Gazzetta n. 232 del 2005-10-05
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 186
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, recante: «Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005).

Avvertenza:
- Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.



Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria
2003), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
2003, n. 266.
- La direttiva 2002/74/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
270 dell'8 ottobre 2002.
- La direttiva 80/987/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
283 del 20 ottobre 1980.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, (Attuazione della
direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36
come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla
legge 29 maggio 1982, n. 297). - 1. Il pagamento effettuato
dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai
crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di
trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi
del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che
precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1,
comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c)
la data del provvedimento di messa in liquidazione o di
cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero
dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di
impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare
attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del
rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la
continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma
1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte
la misura massima del trattamento straordinario di
integrazione salariale mensile al netto delle trattenute
previdenziali e assistenziali.
2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche
nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente
attivita' sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed
in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a
condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la
sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che
gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi
dell'art. 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19
maggio 1982, n. 297.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai
sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di
cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo
periodo e decimo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il
disposto di cui al comma settimo, secondo periodo,
dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile
fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento
straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco
dei dodici mesi di cui al comma 1; b) -; c) con
l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge
23 luglio 1991, 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla
risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si
prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione
monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della
domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle
disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui
le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente
spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1,
comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione
della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini,
le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione
va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.».



Art. 2.
Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1982, n. 147) come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza
del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 67, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti
accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche
nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente
attivita' sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed
in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a
condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la
sua attivita' in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di
lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano
intervenute successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del
lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto
decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni
Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali.».



Art. 3.
Notifiche e termini di applicazione
1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonche' tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005



Nota all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si
vedano le note all'art. 1.