Gazzetta n. 225 del 2005-09-27 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 8 settembre 2005 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, in favore dei lavoratori dipendenti delle seguenti aziende: Bucalossi Ferroviaria S.r.l., in Roma; Societa' Grandi Appalti S.r.l., in Roma e Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., in Roma. (Decreto n. 36903). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario; Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 268; Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attivita' di puliziapresso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on.le Pasquale Viespoli; Visto il verbale d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, nel corso del quale e' stata confermata la necessita' di prorogare, per l'anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003; Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, e' stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta' produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore delle aziende del predetto settore; Visto il verbale di accordo, sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 25 maggio 2005, in applicazione del citato accordo dell'8 marzo 2005, tra le aziende del gruppo Mazzoni S.p.a. (Bucalossi Ferroviaria S.r.l., Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., Societa' Grandi Appalti S.r.l.) e le organizzazioni sindacali di settore, con il quale e' stata confermata la necessita', per le predette aziende, di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, per un numero complessivo massimo di 384 lavoratori,cosi' suddivisi: 117 unita' per la societa' Bucalossi Ferroviaria; 42 unita' per la societa' Grandi Appalti S.r.l.; 225 unita' per la societa' Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a.; Viste le istanze presentate, in data 20 giugno 2005 dalle predette societa', con le quali e' stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore del numero massimo di lavoratori sopraindicato, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento; Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00; Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on.le Pasquale Viespoli, - preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 - ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potra' essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilita' residue relative all'anno 2004; Ritenuto di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa': Bucalossi Ferroviaria S.r.l. per un massimo di 117 unita'; Societa' Grandi Appalti S.r.l. per un massimo di 225 unita'; Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a. per un massimo di 42 unita'; Decreta:
Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Bucalossi Ferroviaria S.r.l., sede in Roma, per un numero complessivo massimo di 117 unita', secondo la suddivisione territoriale indicata nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.104.686,27. | Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Societa' Grandi Appalti S.r.l., sede in Roma, per un numero complessivo massimo di 42 unita' secondo la suddivisione territoriale indicata nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 396.553,92. | Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., sede in Roma, per un numero complessivo massimo di 225 unita' secondo la suddivisione territoriale indicata nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 2.124.396,00. | Art. 4. Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2 e 3, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 3.625.636,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. | Art. 5. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi dispesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2005 Il direttore generale: Mancini | Allegato 1
----> vedere ALLEGATO da pag. 29 a pag. 30 della G.U. <---- |
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