Gazzetta n. 232 del 2005-10-05
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 23 settembre 2005
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle politiche di sviluppo
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);
Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 23 ottobre 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), localita' Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005.
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2005
Il direttore generale: Abate