Gazzetta n. 243 del 2005-10-18
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 settembre 2005
Riconoscimento, al sig. Viehweider Alexander, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Viehweider Alexander, nato il 16 dicembre 1974 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Techinische Universitat München» di Monaco di Baviera (Germania) in data 20 giugno 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e di ingegnere industriale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005 e del 26 luglio 2005;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e dell'esercizio della omonima professione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
Rilevato, invece, che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere dell'informazione» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative ai fini dell'iscrizione nella sez. A - settore dell'informazione;
Visto 1'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Viehweider Alexander, nato il 16 dicembre 1974 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione di ingegnere industriale in Italia senza l'applicazione di misure compensative.
Art. 2.
Al sig. Viehweider Alexander e', altresi', riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione di ingegnere dell'informazione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
1) calcolatori elettronici;
2) informatica.

Roma, 30 settembre 2005

Il direttore generale: Mele
Allegato A

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore dell'informazione.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.