Gazzetta n. 233 del 2005-10-06 |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 190 |
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante: «Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 221 del 22 settembre 2005). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE; Vista la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427; Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore. 2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' un accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano solo quando e' eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura e' eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva e' considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di settore.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1 e l'allegato B, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003), sono i seguenti: «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. (Omissis). Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE. 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 2002/84/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa. 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990. 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri. 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina. 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.». - La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 271 del 9 ottobre 2002. - La direttiva 90/619/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 330 del 29 novembre 1990. - La direttiva 97/7/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 144 del 4 giugno 1997. - La direttiva 98/27/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 166 dell'11 giugno 1998. - La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 345 del 19 dicembre 2002. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo riciclaggio - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106) e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157. - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, (Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114. - Il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, (Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302. - La legge 30 luglio 1998, n. 281, (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189. - Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, (Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291. - Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34) e' il seguente: «Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. 2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza del parere. Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente; b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresi', che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati; c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo; d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative; e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento; f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu' servizi di investimento; g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra', inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse; h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'. Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere conto della esperienza professionale degli investitori; i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto della professionalita' dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede; l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione coatta amministrativa; m) prevedere il potere delle autorita' competenti di disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi; n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorita' competenti; o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi; p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste; q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative; r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento. 2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse. 3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra' essere altresi' modificata la disciplina relativa alle societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.». - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71. - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, (Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1999, n. 143. - Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale; c) «fornitore»: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attivita' commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza; d) «consumatore»: qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza, agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attivita' imprenditoriale o professionale; e) «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti; f) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; g) «operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza; h) «reclamo del consumatore»: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori; i) «interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione. | Art. 3. Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza 1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) il ricorso. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori. 3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica. 4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso. | Art. 4. Informazioni relative al fornitore 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo. | Art. 5. Informazioni relative al servizio finanziario 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e' in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; f) le modalita' di pagamento e di esecuzione, nonche' le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. | Art. 6. Informazioni relative al contratto a distanza 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso; e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza; f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. | Art. 7. Informazioni relative al ricorso 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano: a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che e' parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al consumatore di avvalersene; b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. | Art. 8. Comunicazioni mediante telefonia vocale 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti: 1) l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore; 2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; 3) il prezzo totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo; 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo; 5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 11 e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1. 2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 10. | Art. 9. Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono applicabili le disposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato. 2. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE. 3. Le autorita' di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero delle attivita' produttive le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza. 4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero delle attivita' produttive.
Nota all'art. 9: - L'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE citata nelle premesse, cosi' recita: «Art. 3 (Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza). - 1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: 1) il fornitore: a) l'identita' del fornitore e la sua attivita' principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l'attivita' del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo;».
| Art. 10. Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari 1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonche' le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta. 2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1. 3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato. | Art. 11. Diritto di recesso 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a). 4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato; d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 10, comma 1. 6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d). 7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427. 8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario e' aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo e' risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo.
Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, citato nelle premesse, e' il seguente: «Art. 5 (Esercizio del diritto di recesso). - 1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. 2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'art. 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti: a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1; b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore; e) di fornitura di giornali, periodici e riviste; f) di servizi di scommesse e lotterie. 4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. 6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza. 7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. 8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio dei diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.». - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, citato nelle premesse, e' il seguente: «Art. 8 (Risoluzione del contratto di concessione di credito). - 1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5.».
| Art. 12. Pagamento del servizio fornito prima del recesso 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 11, comma 1, e' tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto puo' iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 2. L'importo di cui al comma 1 non puo': a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia' fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza; b) essere di entita' tale da poter costituire una penale. 3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che il consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformita' all'articolo 6, comma 1, lettera a). Egli non puo' tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 11, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al consumatore, entro 15 giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformita' del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. 5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprieta' su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso e' subordinata alla restituzione di cui al comma 5. | Art. 13. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza 1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f). 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. 3. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato. 4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e di tracciabilita' delle operazioni medesime.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197 citata nelle premesse, e' il seguente: «Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.». - Il testo dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle premesse, e' il seguente: «Art. 146 (Vigilanza sui sistemi di pagamento). - 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa puo' emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.».
| Art. 14. Servizi non richiesti 1. E' vietata la fornitura di servizi finanziari al consumatore che non ne ha preliminarmente fatto richiesta, se la fornitura comporta una domanda di pagamento immediato, o differito. 2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso. | Art. 15. Comunicazioni non richieste 1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore: a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico; b) telefax. 2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non e' stato ottenuto il consenso del consumatore interessato. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori. | Art. 16. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui al presente decreto, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, nonche' nell'ipotesi della violazione dell'articolo 18, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui al presente decreto e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore. 4. Il contratto e' nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. 5. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa e' tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni. 6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nota all'art. 16: - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.
| Art. 17. Irrinunciabilita' dei diritti 1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni del presente decreto. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto. | Art. 18. Ricorso giurisdizionale o amministrativo 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a proporre alle competenti autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni del presente decreto. 2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a proporre all'autorita' giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni del presente decreto nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1998. 3. Le autorita' di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni del presente decreto. 4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore.
Note all'art. 18: - Il testo degli articoli 5 e 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, citata nelle premesse, e' il seguente: «Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Art. 3 (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato. 2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1-bis possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione. 4. Il pretore, accertata la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo. 5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravita' del fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori. 6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.».
| Art. 19. Composizione extragiudiziale delle controversie 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero della giustizia, sentite le autorita' di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET). 2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. | Art. 20. Onere della prova 1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante: a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto; c) l'esecuzione del contratto; d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. 2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono abusive ai sensi dell'articolo 1469-bis, terzo comma, n. 18), del codice civile.
Nota all'art. 20: - L'art. 1469-bis, terzo comma, n. 18), del codice civile, cosi' recita: «Art. 1469-bis (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore). - (Omissis). Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: (omissis); 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;».
| Art. 21. Misure transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.
Nota all'art. 21: - Per la direttiva 2002/65/CE si vedano le note alle premesse.
| Art. 22. Clausola di invarianza degli oneri 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, 19 agosto 2005 |
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