Gazzetta n. 243 del 2005-10-18 |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROVVEDIMENTO 26 maggio 2005 |
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina». (Atto rep. n. 2298 del 26 maggio 2005). |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 26 maggio 2005: Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione; Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 13 ottobre 2004, di modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina», sul quale questa Conferenza ha espresso intesa (atto rep. n. 2006) nella seduta del 20 maggio 2004; Vista la proposta di accordo, inoltrata dal Ministero della salute il 28 febbraio 2004, elaborata con il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo di armonizzare il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina alle modifiche adottate con il citato decreto interministeriale del 13 ottobre 2004, nonche' per apportarvi ulteriori adeguamenti; Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento il 18 aprile 2005, nel corso del quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome sul testo della proposta di accordo hanno espresso il loro positivo avviso tecnico; Vista la nota del 24 maggio 2005 con la quale la Segreteria di questa Conferenza ha comunicato alle Regioni e alle Province autonome l'opportunita' di rettificare talune imperfezioni di carattere formale, con conseguenti adeguamenti al testo condivisi con i rappresentanti dei Ministeri della salute e per le politiche agricole e forestali; Considerato che nell'odierna seduta i presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso condivisione sulle proposte di modifica di tipo formale apportate al testo, contenute nella citata nota del 24 maggio 2004, con le ulteriori precisazioni, di seguito evidenziate in corsivo, formalizzate in un documento acquisito in seduta stessa e allegato al verbale: Punto 6. 1 «Registrazione unita' aziendali (allevamenti) ... omissis ... la data ed il numero di autorizzazione per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte; Punto 6.3 «Aggiornamento unita' aziendali (allevamenti) Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: ... omissis ... la data ed il numero di autorizzazione per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte; la data di revoca alla produzione di latte alimentare deve essere inserita, allorche' l'autorizzazione sia stata formalmente revocata; Acquisito in corso di seduta l'assenso del rappresentante del Ministero della salute e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul testo del presente accordo, allegato sub A, che recepisce le rettifiche di cui alla citata nota del 24 maggio 2005 e le precisazioni di cui al precedente punto;
Sancisce accordo
tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di cui all'allegato sub A, parte integrale del presente atto.
Roma, 26 maggio 2005 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino | ALLEGATO A MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLA ANAGRAFE BOVINA, DI CUI AL DECRETO 31 GENNAIO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
1. Obiettivo Il decreto interministeriale 31 gennaio 2002 (G.U. del 26 marzo 2002 n. 72) e successive modificazioni, in seguito decreto, determina le modalita' e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale, in seguito BDN, di cui al D.P.R. n. 437 del 19 ottobre 2000 e individua i soggetti responsabili della gestione, nonche' i loro delegati. In attuazione all'articolo 6, comma 2 del decreto, il presente manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina sono tenuti ad applicare per l'efficace gestione dell'anagrafe nazionale di aziende, allevamenti e capi bovini. Come sottolineato all'articolo 6 del citato decreto, la BDN informatizzata e' unica e rappresenta la fonte a cui dovra' fare riferimento chiunque vi abbia interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; il suo aggiornamento, infatti, assume una valenza prioritaria sia in termini di qualita' del dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi. Cio' non di meno la BDN garantira', attraverso apposite procedure, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDN stessa, che i Servizi Veterinari periferici potranno utilizzare per ulteriori finalita' di carattere sanitario. Per raggiungere gli obiettivi di qualita' ed efficienza necessari anche ad ottenere la piena operativita' della BDN, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio del 17 luglio 2000 e successive modificazioni, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale. Il ricorso, da parte del detentore degli animali o suoi delegati, a procedure automatizzate interattive evidenziera' in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonerera' dalla presentazione, alle competenti autorita', dei modelli cartacei, ad eccezione degli obblighi di rilascio del passaporto, di consegna del passaporto in caso di morte di capi in azienda, nonche' di notifiche degli spostamenti degli animali dovute da altri dispositivi legislativi. Il responsabile dello stabilimento di macellazione o una specifica organizzazione delegata riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti, comunichera' alla BDN gli eventi di competenza, aggiornando in tempo reale il sistema, direttamente o tramite la ASL di competenza, attraverso l'utilizzo di applicativi informatici messi a disposizione sulla rete pubblica Internet. Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli specificati nel seguito del documento; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione. Le modalita' di alimentazione della BDN saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli, sempre in modalita' in linea e secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionale, in seguito CSN, e pubblicate sul sito dell'anagrafe bovina. Il CSN pubblica, inoltre, sullo stesso sito l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo web e dai servizi web esposti, il messaggio di errore allegato a ciascun codice, i controlli che hanno determinato la segnalazione e gli interventi necessari al superamento della anomalia; tale elenco verra' aggiornato contestualmente alla introduzione di nuove funzionalita' ovvero all'aggiornamento di funzionalita' esistenti.
