Gazzetta n. 227 del 2005-09-29 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 settembre 2005 |
Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 737/2005 del 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 122/15 del 14 maggio 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che con decreto ministeriale del 6 novembre 2003 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Ricotta Romana» ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92; Considerato che con decreto ministeriale del 28 dicembre 2004 l'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ricotta Romana» protetta transitoriamente a livello nazionale; Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' Certiprodop Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l. con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26; Considerato che l'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1. La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, al controllo della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana» e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 3 giugno 2005, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 737/2005 del 13 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 122/15 del 14 maggio 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola. | Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati. | Art. 3. L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. | Art. 4. L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ricotta Romana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92». | Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. | Art. 6. L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. | Art. 7. L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio. | Art. 8. L'organismo autorizzato «Certiprodop - Societa' di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2005
Il direttore generale: Abate |
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