Gazzetta n. 241 del 2005-10-15
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 193
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante: "Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.", corredato delle relative note.

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
Vista la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, del-l'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, recante attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.



,in=10; Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza. partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138.
- La direttiva n. 92/102/CEE e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. L. 355 del 5 dicembre 1992.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, (Regolamento di polizia veterinaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n. 142, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266), e' il seguente:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.». «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini».
- La direttiva 2003/50/CE e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. L. 169 dell'8 luglio 2003.
- La direttiva 91/68/CEE e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. L. 46 del 19 febbraio 1991.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1993, n. 28, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7 supplemento ordinario.
- La direttiva 95/29/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L. 148 del 30 giugno 1995.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28, supplemento ordinario.
- La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L. 395 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L. 224 del 18 agosto 1990.



Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ovini o caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;
b) ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e c), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;
c) ovini o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;
d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 1, sezione I;
e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 2;
f) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato «B», sezione I;
g) veterinario ufficiale: il medico veterinario dell'azienda sanitaria locale;
h) azienda di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie;
i) centro di raccolta: l'impianto, il mercato e la fiera nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali;
l) centro di raccolta riconosciuto: l'impianto nel quale sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;
m) commerciante: una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprieta';
n) impianto riconosciuto del commerciante: gli impianti gestiti da un commerciante riconosciuto dall'autorita' competente e nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;
o) trasportatore: una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 532 del 1992»;
p) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 Km2, che e' soggetta al controllo delle competenti autorita' veterinarie e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:
1) Belgio: province/province;
2) Germania: Regierungsbezirk;
3) Danimarca: amt o island;
4) Francia: departement;
5) Italia: provincia;
6) Lussemburgo: -;
7) Paesi Bassi: RVV-kring;
8) Regno Unito:
Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county;
Scozia: district o island area;
9) Irlanda: county;
10) Grecia: vomos;
11) Spagna: provincia;
12) Portogallo:
territorio continentale: distrito;
altre parti del territorio del Portogallo: regia¬o auto¨noma;
13) Austria: Bezirk;
14) Svezia: la"n;
15) Finlandia: la"a"ni/la"n.
2. Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano, ove necessario, quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.
3. Restano fermi gli obblighi di registrazione delle aziende di ovini e caprini da eseguire secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, citato nelle premesse e' il seguente:
«Art. 5.-1. - Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorita' di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportatore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, e' quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresi' precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, ne' fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonche' per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui e' apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a cio' legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario e' superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorita' competente del luogo di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorita' competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessita' di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volonta';
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.
5. Le autorita' competenti di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinche':
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore.».
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e per il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, si vedano le note alle premesse.



Art. 3.
Requisiti sanitari ai fini degli scambi
1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della salute, d'intesa con la regione o la provincia autonoma destinatarie degli animali, puo' accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita'; il Ministero della salute informa la Commissione europea del contenuto delle deroghe accordate.
5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, il detentore degli animali ed il trasportatore, garantiscono che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con altri artiodattili di diversa qualifica sanitaria. A tale fine, le regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.
Art. 4.
Verifica condizioni sanitarie
1. Ai servizi veterinari delle aziende sanitarie compete la verifica delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui al presente decreto. A tale fine gli ovini e i caprini destinati ad essere spediti ad altri Stati membri:
a) devono essere identificati e registrati;
b) devono essere sottoposti ad un'ispezione da parte di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;
c) non devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda, oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad una di esse, almeno:
1) quarantadue giorni in caso di brucellosi;
2) trenta giorni in caso di rabbia;
3) quindici giorni in caso di carbonchio ematico;
d) non devono provenire da un'azienda o non devono essere stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria e' oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o nazionali;
e) non devono essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria relativa all'afta epizootica ne' vaccinati contro tale malattia.
2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie escludono dagli scambi gli ovini e i caprini che:
a) devono essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato, relativo alle stesse, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, o nell'allegato «B», rubrica I;
b) non possono essere commercializzati sul territorio nazionale per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del Trattato.
3. Gli ovini e i caprini destinati ad un altro Stato membro devono essere, in via alternativa:
a) nati e allevati dalla nascita nel territorio della Comunita';
b) importati da un Paese terzo in conformita' alle norme comunitarie.



Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si vedano le note alle premesse.



Art. 5. Requisiti sanitari ai fini della macellazione riproduzione,
allevamento, ingrasso
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono l'invio verso altri Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso solo se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) gli animali hanno soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno trenta giorni, o sin dalla nascita se di eta' inferiore a trenta giorni;
b) gli animali non provengono da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei ventuno giorni che precedono la spedizione;
c) gli animali non provengono da un'azienda nella quale nei trenta giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un Paese terzo.
2. In deroga alle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, qualora gli animali di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda, i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono autorizzare, sotto la propria responsabilita', la spedizione di tali ovini e caprini verso un altro Stato membro.
Art. 6.
Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli scambi
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinche' agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini siano applicate anche le condizioni di cui al presente articolo.
2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per piu' di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 15, comma 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni e' prolungato della durata del viaggio in mare.
3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro.
4. In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono stati spediti. Nel caso di ovini e caprini da macello e' consentito il transito degli animali attraverso un impianto riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di raccolta riconosciuto.
5. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il piu' presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.
6. Fatto salvo l'articolo 3, comma 5, tra la partenza d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non devono compromettere in alcun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari.
7. Le regioni e le province autonome autorizzano le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere «l» e «n», mediante la registrazione di ciascuna delle citate strutture con le modalita' stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione di un numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, citato nelle premesse, e' il seguente:
«Art. 2 (Elenco delle aziende). - 1-3. (Omissis).
4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.».



Art. 7.
Deroghe
1. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine.
2. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), e fatto salvo il comma 1 e l'articolo 5, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei ventuno giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta stabilito conformemente al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.
3. In deroga all'articolo 6, commi 3 e 4, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso un altro centro di raccolta, a condizione che siano soddisfatti in via alternativa i requisiti di cui alle lettere a) o b):
a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i seguenti requisiti:
1) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che deve autorizzare solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;
2) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati individualmente al piu' tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilita' dell'azienda d'origine;
3) gli animali, accompagnati da un documento veterinario ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, per essere certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato membro di destinazione;
b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di destinazione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro di destinazione dal quale gli animali devono essere trasferiti, sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale, direttamente in un macello, dove devono essere macellati entro cinque giorni dall'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto;
2) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
4. Le regioni e le province autonome autorizzano i centri di raccolta diversi da quelli di cui al comma 7, dell'articolo 6, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e li registrano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.



Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo n. 532 del 1992 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, citato nelle premesse, e' il seguente:
«Art. 17. - L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi e' subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea localita' e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.
Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.
Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorita' comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.
Ai negozianti di animali e' fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.
Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.».
- Per l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 3l7, si veda la nota all'art. 6.