2. Criteri organizzativi di gestione delle banche dati da parte delle Regioni e Province Autonome Le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto, possono stabilire criteri organizzativi propri, riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alle banche dati regionali per l'invio alla BDN, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto. Nella fattispecie le Regioni e le Province Autonome che intendano mantenere o dotarsi di una banca dati regionale possono decidere di avere uno o piu' punti di invio dati alla BDN. Per adottare l'opzione organizzativa dotata di piu' punti di invio, le Regioni e le Province Autonome devono assicurare che le informazioni siano sottoposte al trattamento automatizzato di un unico sistema centrale regionale, i cui requisiti devono essere coerenti con quelli definiti nel manuale operativo dell'Anagrafe Le stesse dovranno organizzare il flusso dei dati provenienti da tutti i soggetti aventi titolo ad inserire i dati, garantendo che le modalita' e i tempi di comunicazione degli eventi rispettino i termini stabiliti dalla normativa vigente. In tal caso, ai sensi dell'art. 15 del decreto, le Regioni e le Province Autonome presentano al Comitato tecnico di coordinamento, in seguito Comitato, un progetto di adeguamento o di realizzazione di banca dati regionale, illustrandone le fasi e i relativi tempi di attuazione. Fatto salvo che dovra' essere assicurata una completa equipollenza dei progetti regionali e nazionale sotto il profilo dei livelli di funzionamento dei rispettivi livelli architetturali regionali e nazionali (nodo regionale e nodo nazionale), le Regioni e le Province Autonome e l'Amministrazione Centrale, nell'ambito del Comitato, definiscono le modalita' di interconnessione e di cooperazione applicativa sulla base della soluzione tecnico-organizzativa per la raccolta, il controllo e l'aggiornamento della BDN concernente l'anagrafe bovina, approvata in Conferenza Stato-Regioni il 13 giugno 2002. 3. Misure di sicurezza utilizzate I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la gestione delle comunicazioni sono costituiti dall'utilizzo di un documento informatico che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 23 gennaio 2002 "Attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", e' autenticato mediante il certificato elettronico di autenticazione dell'operatore abilitato. Il CSN fornisce, a ciascuna delle figure che hanno titolo ad operare per l'alimentazione del sistema dell'anagrafe nazionale bovina, una smart card contenente un certificato elettronico di autenticazione. Ad ognuno dei titolari viene associato il ruolo specifico che puo' essere svolto nel sistema; l'ambiente operativo presentera' esclusivamente le funzionalita' abilitate secondo le figure definite al capitolo 3.2. Le Regioni e le Province Autonome che intendono attivare un nodo autonomo che stabilisca una cooperazione applicativa con la BDN devono richiedere al CSN, ed installare sul proprio sistema, un certificato web server che, utilizzato congiuntamente all'indirizzo IP, consenta di autentificare ed autorizzare la Regione o Provincia Autonoma ad aggiornare la BDN. 3.1 Procedura di accreditamento Le figure che possono richiedere l'attribuzione di una smart card contenente un certificato elettronico di autenticazione sono quelle riportate all'art. 2, comma 3, del decreto, nonche' gli organismi di assistenza previsti all'art. 14 del decreto. I soggetti di cui sopra, se intendono alimentare direttamente la BDN, devono richiedere un dispositivo di autenticazione ed il relativo certificato, nonche' l'assegnazione di un account e di una password per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dal CSN in ambiente Internet relativamente alle funzionalita' di loro competenza. E' consentito ai Servizi Veterinari provvedere all'aggiornamento in BDN di informazioni relative ad allevamenti e/o stabilimenti di macellazione di competenza che hanno assegnato delega a soggetti diversi dai Servizi Veterinari stessi, purche' gli eventi oggetto di aggiornamento si riferiscano a periodi antecedenti la delega. Il CSN provvede ad assegnare ad ogni richiedente l'account e la password da utilizzare, password che deve essere sostituita, a cura del titolare del certificato autenticazione, all'atto del primo collegamento alla BDN e successivamente almeno con la cadenza stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per tutti gli interessati vengono organizzati, presso la sede indicata dal CSN, appositi incontri, secondo un calendario reso disponibile sul sito WEB del CSN stesso.
