Gazzetta n. 225 del 2005-09-27
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 18 marzo 2005
Attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 35/2005. Utilizzazione delle risorse accantonate per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007 (delibera n. 19/2004, punto 3). (Deliberazione n. 19/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'art. 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilita' di bilancio recate dalle predette leggi;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;
Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformita' a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, nonche' a rimuovere gli squilibri economici e sociali;
Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i fondi in questione, si prevede che le Amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti e sono definite le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004) e in particolare i commi:
129, che stabilisce l'utilizzazione, previa delibera di questo Comitato, della dotazione del Fondo ex art. 61 della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel fondo ex art. 60 e attribuisce a questo Comitato la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi;
130, lettera a) che integrando l'art. 60, comma 1 della legge n. 289/2002, allo stato di attuazione degli interventi e alle esigenze espresse dal mercato aggiunge, tra i criteri ispiratori dell'azione di riparto, quello dell'accelerazione della spesa in conto capitale e stabilisce che le amministrazioni centrali e le regioni presentino a questo Comitato i progetti per investimenti pubblici da finanziare, indicandone i risultati economico-sociali attesi e i cronoprogrammi di attivita' e di spesa, prescrivendo, altresi', che tali interventi siano attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli accordi di programma quadro;
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005) ed in particolare i commi:
15, con il quale, per l'anno 2005 si e' disposta, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari degli strumenti di intervento finanziati con il fondo per le aree sottoutilizzate nell'importo di 6.550 milioni di euro;
16, con il quale, si e' stabilito, al fine di assicurare il rispetto nel limite di cui sopra, che i soggetti gestori delle risorse suindicate trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e Dipartimento per la ragioneria generale dello Stato, informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento, aggiornando le previsione relative ai trimestri successivi;
17, con il quale, si consente che, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite suindicato possa essere incrementato in relazione all'andamento dei pagamenti del fondo investimenti-incentivi alle imprese e degli interventi infrastrutturali finanziati dalla legge obiettivo, disponendo, altresi', che le amministrazioni centrali si conformino all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale e adottino opportune direttive perche' tale obiettivo sia conseguito anche dalle societa' di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta;
Vista la tabella D allegata alla legge finanziaria per il 2004, con la quale si assegnava al fondo aree sottoutilizzate una dotazione aggiuntiva per gli anni 2004-2006 pari a 8.061 milioni di euro, incrementata per 2.700 milioni di euro, per l'anno 2007, in forza del comma 128 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2003;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, con il quale, tra l'altro, e' stata disposta, per l'anno 2004, la riduzione di 100 milioni di euro della dotazione del fondo aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007;
Vista la tabella D allegata alla legge finanziaria per il 2005, con la quale si assegna al fondo aree sottoutilizzate una nuova dotazione aggiuntiva pari a 7.844 milioni di euro, assegnazione oggetto di rideterminazione ai sensi della tabella F allegata alla stessa legge finanziaria per il 2005;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35, riguardante il «Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» ed in particolare, gli articoli:
5, con il quale, si dispone che, per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il CIPE, utilizzando le risorse rese disponibili per effetto della riforma degli incentivi di cui al successivo art. 8, finanzi prioritariamente, per un importo non inferiore a 750 milioni di euro, gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche, selezionati secondo i principiadottati con la delibera di questo Comitato del 29 settembre 2004, n. 21, e che lo stesso destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di interventi di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali delle citta' e delle aree metropolitane, da individuarsi con le modalita' e i criteri previsti dal punto 1.1 della delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20;
6, comma 14, con il quale, si assegna al CIPE la determinazione della quota annuale delle risorse del fondo aree sottoutilizzate destinate al finanziamento dei contratti di localizzazione e, in generale, dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti;
7, comma 1, con il quale si conferma l'impegno di utilizzare risorse del FAS per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83;
8, con il quale:
si dettano i principi cui si ispira la riforma delle modalita' di concessione delle agevolazioni per investimenti in attivita' produttive, disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dell'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, migliorare la competitivita' del sistema produttivo, compensando le difficolta' di approvvigionamento delle piccole e medie imprese sul mercato del credito;
si dispone che nel primo biennio il CIPE assegni, per il finanziamento del contributo in conto capitale, una quantita' di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato nel precedente biennio, assicurando comunque, in fase di prima attuazione un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali non inferiore a 750 milioni di euro;
11, comma 10, con il quale si riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008, con conseguente ulteriore riduzione del limite dei pagamenti indicato all'art. 1, comma 15, lettera a) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 pari a 50 milioni di euro;
Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004), di riparto generale delle risorse per gli interventi per le aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004/2007, con la quale e' stato accantonato, al punto 3, in attesa dell'adozione della riforma degli incentivi, l'importo di 1.528,50 milioni di euro da ripartire in relazione all'efficacia e rapidita' degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle esigenze espresse dal mercato e all'effettivo rispetto dell'accelerazione della spesa in conto capitale, dando priorita' agli incentivi oggetto di riforma, ai progetti pilota di incentivazione e al progetto banda larga, una volta acquisiti da questo Comitato i rapporti attestanti il loro stato di avanzamento;
Considerato che il citato decreto-legge n. 35/2005, approvando la riforma degli incentivi, impone l'immediato utilizzo delle risorse accantonate in favore del sistema degli incentivi oggetto di riforma e per la prioritaria attuazione alle disposizioni aventi forza di legge, fermi restando gli impegni assunti da questo Comitato in ordine al prioritario e tempestivo finanziamento dei progetti pilota di incentivazione (localizzazione e filiera/distretto agro-alimentare), del programma di banda larga, nonche' al finanziamento, con un volume di risorse adeguate alle esigenze espresse dal mercato, degli incentivi all'autoimprenditorialita' e autoimpiego;
Considerato che e', quindi, prioritario destinare, a carico del predetto accantonamento di 1.528,50 milioni di euro, l'importo di 750 milioni di euro al finanziamento del programma di accelerazione della spesa in conto capitale e di contrasto del ciclo economico avverso, previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 35/2005, che, integrato con ulteriori risorse tratte dalla dotazione aggiuntiva del FAS, sara' ripartito con successiva delibera di questo Comitato tra le due macro-aree (Mezzogiorno e Centro Nord) secondo la consueta ripartizione 85%-15%, per finanziare progetti maturi in grado di assorbire nel primo biennio una quota significativa e, comunque, non inferiore ad un terzo del totale delle risorse assegnate;
Considerato che i progetti saranno scelti tra quelli inseriti nel Programma infrastrutture strategiche (PIS) approvato, in attuazione della legge n. 443/2001, con la delibera di questo Comitato n. 121/2001, attraverso selezione congiunta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, avvalendosi in particolare dell'UVER del MEF e della Struttura tecnica di missione del MIT;
Ritenuto opportuno, anche in relazione alla previsione puntuale degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, e, dei commi 16 e 17 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, rafforzare la valutazione di efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse e il monitoraggio sull'impiego delle stesse avvenga attraverso una base informativa completa e tale da assicurare effettiva unitarieta' strategica delle decisioni;
Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;
Prende atto delle finalizzazioni di spesa previste dagli articoli 5, comma 1, e 8 del decreto-legge n. 35/2005, che comportano la destinazione dell'accantonamento di 1.528,50 milioni di euro di cui al punto 3 della delibera n. 19/2004 richiamata in premessa a favore dei seguenti impieghi:

