Gazzetta n. 225 del 2005-09-27
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 8 settembre 2005
Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative, previste dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005 e' stata pubblicata la legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, com-ma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280».
Tale legge ha apportato, all'art. 6-quinquies, alcune modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di servizio civile nazionale.
In particolare, con riferimento alla legge n. 64 del 2001, e' stato inserito, dopo l'art. 3 relativo ai requisiti che gli enti devono possedere per poter presentare progetti di servizio civile, un ulteriore articolo (3-bis) volto a prevedere un sistema sanzionatorio che assicuri una efficiente gestione del servizio civile e una corretta realizzazione dei progetti.
L'introduzione di tale norma si e' resa necessaria in quanto vi era l'esigenza di colmare la lacuna esistente mancando, nella previgente normativa, una qualsiasi previsione, relativa alle ipotesi di comportamenti reprensibili da parte degli enti e alle sanzioni conseguenti, che consentisse all'Amministrazione di intervenire in caso di irregolarita' nella gestione del servizio civile o nella realizzazione dei progetti.
La nuova norma al comma 1 individua, in linea generale, il dovere degli enti di assicurare un'efficiente gestione del servizio civile e una corretta attuazione dei progetti; al comma 2 definisce le sanzioni amministrative applicabili agli enti descrivendo in termini generali le fattispecie illecite; al comma 3 indica criteri e principi generali per l'irrogazione delle sanzioni nei relativi procedimenti.
Le disposizioni che descrivono i doveri degli enti, le fattispecie illecite ed il procedimento sanzionatorio sono formulate in termini generali, pertanto, con la presente circolare, si intende soddisfare l'esigenza di fornire indicazioni piu' dettagliate, sia con riferimento ai comportamenti che gli enti devono osservare nella gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei progetti, sia in relazione alle condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge, sia in merito al procedimento sanzionatorio.
Si evidenzia che l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, stabilita per il 1° gennaio 2006 dall'art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 306, determinera' l'acquisizione di competenze in materia di servizio civile da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto si rendera' necessario adeguare la presente circolare alle conseguenti modificazioni che riguarderanno la gestione del servizio civile.
1. Doveri degli enti di servizio civile nazionale.
1.1. Con riferimento ai doveri degli enti di servizio civile nazionale previsti all'art. 3-bis, commi 1 e 2, della legge n. 64 del 2001, appare necessario specificare la gamma dei comportamenti che gli enti stessi sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione del progetto. A tal fine si fornisce, di seguito, un'elencazione di regole e doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante tutto il periodo di realizzazione dei progetti:
a) rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare in attivita' di servizio civile, i principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza, assicurando ai candidati l'accesso ai documenti, nonche' garantire l'osservanza delle disposizioni previste dalla circolare dell'8 aprile 2004, recante «progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari» e dal Bando di selezione dell'Ufficio; in particolare pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei selezionati e degli idonei non selezionati; redigere un elenco, da trasmettere all'Ufficio, con i nominativi dei candidati non idonei o esclusi dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato inserimento in graduatoria con l'indicazione della motivazione; pubblicare anche la graduatoria approvata dall'Ufficio successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;
b) rispettare le disposizioni di cui alla circolare 30 settembre 2004, recante «disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale», con particolare riferimento a quelle di cui ai paragrafi 2, 4, 7, 9 e 10 che prevedono adempimenti a tutela dei volontari o nell'interesse dell'Ufficio;
c) avviare il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente all'Ufficio;
d) assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell'alloggio, secondo le modalita' previste nel progetto, nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
e) garantire al volontario una formazione generale che abbia la durata indicata nel progetto nonche' una formazione specifica relativa alle peculiari attivita' previste dal progetto stesso;
f) impiegare il volontario nel rispetto della sua dignita' e personalita' assicurando che non vengano posti in essere atti di vessazione fisica e morale;
g) impiegare il volontario presso le sedi di attuazione accreditate secondo i piani di azione, l'orario di servizio e l'articolazione settimanale previsti dal progetto;
h) comunicare mensilmente all'Ufficio tramite il sistema informatico «Helios» le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dell'assegno nonche' le assenze per maternita' e per infortuni;
i) garantire la presenza, in sede, per almeno dieci ore settimanali, dell'operatore locale di progetto, designato quale referente del volontario per tutte le questioni inerenti la realizzazione del progetto stesso;
l) impiegare il volontario esclusivamente nelle attivita' indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;
m) garantire, in caso di violazione da parte del volontario dei doveri indicati nel provvedimento di avvio al servizio, il rispetto della procedura per l'applicazione delle relative sanzioni descritta nel provvedimento stesso;
n) attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, qualora previsti dal progetto, e consentire al volontario la fruizione di eventuali benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto da' diritto;
o) portare a termine il progetto ponendo in essere, in conformita' con le finalita' previste dalla legge n. 64/2001, il complesso delle attivita' volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
p) comunicare all'Ufficio le cause che impediscono l'avvio o il completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi;
q) effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonche' per la verifica degli esiti della formazione svolta.
2. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 2001.
2.1. In merito alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate agli enti di servizio civile, previste dall'art. 3-bis, comma 2, della legge n. 64/2001, si e' ritenuto necessario individuare specificatamente le condotte illecite cui applicare le singole sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri generali fissati al comma 3 dello stesso articolo.
2.2. La sanzione amministrativa della diffida per iscritto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti che si caratterizzano per la lieve entita' dell'infrazione:
a) inosservanza delle disposizioni di cui alla circolare 30 settembre 2004, recante «disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale»;
b) inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicita' e imparzialita', delle disposizioni previste dalla circolare dell'8 aprile 2004 e dal Bando di selezione dell'Ufficio, nonche' mancata pubblicita' delle graduatorie;
c) mancato avvio del progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero omessa tempestiva comunicazione all'Ufficio delle cause di forza maggiore che hanno determinato il ritardo nell'avvio del progetto stesso;
d) mancato rispetto dell'orario di servizio indicato nel progetto;
e) violazione dell'impegno di garantire la presenza, in sede, dell'operatore locale di progetto per il numero di ore previsto;
f) mancata osservanza della procedura, descritta nel provvedimento di avvio al servizio, per l'applicazione di sanzioni al volontario;
g) mancata comunicazione delle assenze dei volontari.
2.3. La sanzione amministrativa della revoca dell'approvazione del progetto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
a) particolare gravita' o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della diffida;
b) mancata corresponsione al volontario del vitto e dell'alloggio qualora previsti dal progetto;
c) impiego del volontario presso sedi di attuazione non accreditate, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 della circolare 30 settembre 2004, recante «disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale».
2.4. La sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
a) particolare gravita' o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della revoca dell'approvazione del progetto;
b) omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato inserimento nelle graduatorie ovvero comunicazione dell'esclusione senza indicazione della relativa motivazione;
c) mancato svolgimento dell'attivita' di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonche' alla verifica degli esiti della formazione svolta;
d) mancata comunicazione all'Ufficio, entro il termine di dieci giorni, dell'impedimento all'avvio o al completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo;
e) impiego del volontario in attivita' non previste dal progetto o presso altre sedi di progetto o in altri progetti;
f) mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi e mancato riconoscimento al volontario dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto da' diritto;
g) mancata formazione generale o specifica ai volontari nell'ambito del limite minimo previsto dalla vigente normativa.
2.5. La sanzione amministrativa della cancellazione dall'albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
a) particolare gravita' o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della interdizione temporanea a presentare altri progetti;
b) atti gravemente lesivi della dignita' del volontario;
c) richiesta ai volontari di somme di danaro;
d) mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;
e) gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte rilevante di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo alle finalita' previste dalla legge n. 64/2001.
2.6. Le condotte individuate ai commi 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., qualora presentino aspetti di particolare gravita', potranno essere punite anche con piu' sanzioni secondo quanto previsto nell'art. 3-bis della legge n. 64 del 2001.
2.7. I provvedimenti con i quali vengono irrogate le sanzioni di cui ai commi 3.3., 3.4., 3.5., sono adottati nei confronti degli enti iscritti nell'albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale in quanto l'Ufficio si relaziona esclusivamente con questi ultimi; infatti tutti i provvedimenti in materia di servizio civile hanno quale destinatario l'ente accreditato che rappresenta l'unico interlocutore dell'amministrazione. Tuttavia sono fatti salvi i casi in cui gli enti accreditati dimostrino, con le modalita' di cui al successivo paragrafo, che le infrazioni siano imputabili esclusivamente all'ente associato (vale a dire legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con l'ente accreditato) o ad una delle sedi di attuazione del progetto dell'ente associato ovvero ad una responsabilita' personale derivante da una violazione riconducibile ad una condotta individuale. In tali ipotesi resta comunque ferma l'eventuale responsabilita' indiretta «in vigilando» dell'ente accreditato iscritto nell'albo provvisorio degli enti di servizio civile nazionale, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del progetto.
3. Procedimenti sanzionatori.
3.1. L'art. 3-bis, comma 3 della legge n. 64 del 2001, oltre a definire i criteri generali nel rispetto dei quali le sanzioni sono irrogate, individua i soggetti che adottano il provvedimento indicando le linee generali del procedimento sanzionatorio. Al riguardo si rende necessario delineare le singole fasi del procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa alla contestazione degli addebiti, all'adozione del provvedimento sanzionatorio e alla formulazione delle controdeduzioni a discolpa degli addebiti mossi.
3.2. Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione scritta dell'addebito che deve essere effettuata dall'Ufficio tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di una ispezione effettuata dall'Ufficio, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale che deve essere redatto entro trenta giorni dalla data in cui viene conferito l'incarico di effettuare l'ispezione stessa. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresi' contenere il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, entro cui gli enti di servizio civile, che hanno comunque facolta' di essere sentiti ove lo richiedano espressamente, possono presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso detto termine, nei successivi quindici giorni viene adottato il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento nel termine di settantacinque giorni dal verificarsi dei fatti.
3.3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.
3.4. Il procedimento sanzionatorio viene archiviato qualora le controdeduzioni dell'ente di servizio civile, nei cui confronti e' stato instaurato il procedimento stesso, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile
Palombi