3.1.1 Procedura per l'ottenimento del certificato elettronico di autenticazione ad opera del CSN Il responsabile dell'accertamento dell'identita' personale (appositamente delegato dal CSN) richiede al futuro titolare del certificato elettronico di autenticazione un documento in corso di validita' (di cui fara' una fotocopia) e il tesserino del codice fiscale; dopo aver verificato la validita' dei documenti di cui sopra ed essersi accertato dell'identita' personale del richiedente, consegna all'utente il "contratto" redatto dall'Autorita' di Certificazione, comprensivo del modulo di registrazione, dell'informativa per il trattamento dei dati personali e delle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione. Nel modulo di registrazione l'utente inserisce i propri dati identificativi ed il ruolo che intende poter assumere nel sistema; appone quindi, in calce, la propria firma. Il richiedente del certificato elettronico di autenticazione deve fornire almeno le seguenti informazioni: - nome, cognome, data di nascita ed indirizzo; - indirizzo di posta elettronica; - codice fiscale; - organismo professionale (Allevatori/Macellatori) di appartenenza, per i funzionari degli organismi di cui all'art. 4 del D.L.vo 15 giugno 2000 n. 188; - consenso al trattamento dei dati personali; - consenso alla piena osservanza delle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione. Un operatore addetto all'espletamento dell'attivita' di registrazione provvede a: - inserire i dati contenuti nel modulo di registrazione nella banca dati dell'Autorita' di certificazione, associando all'utente il numero di licenza e il codice smart card, firmando digitalmente la web form compilata; - personalizzare la smart card, seguendo le istruzioni contenute nella Norma Operativa per la personalizzazione delle smart card; - predisporre una confezione contenente: a) il CD con il Manuale operativo e il software da installare sulla stazione di lavoro Client; tale software permette di generare la coppia di chiavi, di richiedere l'emissione di un certificato, di gestire un certificato e di realizzare un canale di comunicazione sicuro con il Certificatore; b) un dispositivo di autenticazione comprensivo di smart card e lettore di smart card; c) un'altra confezione contenente una busta oscurata, sulla quale e' stampato il numero di licenza e che contiene al suo interno sia la password di accesso al servizio, che una ristampa del numero di licenza; - consegnare le confezioni al richiedente il certificato elettronico di autenticazione. Il richiedente del certificato elettronico di autenticazione, ricevuto il materiale: - installa sull'elaboratore, all'uso del quale e' autorizzato, il software ricevuto; - collega il lettore di smart card alla porta seriale dell'elaboratore; - avvia la procedura informatica di richiesta del certificato inserendo la licenza e la password contenute nella busta oscurata; in questa fase viene generata sulla smart card la coppia di chiavi asimmetriche e inviata elettronicamente all'Autorita' di certificazione la chiave pubblica da certificare; - avvia la procedura informatica di ritiro del certificato inserendo nuovamente la licenza e la password contenuta nella busta oscurata; in questa fase si scarica il certificato generato sui server dell'Autorita' di certificazione sulla propria smart card. In alternativa il richiedente, ricevuto il materiale, con l'assistenza del personale del CSN puo' avviare direttamente la procedura informatica di Richiesta del certificato nonche' la procedura informatica di Ritiro del certificato utilizzando la stazione di lavoro messa a disposizione dal CSN stesso; naturalmente il richiedente del certificato elettronico di autenticazione dovra' successivamente provvedere ad installare il software ricevuto ed a collegare il lettore di smart card alla porta seriale del proprio elaboratore. L'Autorita' di certificazione: - accerta l'autenticita' della richiesta di un certificato da parte del richiedente, attraverso la password ed il numero di licenza che l'utente invia al momento della richiesta del certificato; - verifica l'univocita' della chiave pubblica di cui si richiede la certificazione rispetto all'intero novero delle chiavi pubbliche certificate dai certificatori iscritti nell'elenco CNIPA; - verifica il possesso della chiave privata corrispondente alla chiave pubblica da certificare attraverso l'invio, da parte dell'utente, di una richiesta di autenticazione per un certificato; con richiesta di autenticazione di un certificato si intende una struttura dati standard contenente la chiave pubblica del titolare, firmata con la corrispondente chiave privata. In seguito alle verifiche di cui sopra il certificato e' generato in formato standard e pubblicato nel registro dei certificati; il momento della pubblicazione e' attestato dalla generazione di una marca temporale, mentre al titolare e' notificata l'emissione del certificato tramite un messaggio di posta elettronica. La password di accesso fornita in fase di registrazione e' il codice riservato del titolare che deve essere utilizzato dallo stesso per una eventuale richiesta di revoca o sospensione e di rinnovo del certificato. Il CSN provvedera' a: - conservare per almeno 10 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.