Art. 8.
Requisiti sanitari ai fini dell'introduzione in aziende indenni
1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'articolo 4 e i requisiti indicati nell'allegato «A», rispettivamente capitolo 1, punto D, e capitolo 2, punto D, nonche' le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 10 e 11.
Art. 9.
Requisiti sanitari in relazione a specifiche patologie
1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 10 e 11, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:
1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti:
a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide «Large Colony»);
b) negli ultimi dodici mesi la paratubercolosi e la linfadenite caseosa;
c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine e' ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie, oppure, fatto salvo i1 rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o piu' malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;
2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al numero 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;
3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al numero 1);
b) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:
1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis);
2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;
3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato «D» o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie.
2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.
Art. 10.
Garanzie complementari
1. Il Ministero della salute puo' sottoporre alla Commissione per attuare garanzie per gli scambi di ovini e caprini un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubrica III.
Art. 11.
Ulteriori garanzie complementari per le aziende indenni
1. Il Ministero della salute quando accerta che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato «B», rubrica III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le opportune documentazioni al fine di ottenere garanzie per gli scambi degli ovini e dei caprini.
Art. 12.
Requisiti dei centri di raccolta ai fini degli scambi
1. Ai fini dell'attribuzione del numero di riconoscimento di cui all'articolo 6, comma 7, i centri di raccolta degli ovini e caprini destinati agli scambi tra Stati membri di cui al comma 7 dell'articolo 6, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) essere sotto il controllo di un veterinario ufficiale che garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, comma 5;
b) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o la legislazione nazionale;
c) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
d) in base alla capacita', essere provvisti:
1) di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta;
2) di impianti adeguati che consentono di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di opportune infrastrutture di ispezione;
4) di opportune infrastrutture di isolamento;
5) di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate;
6) di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo,
8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;
e) ammettere solo animali identificati secondo la normativa comunitaria e che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto per ciascuna categoria di animali. A tale fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o alle categorie in questione, essendo comunque responsabile di tale verifica;
f) essere ispezionati regolarmente dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento.
2. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve, in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, iscrivere in un apposito registro o su supporto informatico e conservare per almeno tre anni le informazioni relative a:
a) il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali che entrano nel centro, nonche' il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta, qualora gli animali siano transitati prima di entrare nel centro e la loro destinazione prevista;
b) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.
3. Le regioni e le province autonome possono limitare l'autorizzazione dei centri di raccolta di cui agli articoli 1 e 2, lettera l), ad una sola delle specie contemplate dal presente decreto o solo agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure ai soli animali da macello. Esse comunicano ogni dato relativo a detti centri, e i successivi aggiornamenti, al Ministero della salute con cadenza almeno annuale o ogni qualvolta ne venga fatta richiesta; sulla base dei dati pervenuti, il citato Ministero redige un elenco nazionale di detti centri e lo trasmette alla Commissione europea.
4. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle dotazioni di personale delle aziende sanitarie, assicurano quando i centri di raccolta sono operativi, la presenza di un numero di veterinari ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate nei centri di raccolta.
5. Il riconoscimento di cui al comma 1:
a) e' sospeso in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinato solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
b) e' revocato in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.
6. Alla revoca del riconoscimento adottato ai sensi del comma 5 consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 3.
Art. 13.
Registrazione del commerciante
1. Il commerciante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), deve essere registrato presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria. Il commerciante che gestisce un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), per poter operare, deve essere autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, che rilascia un numero di riconoscimento veterinario.
2. A tale fine il commerciante e' obbligato a:
a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tale fine il commerciante deve accertare che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dal presente decreto;
b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, i seguenti dati che devono essere conservati per almeno tre anni:
1) il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione;
2) il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
3) il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali;
4) le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;
c) provvedere affinche', nel caso di soggiorno degli animali nei loro impianti:
1) sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti del presente decreto, nonche' alla cura e al benessere di detti animali;
2) gli animali siano periodicamente sottoposti a controlli di un veterinario ufficiale ed eventualmente a prove di laboratorio e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie.
3. Ciascuna struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio della sua professione, deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e registrato con le modalita' stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A tale fine ciascuna struttura deve:
a) essere soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che garantisce il rispetto;
b) essere situata in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;
c) essere provvista:
1) di impianti adeguati e di capacita' sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;
2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie. Tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame;
4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
d) essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni e con l'utilizzo di mezzi indicati dal veterinario ufficiale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
a) e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonche' in caso di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative veterinarie; e' ripristinata solo quando si e' accertata la cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
b) e' revocata in caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.
5. Alla revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome dispongono periodiche ispezioni per verificare l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente articolo.



Note all'art. 13:
- Per l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, si vedano le note all'art. 7.
- Per l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, si vedano le note all'art. 6.



Art. 14.
Requisiti relativi al trasportatore
1. Il trasportatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni, deve:
a) utilizzare per il trasporto degli animali mezzi di trasporto:
1) costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo;
2) puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dal servizio veterinario immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se ritenuto necessario da parte del servizio veterinario, prima di ogni trasporto di animali;
b) disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione approvate dal servizio veterinario, di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o, in alternativa, fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario.
2. Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve tenere e conservare per almeno tre anni un registro contenente le seguenti informazioni:
a) luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;
b) luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;
c) specie e numero degli animali trasportati;
d) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
e) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, quali il relativo numero ed ogni altro elemento relativo alla documentazione stessa.
3. Il trasportatore deve garantire che, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.
4. Il trasportatore deve preventivamente assumere per iscritto l'impegno, nei confronti della ASL presso la quale e' registrato:
a) di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al presente decreto, ed in particolare alle disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali;
b) di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso delle capacita', competenza e conoscenze professionali necessarie.



