Gazzetta n. 241 del 2005-10-15
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 settembre 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Bakiu Aida (in Hidri), di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Bakiu Aida (in Hidri), nata il 31 dicembre 1972 a Kruje (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Kimist Ushqimor» conseguito in Albania, come attestato dalla Universita' statale di Tirana con il diploma di laurea rilasciato in data 20 luglio 1995, ai fini dell'accesso in Italia all'albo dei chimici - sez. A ed esercizio della omonima professione;
Preso atto che il titolo cosi' conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione, come confermato nella dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Tirana di novembre 2003;
Considerato inoltre che la richiedente possiede esperienza professionale maturata nel settore dell'ingegneria chimica in Albania dal 1995 al 1999, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta di cui sopra;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Cuneo a tempo indeterminato;
Decreta:
Alla sig.ra Bakiu Aida (in Hidri), nata il 31 dicembre 1972 a Kruje (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 30 settembre 2005
Il direttore generale: Mele