3.2 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico di autenticazione Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico, che gli consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di aggiornamento della BDN informatizzata. In particolare al ruolo di detentore e' permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di competenza per: - registrare le informazioni di competenza di cui all'art. 13 del decreto. Fermo restando il preventivo parere autorizzativo di CNIPA, alcune delle funzionalita' permesse al detentore degli animali potranno essere attivate, in una logica di progressivo potenziamento del sistema, anche utilizzando modalita' di trasmissione alternativi ad internet, per le quali l'autenticazione dell'utente potra' avvenire attraverso strumenti diversi dalla sola smart card. Al delegato del detentore (art. 14, comma 1 del decreto) e' permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di cui ha ricevuto specifica delega per : - stampare il passaporto, previa preventiva autorizzazione del Servizio Veterinario; - registrare le informazioni di competenza del detentore di cui all'art. 13 del decreto. Al titolare dello stabilimento di macellazione o suo delegato (art. 14, comma 1 del decreto) e' consentito di operare esclusivamente sui mattatoi di competenza per: - registrare i dati relativi alla macellazione di cui all'art. 13 del decreto. Alla ditta fornitrice di marche auricolari e' permesso esclusivamente di: - registrare per ciascun ordinativo prodotto l'elenco delle marche stampate o ristampate, la data di spedizione e gli estremi degli allevamenti che dovranno utilizzarle; - registrare le informazioni relative ad eventuali resi di marche auricolari. Al Servizio Veterinario dell'ASL e' permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di cui e' territorialmente competente per: - registrare i codici identificativi delle aziende e degli allevamenti; - validare la richiesta dei codici identificativi dei bovini per ciascun allevamento; - autorizzare la stampa del passaporto da parte dell'organismo delegato dal detentore; - stampare i passaporti; - emettere duplicati di passaporti; - registrare le comunicazioni dei furti/smarrimenti di capi, cedole identificative, marche auricolari e passaporti; - registrare l'esito dei tests definitivi BSE; - registrare l'esito dei controlli di propria competenza, effettuati ai sensi del Regolamento CE 1082/03 e successive modificazioni ed integrazioni, riportando le irregolarita' evidenziate nei controlli in azienda; - registrare inadempienze ed irregolarita' nella distruzione di marche auricolari e nella comunicazione alla BDN dei capi macellati rilevati presso i macelli; - registrare le sanzioni applicate per irregolarita' riscontrate nel sistema di identificazione e registrazione in azienda o nelle strutture di macellazione; - registrare, in prima istanza, l'esito positivo dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate; - registrare l'esito definitivo dell'analisi di revisione per sostanze vietate; - provvedere allo scarico dalla BDN dei dati di competenza; - registrare la cessazione di attivita' di allevamento ; - registrare le variazioni di dati aziendali; - registrare l'autorizzazione o la revoca alla produzione di latte. Al Servizio Veterinario dell'ASL, qualora il detentore non intenda avvalersi della facolta' di operare direttamente, ovvero di operare attraverso delega di uno dei soggetti di cui all'art. 14 del decreto, e' permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di cui ha ricevuto specifica comunicazione per: - registrare le informazioni di competenza del detentore previste art. 13 del decreto. Agli Organismi pagatori e' permesso di operare sugli allevamenti per i quali i produttori hanno richiesto premi sui capi, integrando la BDN con le informazioni di competenza previste dall'art. 13 del decreto, per: - notificare gli allevamenti per i quali e' stato costituito il fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. 