Nota all'art. 14:
Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 532 del 1992, si vedano le note all'art. 2.



Art. 15.
Certificazione sanitaria per il trasporto
1. Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura nell'allegato «E». Il certificato e' costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario piu' di un foglio, i gruppi di due o piu' fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed e' provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validita' di dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario.
2. Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese le garanzie complementari, per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante; a tal fine i certificati sanitari devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.
3. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.
4. Per gli ovini e i caprini da ingrasso e da allevamento spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine.
5. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme al modello I che figura nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei controlli necessari, previsti dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del centro di raccolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).
6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato sanitario conforme al modello 1 che figura nell'allegato «E», annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal caso il periodo di validita' combinata dei certificati non puo' essere superiore a quello di cui al comma 1.
7. Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per gli scambi intracomunitari in conformita', a seconda dei casi, del modello I, II, o III che figura nell'allegato E e' tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato.
Art. 16.
Modalita' di svolgimento dei controlli
1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.
Art. 17.
Cooperazione internazionale
1. Il Ministero della salute fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli.
Art. 18.
Deroghe sottoposte a regime di reciprocita'
1. Il Ministero della salute puo' concedere, a condizioni di reciprocita', deroghe all'ispezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ed all'obbligo del certificato sanitario di cui all'articolo 15, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 8 e all'articolo 9, lettere a) e c), e ne informa la Commissione.
Art. 19.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, commi 2 e 4, e all'articolo 12, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa, pecuniaria da euro 6.000 a euro 36.000, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, 14, comma 3, 13, comma 1, 6, comma 7, e 3, commi 1, 2 e 3.
Art. 20.
Provvedimenti regionali
1. Le regioni e le province autonome si conformano direttamente alle modalita' di applicazione ed alle modifiche degli allegati della disciplina comunitaria attuata con il presente decreto disposti in sede comunitaria e ne assicurano l'applicazione da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
2. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede:
a) a stabilire modalita' uniformi di registrazione, autorizzazione o riconoscimento veterinario delle strutture e dei commercianti di cui al presente decreto;
b) a individuare forme di semplificazione delle procedure di cui alla lettera a) anche mediante dichiarazione di equipollenza o di estensione dell'efficacia, su richiesta di parte, dei provvedimenti amministrativi in corso di validita' comunque denominati, rilasciati dalle Autorita' sanitarie a fini igienico-sanitario e di controllo veterinario a favore di soggetti o strutture che gia' svolgono attivita' di commercio o allevamento di animali di specie di interesse zootecnico;
c) a definire forme adeguate di acquisizione e archiviazione dei dati individuando quelli che devono essere comunicati al Ministero della salute, ed a stabilire le modalita' e la frequenza delle attivita' dei servizi veterinari relative sia alla vigilanza ordinaria che al controllo e all'intervento veterinario in caso di rischio sanitario, nonche' ogni altro aspetto ritenuto opportuno, compresi quelli riguardanti i trasportatori di animali e le attivita' da essi svolte.
3. In correlazione ai requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute sono adottate, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto conto del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e successive modificazioni, norme di profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili relative agli animali delle specie sensibili; con analogo provvedimento sono apportate le eventuali, successive modifiche rese opportune da nuove o diverse esigenze tecnicoscientifiche, di sorveglianza epidemiologica o di controllo sanitario.
4. E' obbligo dei commercianti, dei titolari o dei responsabili di una qualunque delle strutture indicate nel presente decreto richiedere la registrazione, l'autorizzazione o il riconoscimento veterinario; le spese connesse a ciascuna tipologia di provvedimento richiesto sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio prestato e secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con disposizioni regionali.
5. Restano fermi gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.



Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e' il seguente:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Il regolamento (CE) n. 999/2001 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L. 147 del 31 maggio 2001.
- Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si vedano le note alle premesse.



Art. 21.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/50/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
2. Le regioni e le aziende sanitarie svolgono gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Nota all'art. 21:
- Per l'art. 117, quinto comma della Costituzione e per la direttiva 2003/50/CE, si vedano le note alle premesse.



Art. 22.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005



Nota all'art. 22:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, si vedano le note alle premesse.



Allegati

----> Vedere Allegati da pag. 52 a pag. 69 del S.O. <----