Gazzetta n. 240 del 2005-10-14
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2005
Attuazione degli accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, relativi alle linee ferroviarie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, nonche' trasferimento dei beni e degli impianti, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare l'art. 12, comma 1;
Visti gli accordi di programma siglati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, rispettivamente in data 21 marzo 2000 ed in data 2 marzo 2000, con i quali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dell'art. 4, comma 4, lettera a) della richiamata legge 15 marzo 1997, n. 59, si e' provveduto a disciplinare e concordare le modalita' del subentro delle citate regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui al gia' menzionato art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Considerato che negli accordi di programma:
era sospeso il trasferimento dei beni afferenti all'infrastruttura delle linee ferroviarie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, attesa la rilevanza che esse hanno per il sistema ferroviario nazionale;
le parti si sono impegnate ad affidare la costruzione, l'ammodernamento, la manutenzione e la relativa gestione dell'infrastruttura ferroviaria ad F.S. s.p.a. con separato e contestuale accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, recante: «Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e i compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che rende vigenti i richiamati accordi di programma a decorrere dal 1° gennaio 2001;
Visto l'accordo di programma sottoscritto, in data 18 aprile 2000, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia-Romagna e le Ferrovie dello Stato s.p.a., per l'affidamento immediato a quest'ultima, delle infrastrutture delle linee ferroviarie locali di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 e, in particolare, l'art. 38, comma 9, che prevede il trasferimento alle regioni territorialmente competenti, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, delle infrastrutture ferroviarie per le quali:
risultino stipulati gli accordi di programma nei termini e con le modalita' di cui all'art. 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
risulti l'integrazione dei medesimi accordi di programma, sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
sia intervenuta la ratifica con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000;
Considerato che l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, prevede, tra l'altro, che i suddetti accordi di programma di cui al comma 3 del medesimo decreto, definiscano il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura, a titolo gratuito, alle regioni;
Considerato, altresi', che il citato art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede espressamente che «alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvedera' attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie»;
Visti gli accordi di programma sottoscritti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, entrambi in data 15 giugno 2004;
Considerato che gli accordi di programma, sottoscritti in data 15 giugno 2004, integrano gli accordi di programma siglati, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con la regione Emilia-Romagna in data 21 marzo 2000 e con la regione Lombardia in data 2 marzo 2000;
Preso atto dell'accordo di programma sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle regioni Lombardia e Emilia-Romagna sempre in data 15 giugno 2004 e che costituisce allegato agli accordi di cui al punto precedente;
Considerata, pertanto, la necessita' di trasferire alle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, territorialmente competenti, i beni e le risorse indicati nei richiamati accordi di programma;
Sentite le regioni interessate;
Acquisito in data 26 maggio 2005 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito in data 13 luglio 2005 il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;
Sentiti i Ministri per le infrastrutture e i trasporti e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Accordi di programma

1. Gli accordi di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le singole regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in data 15 giugno 2004, allegati numeri 1 e 2 del presente decreto, in applicazione dell'art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2005.
Art. 2.

Trasferimento di beni ed impianti

1. I beni e gli impianti da trasferire alla regione Emilia-Romagna sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto; i beni e gli impianti da trasferire alla regione Lombardia sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Il trasferimento dei beni e degli impianti avverra' con le modalita' previste dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000.
Art. 3.

Interventi diretti al risanamento tecnico

1. Gli interventi urgenti diretti al risanamento tecnico dei beni e degli impianti afferenti le linee oggetto degli accordi di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' i costi inerenti la progettazione degli interventi di potenziamento previsti dall'art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono individuate nell'allegato n. 3 al presente decreto. La relativa copertura e' individuata sulla base di quanto disposto nell'accordo di programma firmato in data 18 dicembre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche, nell'ambito delle risorse gia' disponibili per la regione interessata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 ed i relativi costi, da qualificarsi come prioritari ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'accordo di programma firmato in data 21 marzo 2000 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, integrano l'allegato n. 2 dell'accordo stesso, l'allegato n. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, nonche' quelli previsti nel richiamato accordo del 18 dicembre 2002.
Art. 4.

Interventi diretti al potenziamento e ammodernamento delle
infrastrutture

1. Gli interventi individuati nell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia del 15 giugno 2004, elencati nell'allegato n. 4 al presente decreto, in applicazione dell'art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono realizzati, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, previa intesa generale volta ad individuare le risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria.
Roma, 3 agosto 2005

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia
Allegato
All. 1 - Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.
All. 1.1 - Allegato 1 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.
All. 1.2 - Allegato 2 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.
All. 1.3 - Allegato 3 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.
All. 2 - Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.
All. 2.1 - Allegato 1 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.
All. 2.2 - Allegato 2 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.
All. 2.3 - Allegato 3 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.
All. 3 - Investimenti diretti al risanamento tecnico.
All. 4 - Investimenti diretti al potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture.