Gazzetta n. 242 del 2005-10-17
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. 162
Testo del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2005, n. 210. (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficiacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. (( 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»;
4) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice puo' disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;
c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento ha la facolta' di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.
3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non piu' di 8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorita' di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la stessa squadra e' tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.
4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla societa' appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
Art. 1-septies - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' del massimo qualora il contravventore risulti gia' sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si e' verificata in un diverso impianto sportivo.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno e' istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese».
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-bis della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
come modificati dalla presente legge: «Art. 6 (Divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive). - 1. Nei confronti delle persone che risultano
denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva
nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui
all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n.
152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, e all'art. 6-bis, commi 1 e 2, della
presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad
episodi di violenza su persone o cose in occasione o a
causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime
circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla
violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso
ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente
indicati, interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente
comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni
sportive che si' svolgono all'estero, specificamente
indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri
Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni
sportive che si svolgono in Italia.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere di
comparire personalmente una o piu' volte negli orari
indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a
decorrere dalla prima manifestazione successiva alla
notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
procuratore della Repubblica presso il tribunale o al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta',
competenti con riferimento al luogo in cui ha sede
l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene
che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il
pubblico ministero con decreto motivato non avanza la
richiesta di convalida entro il termine predetto e se il
giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive.
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il
ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione dell'ordinanza..
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore
prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata
superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora,
anche per effetto di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria siano venute meno o siano mutate le condizioni
che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di
cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche
sulla base di documentazione videofotografica o di altri
elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto
di cui al comma 1.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o
con la multa fino a lire tre milioni. Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che
violano in Italia il divieto di accesso al luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti
autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea.
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o
verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
giudice puo' disporre il divieto di accesso nei luoghi di
cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi
a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono
esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e
di applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile
durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche.»
«Art. 6-bis. (Lancio di materiale pericoloso,
scavalcamento ed invasione di campo in occasione di
manifestazioni sportive). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi
contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi
pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone,
nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive,
ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva
un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta'
se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la
sospensione, l'interruzione o la cancellazione della
manifestazione sportiva. La pena e' aumentata se dal fatto
deriva un danno alle persone. La pena e' aumentata fino
alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio,
la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della
manifestazione sportiva.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione
dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni
medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, se dal
fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire due milioni. La pena e' della
reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto
deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione
sportiva.
- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1 e 2 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)»:
«Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Nei confronti delle persone
che risultano denunciate o condannate anche con sentenza
non definitiva nel corso degli ultimi cinque armi per uno
dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22
maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso
parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in
occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di
accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano o
assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui
al presente comma puo' essere disposto anche per le
manifestazioni sportive che si svolgono all'estero,
specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
degli altri Stati membri dell'Unione europea per le
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto
previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere di
comparire personalmente una o piu' volte negli orari
indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
cui al comma 1.»
Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (Disposizioni
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2003, n. 45 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 aprile 2003, n. 88
(Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n. 95.
La legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.