Gazzetta n. 231 del 2005-10-04
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 luglio 2005
Ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro
Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;
Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2005, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2004, e' stata concordata tra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;
Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunita', secondo le priorita' stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000:
di ripartire il 75 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonche' di ripartire il restante 25 per cento delle risorse complessive in funzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate di cui all'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999;
di consentire esclusivamente alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, di tener conto - ai fini dei punteggi segnalabili - dei tirocini finalizzati all'assunzione sostenuti dal Fondo relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
di fissare un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole regioni e province autonome nella misura del 21 per cento dell'intero ammontare delle risorse del Fondo, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti;
Considerato, altresi', che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualita' ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle regioni e province autonome;
Tenuto conto delle restanti somme gia' assegnate alle regioni e province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella disponibilita' delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge n. 68 del 1999;
Sentiti i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definitivamente approvata nella riunione del 14 giugno 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2005, pari a euro 30.987.414,00, e' ripartito tra le regioni e province autonome secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2005
Il direttore generale: Battistoni Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 85
Tabella 1

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