503/99; - notificare gli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria; - notificare gli esiti dei controlli in azienda e le relative misure amministrative comminate (sospensione, recupero, etc.). Alle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni e' permesso di operare, secondo le indicazioni fornite dal SIAN, sugli allevamenti iscritti a libro genealogico per: - registrare l'iscrizione ai libri genealogici di razza dell'allevamento ovvero l'iscrizione ai registri anagrafici; - registrare il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo capo ovvero il codice del registro anagrafico. All'Associazione Italiana Allevatori e' permesso operare, secondo le indicazioni fornite dal SIAN, sugli allevamenti per i quali esegue i controlli, di cui alla legge 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni, per: - registrare, per ogni vacca sottoposta ai controlli, il periodo di lattazione. Alle Regioni e Province Autonome e' consentito operare per: - provvedere allo scarico dalla BDN dei dati di competenza; - alimentare direttamente la BDN per le regioni dotate di autonome banche dati regionali. Al Ministero della Salute e' consentito operare per: - registrare i produttori, fornitori e distributori di marche auricolari. Per tutti gli altri ruoli non espressamente indicati sono consentite esclusivamente funzioni di consultazione dei dati presenti in BDN, secondo le regole stabilite dal Ministero della Salute.
4. Fruibilita' dei dati registrati in BDN Possono accedere alle informazioni contenute in BDN tutti i soggetti che ne hanno interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nonche' tutte le Amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto zootecnico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche. Il CSN mettera' a disposizione l'applicativo informatizzato per l'interrogazione dei dati richiesti. Per poter interrogare i dati registrati in BDN, tutti gli altri soggetti devono richiedere al Ministero della Salute un'apposita autorizzazione motivando tale richiesta. A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potra' essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti riceveranno, a mezzo mail, un codice identificativo loro attribuito con il relativo account o direttamente l'estrazione dei dati stessi.
5. Assistenza nell'alimentazione della BDN Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda avvalersi di quanto previsto all'art. 14 del decreto dovra' darne formale comunicazione al servizio veterinario competente, comunicando nel contempo la data di inizio del rapporto con il visto, per accettazione, del delegato che conservera' la documentazione riguardante la delega. In particolare il detentore degli animali dovra' comunicare all'ASL di competenza se intende egli stesso operare l'aggiornamento della BDN o se intende avvalersi della facolta' di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti abilitati, il compito di aggiornare la BDN con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento nei tempi previsti dalla normativa vigente, indicando gli estremi del proprio delegato individuato ai sensi dell'art. 14 del decreto. Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che non ha richiesto una smart card per operare direttamente sul sistema e che intende avvalersi, previo accordo, del Servizio Veterinario dell'ASL competente, effettua specifica comunicazione alla stessa ASL, impegnandosi ad inviare le informazioni previste secondo le cadenze prestabilite. Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda variare la scelta del proprio delegato dovra' prioritariamente dare formale disdetta dal precedente e solo successivamente indicare il nuovo delegato. Il CSN mettera' a disposizione, in ambiente internet, un applicativo che consentira', in tempo reale, di effettuare la scelta o la revoca del delegato, fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto. Il CSN mette a disposizione l'opportuna assistenza per gli utenti. In particolare assicura un'adeguata attivita' di formazione e garantisce la disponibilita' di un call center dotato di numero verde.
