Gazzetta n. 231 del 2005-10-04
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 settembre 2005, n. 204
Regolamento recante norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 6 maggio 2004, n. 129.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 6 maggio 2004, n. 129, recante «Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale»;
Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 129 del 2004, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sono definite le informazioni che devono essere fornite dagli affilianti che hanno operato esclusivamente all'estero;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta dell'11 luglio 2005;
Viste la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005 e la nota del 24 agosto con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli affilianti che, prima della data di sottoscrizione del contratto di affiliazione, hanno operato esclusivamente all'estero.
2. L'ambito di applicazione del presente regolamento e' limitato ai casi in cui, sulla base delle norme di diritto internazionale privato, il contratto e' regolato dalla legge italiana.



Avvertenza:
Il testo unico delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1902, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 4 della legge 6 maggio 2004, n. 129, cosi'
recita:
«Art. 4 (Obblighi dell'affiliante). - 1. Almeno trenta
giorni prima della sottoscrizione di un contratto di
affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare
all'aspirante affiliato copia completa del contratto da
sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad
eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e
specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno
essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui
ragione e capitale sociale e, previa richiesta
dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli
ultimi tre anni o dalla data inizio della sua attivita',
qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema,
con gli estremi della relativa registrazione o del
deposito, o della licenza concessa all'affiliante del
terzo, che abbia eventualmente la proprieta' degli stessi,
o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi
caratterizzanti l'attivita' oggetto dell'affiliazione
commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel
sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del
numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi
tre anni o dalla data di inizio dell'attivita'
dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre
anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali
procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti
dell'affiliante e che siano conclusi negli ultimi tre anni,
relativamente al sistema di affiliazione commerciale in
esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche
autorita', nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del
comma 1 l'affiliante puo' limitarsi a fornire le
informazioni relative alle attivita' svolte in Italia. Con
decreto del Ministero delle attivita' produttive, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le informazioni
che, in relazione a quanto previsto dalle predette lettere
d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che
in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.».
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».



Art. 2.
Informazioni
1. Fermi restando gli obblighi stabiliti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 4, comma 1, della legge 6 maggio 2004, n. 129, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante di cui all'articolo 1 deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato degli allegati di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 del presente articolo.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'affiliante e' tenuto a fornire all'aspirante affiliato una lista numerica, comprensiva degli affiliati al momento operanti e dei punti vendita diretti, suddivisa per singoli Stati.
3. Su richiesta dell'aspirante affiliato, l'affiliante e' tenuto a fornire, altresi', una lista recante i dati relativi all'ubicazione ed alla reperibilita', di almeno venti affiliati operanti. Nel caso in cui il totale degli affiliati sia inferiore al predetto numero, l'affiliante e' tenuto a fornire la lista completa.
4. Le liste di cui ai commi 2 e 3 possono essere fornite anche in via informatica o pubblicate sul sito dell'affiliante.
5. L'affiliante e' tenuto a fornire l'indicazione della variazione, anno per anno e suddivisa per singoli Stati, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni solari o dalla data di inizio dell'attivita' qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni.
6. L'affiliante e' tenuto a fornire all'aspirante affiliato la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari, definiti nei tre anni solari antecedenti al termine di cui al comma 1, con sentenza passata in giudicato, nonche' dei procedimenti arbitrali per i quali, nel medesimo periodo, si sia pervenuti al lodo definitivo.
7. Degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, che devono riferirsi al sistema di affiliazione commerciale, devono essere indicate almeno le parti, l'organo giudicante, le domande e il dispositivo.



Nota all'art. 2:
- Per le lettere a), b), e c) del comma 1 dell'art. 4,
della citata legge 6 maggio 2004, n. 129, vedi note alle
premesse.



Art. 3.
Disposizioni finali
1. L'affiliante, a richiesta dell'aspirante affiliato, e' tenuto a fornire le informazioni concernenti il contratto e i relativi allegati in lingua italiana.
2. L'aspirante affiliato deve utilizzare le informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto esclusivamente ai fini della valutazione dell'offerta di affiliazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 settembre 2005
Il Ministro: Scajola Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 62