----> vedere TABELLE a pag. 54 della G.U. <----

In particolare, in applicazione delle richiamate finalizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 35/2005:
l'importo di 529,38 milioni di euro di cui alla lettera c) della precedente tavola di riparto, e' assegnato al Ministero delle attivita' produttive per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino investimenti produttivi finanziati attraverso bandi che, in conformita' con i principi e le modalita' introdotte dallo stesso decreto legge n. 35/2005, siano emessi in data successiva alla presente deliberazione;
l'importo di 249,12 milioni euro di cui alla lettera d) della predetta tavola di riparto e' assegnato al Ministero delle attivita' produttive per la concessione, secondo le nuove modalita' introdotte dal decreto-legge n. 35/2005, di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino investimenti produttivi attraverso contratti di programma, le cui procedure sono disciplinate dalla delibera n. 26 del 25 luglio 2003 e per i quali non sia stata ancora acquisita da parte di questo Comitato la formale proposta di contratto del Ministro delle attivita' produttive;
l'importo di 750 milioni di euro di cui alla lettera b) della richiamata tavola di riparto, che sara' assegnato con successiva delibera di questo Comitato, coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialita' previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 35/2005 e con modalita' analoghe a quelle gia' adottate con la delibera n. 21/2004, sara' destinato al finanziamento di interventi, inclusi nel programma di infrastrutture strategiche, che, avendo necessita' di risorse finanziarie aggiuntive per il quadriennio 2005/2008 per la loro completa realizzazione, presentino la capacita' di produrre spesa in misura significativa negli anni 2005-2006. Nella successiva delibera saranno indicati anche tempi di attuazione, modalita' relative alle informazioni da fornire a questo Comitato, sanzioni e premialita' collegate al rispetto dei cronoprogrammi di spesa. Dette risorse saranno integrate da una appropriata quota di risorse aggiuntive che sara' determinata da questo Comitato in sede di riparto generale delle risorse per il quadriennio 2005-2008. Nel programma si garantira' l'usuale riparto 85-15% fra le macro aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord.
Conferma l'impegno di questo Comitato, in attuazione delle indicazioni della delibera n. 19/2004, a finanziare prioritariamente, con le risorse aggiuntive recate dalla legge finanziaria 2005, il programma banda larga, i progettipilota di incentivazione (contratti di filiera agroalimentare e contratti di localizzazione), gli strumenti di incentivazione dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego, gestiti dalla societa' Sviluppo Italia S.p.a., nonche' il programma di riqualificazione delle citta' e delle aree metropolitane.
Prevede che - al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 16 e 17, della legge finanziaria per il 2005, in ordine all'obbligo di fornire informazioni non solo sugli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, ma anche sulla realizzazione dell'obiettivo di destinare almeno il 30% della spesa ordinaria nel Mezzogiorno - le Amministrazioni destinatarie di assegnazioni per le aree sottoutilizzate sono tenute a compilare, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun trimestre, le schede di rilevazione (allegati 1 e 2 alla presente delibera) redatte secondo lo schema di ricognizione del grado di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1 della delibera n. 16/2003, in relazione al complesso delle risorse aggiuntive e ordinarie ad esse assegnate. La rilevazione e' accompagnata da una relazione che illustri le informazioni sullo stato di utilizzo delle risorse, e sulle iniziative adottate in qualita' di azionista di riferimento nei confronti di societa' di capitali a partecipazione pubblica «diretta o indiretta» perche' le stesse si conformino al medesimo obiettivo.
Con la stessa cadenza temporale le Amministrazioni centrali e i soggetti gestori degli strumenti di intervento finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate trasmettono al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e a quello della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno di essi, una scheda conforme all'allegato 3 della presente delibera, in cui si danno notizie in ordine al livello di erogazione realizzato nel trimestre precedente e alla previsione del profilo di spesa atteso, nei sette trimestri successivi.
Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente
Berlusconi Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte di conti il 14 settembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 44
Allegati

----> vedere ALLEGATI da pag. 56 a pag. 58 della G.U. <----