6. Registrazione azienda e allevamento. L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attivita' propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe bovina. Il proprietario dell'allevamento e' tenuto, entro venti giorni dall'inizio dell'attivita', a richiedere, al Servizio Veterinario competente per territorio, l'assegnazione di un codice aziendale univoco su tutto il territorio nazionale. Poiche' su una stessa azienda possono insistere piu' allevamenti di specie diversa, ovvero appartenenti a proprietari diversi, e' necessario che, a fronte dell'identico codice aziendale, si identifichi il singolo allevamento attraverso la codifica della specie allevata e gli estremi fiscali dell'allevamento rappresentati dal suo codice fiscale. Per identificativo fiscale dell'allevamento deve intendersi il codice fiscale del proprietario dell'allevamento se trattasi di persona fisica o di ditta individuale, oppure il codice fiscale attribuito alla persona giuridica proprietaria dell'allevamento stesso. Nel caso di aziende in contratto di soccida, va indicato il codice fiscale del soccidante - proprietario. La chiave di ricerca dell'allevamento e' percio' costituita indissolubilmente da codice aziendale, codice della specie allevata e codice fiscale e deve essere riportata su tutta la documentazione relativa ad ogni atto svolto (cedola, documento di provenienza, passaporto, domande di premio, ecc.). L'allevamento in contratto di soccida, nel caso di presenza di piu' soccidari, deve comunicare alla BDN l'elenco dei soccidari che hanno titolo ad operare sui capi riportati nel proprio registro di stalla per la notifica degli eventi relativi all'anagrafe bovina; in tali aziende per ogni proprietario (soccidante) saranno tenuti tanti registri di stalla quanti sono i detentori (soccidari); l'insieme dei suddetti registri costituira' il registro di stalla dell'allevamento. La struttura del codice aziendale (di dieci caratteri in totale), oltre al prefisso IT, prevede che i primi tre caratteri rappresentino il codice ISTAT del Comune in cui l'azienda e' ubicata, mentre i successivi due caratteri identificano la sigla automobilistica della Provincia; infine i restanti tre caratteri sono un progressivo alfanumerico da attribuirsi nell'ambito del Comune (es: IT 014TE001). Ogni allevamento cosi' identificato e' tenuto a conservare un autonomo registro di stalla sul quale vengono riportati tutti gli avvenimenti che si verificano nell'allevamento (nascite, movimentazioni, morti, ecc.); tale registro puo' essere tenuto sia su supporti cartacei che in formato elettronico. L'applicativo gestionale, utilizzato in allevamento, che consente l'archiviazione elettronica del registro di stalla deve consentirne la stampa ad ogni richiesta dell'Autorita' Competente su modulo continuo o su fogli prenumerati e preventivamente vidimati secondo le modalita' stabilite. Il CSN predispone, per gli allevamenti che intendono utilizzare direttamente la BDN quale supporto per l'archiviazione elettronica del registro di stalla, appositi moduli software da utilizzarsi in ambiente Internet per la stampa della situazione di stalla corrente o storica, nonche' per la stampa della movimentazione di ingresso in azienda o di uscita dall'allevamento, a partire da una specifica data. Sulle stampe cosi' predisposte, il Veterinario ufficiale, in fase di controllo in allevamento, appone il proprio nome, data del controllo e firma. Traccia di tale controllo dovra' essere mantenuta anche in BDN. Nel caso in cui il detentore decida di avvalersi direttamente della BDN per la tenuta del registro di stalla dovra' dichiarare tale modalita' in maniera che sia evidenziabile anche in BDN. Inoltre dovra' assolvere agli obblighi di registrazione entro i tre giorni previsti per la compilazione del registro cartaceo. Il detentore di ciascun allevamento e' tenuto a comunicare, entro sette giorni, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione relativa ai dati anagrafici dell'allevamento, nonche', per i contratti in soccida, fornire copia di tale contratto, in modo che sia possibile identificare compiutamente i capi di competenza dei singoli soccidari.
