Gazzetta n. 227 del 2005-09-29
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 settembre 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Irpinia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria della provincia di Avellino - Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale agricoltori, Confederazione italiana agricoltori e trasmessa dalla regione Campania, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia»;
Visto il parere favorevole della regione Campania in merito alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Irpinia» e la revoca della indicazione geografica tipica «Irpinia», riconosciuta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 e successive modifiche;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati, in relazione al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Irpinia», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
3. La indicazione geografica tipica «Irpinia», riconosciuta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai competenti organi territoriali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Campania, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 4.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio nell'Albo sopra citato, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.
2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del Regolamento comunitario n. 1493/1999, allegato 8, lettera e), alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto Albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'attuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
Art. 5.
1. Ai vini a indicazione geografica tipica «Irpinia», provenienti dalla vendemmia 2004 e precedenti, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso le ditte produttrici o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto, confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2004 o di anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento, in tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della denuncia medesima.
Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Irpinia» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: Abate
Allegato

Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Irpinia»
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione di origine controllata «Irpinia» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Tipologie relative ai vini «Irpinia»:
«Irpinia» Bianco;
«Irpinia» Rosso;
«Irpinia» Rosato;
«Irpinia» Novello;
«Irpinia» Coda di volpe;
«Irpinia» Falanghina;
«Irpinia» Fiano;
«Irpinia» Greco;
«Irpinia» Piedirosso;
«Irpinia» Aglianico;
«Irpinia» Sciascinoso;
«Irpinia» Falanghina spumante;
«Irpinia» Fiano spumante;
«Irpinia» Greco spumante;
«Irpinia» Fiano passito;
«Irpinia» Greco passito;
«Irpinia» Aglianico passito;
«Irpinia» Aglianico liquoroso;
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
«Irpinia» di cui al precedente art. 1, senza specificazione della sottozona:
«Irpinia» Bianco: greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 20%;
«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il 70%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 30%;
«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso e sciascinoso. con almeno l'85% del corrispondente vitigno; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino;
«Irpinia» spumante: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: falanghina, fiano, greco; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a bacca bianca non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» passito: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» aglianico liquoroso: aglianico almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:
«Irpinia» campi taurasini: con almeno l'85% di aglianico; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino;
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' cosi' stabilita:
«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino;
«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:
giacitura pedocollinare e\o collinare, fino a 600 mt. s.l.m; tale limite non si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti nei comuni gia' inclusi nelle zone di produzione dei vini D.O.C.G. Fiano di Avellino e Greco di Tufo e Taurasi ed, ai vigneti inclusi nella sottozona «Campi Taurasini».
conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque e l'eccessiva umidita';
esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve;
Sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese:
nei fondovalle, in zone umide perche' adiacenti a fiumi, torrenti o invasi di acqua;
in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord;
in zone di bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 mt s.l.m.;
in zone la cui esposizione non garantisce una corretta maturazione delle uve.
Densita' di impianto.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti e' vietata l'adozione di forme di allevamento orizzontali. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione naturale minima.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono rispettare i sottoelencati limiti:

--------------------------------------------------------------------
Tipologia Produzione Titolo
Massima di uva Alcolometrico
t/Ha volumico naturale
minimo % vol -------------------------------------------------------------------- Bianco 13 10,00 Rosato 13 10,50 Rosso 13 10,50 Novello 13 10,00 Spumante (Fiano, Greco, 12 10,50
Falanghina) Liquoroso (Aglianico) 12 12,00 Coda di Volpe 12 11,00 Falanghina 12 11,00 Fiano anche nella tipolo- 12 11,00
gia Passito Greco anche nella tipolo- 12 11,00
gia Passito Aglianico anche nella 12 11,00
tipologia Passito Piedirosso 12 11,00 Sciascinoso 12 11,00 Irpinia Campi Taurasini 11 11,00 --------------------------------------------------------------------

Nelle annate piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purche' la resa unitaria non superi per piu' del 20 % i limiti stessi.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovra' essere calcolata in relazione all'effettiva estensione del terreno vitato.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia puo' modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo in conformita' alle norme di legge.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire in stabilimenti situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver vinificato, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, uve destinate alla produzione del vino IGT «Irpinia» e di aver commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti.
Arricchimento.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70 % dell'uva in vino.
Elaborazione.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Spumante con la menzione di uno dei seguenti vitigni: flano, greco, falanghina, devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita piu' recente. Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire all'interno della provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al comma 2.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico, devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%. E' vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la vendemmia.
Resa uva/vino.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40 %.
Invecchiamento.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini, devono essere destinati ad un periodo di invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Irpinia» Bianco:
colore. giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
aciditatotale minima: 4,5 g/I;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l. -
«Irpinia» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, persistente;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l
«Irpinia» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Novello:
colore: rosso porpora;
odore: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Irpinia» fiano passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Greco passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Aglianico passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Aglianico liquoroso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondita' per i tipi abboccato, amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Irpinia» Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Fiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Irpinia» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore. caratteristico, intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Piedirosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente e intenso;
sapore: secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Sciascinoso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, morbido, equlibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l;
«Irpinia» Sottozona Campi Taurasini:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» Sottozona Campi Taurasini non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso, secondo le disposizioni di legge vigenti, di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.
Caratteri e posizione in etichetta.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Annata.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Vigna.
La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo e' consentita in conformita' alle norme vigenti.
Art. 8.
Confezionamento
Volumi nominali, tappatura e recipienti.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo di sughero, o di altro materiale consentito dalla normativa vigente. E' ammesso il tappo a vite e/o strappo esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri.