norma regolamentare che preveda espressamente la sospensione della somministrazione del servizio in caso di morosita', la disposizione sia rimasta totalmente disapplicata e l'ente non abbia provveduto ad adottare incisive procedure per il recupero dei tributi inevasi, impedendo cosi' una ordinaria gestione delle proprie attivita' e un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza.
Il complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari e dall'accesso manifesta che la capacita' di penetrazione dell'attivita' criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibii alla criminalita' organizzata, che, di fatto, priva la comunita' delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalita' dell'ente.
Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Nicotera, la cui capacita' di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini, che esprimono il loro dissenso in numerosi esposti.
Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, con relazione del 19 luglio 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
Roma, 1° agosto 2005
Il Ministro dell'interno: Pisanu