6.1 Richiesta attribuzione nuovo codice aziendale o segnalazione di apertura di nuovo allevamento Il proprietario dell'allevamento, entro venti giorni dall'inizio dell'attivita', deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza, per richiedere che gli venga assegnato il codice aziendale. Il proprietario dell'allevamento compila in ogni sua parte l'apposito modulo di registrazione aziendale e lo riconsegna al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario verifica la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del detentore e del proprietario e provvede a: - registrare il Comune in cui e' ubicata l'azienda, secondo la codifica ISTAT; - registrare il Comune in cui e' residente il detentore o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT; - registrare il Comune in cui e' residente il proprietario o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT; - registrare la specie allevata, secondo apposita codifica; - assegnare il codice aziendale. Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di richiesta di registrazione dell'azienda, consegna al proprietario dell'allevamento una copia dello stesso con l'indicazione del codice assegnato, copia che deve essere conservata dal detentore all'interno del registro di stalla relativo. Il Servizio Veterinario, entro cinque giorni lavorativi, deve provvedere ad inserire nella BDN la nuova azienda. Nei tempi che il Servizio Veterinario riterra' piu' opportuni, e comunque non oltre due mesi dall'assegnazione del nuovo codice aziendale, il Servizio Veterinario provvede a verificare sul campo l'effettiva presenza dei capi per i quali e' stata comunicata la volonta' di iniziare l'allevamento. In caso di verifica negativa il Servizio Veterinario provvede d'ufficio a cancellare l'allevamento dall' anagrafe. Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario Aggiornamento in tempo reale Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Registrazione codice aziendale Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice aziendale non deve gia' essere stato assegnato in precedenza; - il codice del Comune in cui e' ubicata l'azienda deve essere valido; - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema; - i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione; - la data di assegnazione del codice aziendale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - l'indirizzo dell'azienda deve essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune; - le coordinate geografiche dell'azienda, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) ; - gli identificativi catastali della stalla, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno. Post condizioni: - registrazione del nuovo codice aziendale in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione. Registrazione unita' aziendali (allevamenti) Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice aziendale deve essere presente in BDN; - il codice della specie allevata deve essere valido; - il codice fiscale dell'allevamento deve essere valido; - il proprietario dell'allevamento deve essere noto al sistema; - il detentore degli animali deve essere noto al sistema; - il tipo di produzione deve essere un codice valido; - la data di apertura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente la data di assegnazione del codice aziendale e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - la data ed il numero di autorizzazione sanitaria per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte; - gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune; - il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN. Post condizioni: - registrazione del nuovo allevamento in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
6.2 Comunicazione iscrizione a libro genealogico ovvero a registri anagrafici per gli allevamenti ed i capi Le Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni, registrano in BDN, entro dieci giorni dall'aggiornamento del Libro genealogico: - gli estremi dell'iscrizione ai libri genealogici di razza dell'allevamento, ovvero dell'iscrizione ai registri anagrafici dell'allevamento; - il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo capo, ovvero il codice del registro anagrafico di iscrizione del singolo capo; - la data di iscrizione e dell'eventuale revoca. Responsabile della notifica: Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - l'allevamento per cui si comunica l'iscrizione ai libri genealogici di razza deve risultare aperto in BDN; - le date di iscrizione e di eventuale revoca devono essere valide e non posteriori alla data di registrazione in BDN. Post condizioni: - registrazione in BDN dell'iscrizione a libri genealogici per l'allevamento o per singoli animali; - segnalazione della positiva conclusione dell' operazione.
6.3 Comunicazione variazioni dati aziendali Il proprietario di ciascun allevamento deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza, per comunicare le variazioni intervenute sui dati relativi agli allevamenti per cui ha gia' ricevuto i relativi codici aziendali. Il proprietario dell'allevamento compila in ogni sua parte l'apposito modulo di variazione dati aziendali e lo consegna al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie; in particolare richiede che siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'azienda, del detentore e del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica e provvede, se non gia' inseriti dal responsabile dell'allevamento, a: - registrare il Comune in cui e' ubicato l'allevamento, secondo la codificazione ISTAT; - registrare il Comune in cui e' residente il detentore, secondo la codificazione ISTAT; - registrare il Comune in cui e' residente il proprietario, secondo la codificazione ISTAT; - registrare la specie allevata, secondo apposita codifica. Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione variazione dati aziendali, consegna al proprietario dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere conservata dal detentore all'interno del registro di stalla relativo. Il Servizio Veterinario ricevuto il modello di comunicazione variazione dati aziendali deve provvedere ad aggiornare le informazioni relative all'allevamento nella BDN, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi. Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario. Aggiornamento in tempo reale Responsabile della notifica: il proprietario dell'azienda. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Aggiornamento unita' aziendali (allevamenti) Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN; - il codice della specie allevata deve essere valido; - il codice fiscale dell'allevamento deve essere valido; - il proprietario dell'allevamento deve essere noto al sistema; - il detentore degli animali deve essere noto al sistema; - il tipo di produzione deve essere un codice valido; - la data di apertura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente la data di assegnazione del codice aziendale e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - la data ed il numero di autorizzazione per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte; - la data di revoca alla produzione di latte alimentare deve essere inserita, allorche' l'autorizzazione sia stata formalmente revocata; - gli estremi anagrafici della sede legale, se noti,devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune; - il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN. Post condizioni: - storicizzazione in BDN della situazione preesistente; - aggiornamento dell'allevamento in BDN; - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione. Per gli allevamenti che gli Organismi pagatori hanno inserito in fascicoli aziendali, ai sensi del D.P.R. 503/99, la BDN notifichera' agli Organismi stessi, in via informatica, ogni modifica inerente i dati anagrafici e la consistenza del patrimonio bovino.
