Gazzetta n. 238 del 2005-10-12
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2005
Attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende del settore agricolo, colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo cui, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito, a causa degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, danni non inferiori al venti per cento della produzione lorda vendibile, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, possono beneficiare, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti ove ricadenti nelle zone delimitate ai sensi del successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 che prevede, a favore delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, iscritte nella relativa gestione previdenziale, la concessione, a domanda, dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento;
Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra l'altro, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione, fino ad un massimo del 50 per cento, della percentuale del predetto esonero;
Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero in proporzione all'entita' dei danni subiti dalle aziende ed avuto riguardo alla loro ubicazione;

Decreta:

Art. 1.
A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed alle organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali:
diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile;
cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile.
Art. 2.
A decorrere dal 9 maggio 2004 la misura dell'esonero, di cui all'art. 1, e' aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi.
Art. 3.
Gli oneri derivanti dagli esoneri contributivi previsti dal presente decreto saranno rimborsati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sulla base di apposita rendicontazione annuale resa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nell'ambito delle risorse iscritte sul cap. 7411 - U.P.B. 3.2.4.3. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a parziale modifica delle procedure previste per il Fondo di solidarieta' nazionale dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante versamento diretto sul conto corrente di tesoreria intestato al medesimo Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 163