Gazzetta n. 238 del 2005-10-12
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 ottobre 2005
Modifica dell'articolo 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi, specificatamente per quanto riguarda l'utilizzo del tappo a vite per le bottiglie di contenuto non superiore a lt. 5;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla provincia di Trento;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 174 del 28 luglio 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» ed all'approvazione della medesima in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:
Articolo unico

L'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche - e' modificato come nel testo appresso riportato:
«I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma "bordolese" o "renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacita' non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello in uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo in sughero, da tappo a raso bocca in sostanza inerte o da tappo a vite.
I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche nella tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel"».
Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2005
Il direttore generale: Abate