6.3.1. Comunicazione cessazione attivita' Il proprietario deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza, per comunicare la cessazione dell'attivita' di allevamento di animali della specie bovina. Il proprietario dell'allevamento compila l'apposito modulo di cessazione aziendale in ogni sua parte, indicando la data di cessazione di attivita' e lo consegna al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie; in particolare richiede che siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'azienda, del detentore e del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica. Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione di cessazione, consegna al responsabile dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere conservata dal detentore all'interno del registro di stalla relativo. Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di cessazione deve provvedere ad aggiornare, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni relative all'allevamento nella BDN. Nel momento in cui tutti gli allevamenti facenti capo ad una azienda cessano la propria attivita', l'intera azienda cessa di esistere previa verifica del Servizio Veterinario competente e viene cancellata dall' anagrafe. Il codice aziendale relativo ad aziende cancellate potra' essere riassegnato ad una nuova azienda non prima che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione dall' anagrafe. Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario. Aggiornamento in tempo reale Responsabile della notifica: il proprietario dell'allevamento. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Chiusura unita' aziendali (allevamenti) Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN; - la data di chiusura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente la data di apertura dell'allevamento e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - non siano presenti capi nel registro di stalla in BDN. Post condizioni: - storicizzazione in BDN della situazione preesistente; - aggiornamento dell'allevamento in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
6.4 Registrazione dell' autorizzazione per la produzione di latte Il proprietario dell'allevamento, prima di iniziare l'attivita' di produzione di latte a fini alimentari, deve essere in possesso di apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Gli estremi di tale autorizzazione devono essere comunicati alla BDN. Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario. Aggiornamento in tempo reale Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Autorizzazione alla produzione di latte Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN; - il tipo di produzione dell'allevamento deve essere valorizzato "da latte" o "misto"; - la data di autorizzazione alla produzione di latte deve essere valida, non antecedente la data di apertura dell'allevamento e non posteriore alla data di registrazione in BDN, salvo i casi in cui c'e' stata una modifica dell'anagrafica aziendale senza cambiamento degli estremi dell'autorizzazione; - il numero di autorizzazione per la produzione di latte deve essere indicato, se noto. Post condizioni: - storicizzazione in BDN della situazione preesistente in allevamento; - aggiornamento dell'allevamento in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
6.5 Registrazione della revoca dell'autorizzazione alla produzione di latte L'eventuale revoca dell'autorizzazione per la produzione di latte deve essere indicata in BDN. Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario. Aggiornamento in tempo reale Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Revoca autorizzazione alla produzione di latte Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN; - l'autorizzazione alla produzione di latte deve essere registrata in BDN per lo specifico allevamento; - la data di revoca dell'autorizzazione deve essere valida, non antecedente la data di autorizzazione dell'allevamento alla produzione di latte e non posteriore alla data di registrazione in BDN . Post condizioni: - storicizzazione in BDN della situazione preesistente in allevamento; - aggiornamento dell'allevamento in BDN; - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
6.6 Cambio di proprieta' dei capi di un allevamento senza movimentazione (subentro) Per i soggetti rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, concernente "Disposizioni per l' attuazione della riforma della politica agricola comune" , per registrare il solo cambio di proprieta' dell'allevamento, mantenendo invariate tutte le altre informazioni relative all'unita' aziendale, e' sufficiente comunicare al Servizio Veterinario tale variazione, affinche' venga registrata in BDN l'assegnazione dei capi al nuovo proprietario. Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale. Responsabile della notifica: il proprietario degli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario competente Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - l'allevamento oggetto di subentro deve risultare aperto in BDN; - il proprietario subentrante deve essere registrato in BDN; - la data di subentro nell'allevamento deve essere valida, non deve essere antecedente quella di apertura dell'allevamento e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - la data di notifica all'Autorita' competente non deve essere antecedente la data di subentro. Post condizioni: - storicizzazione in BDN della situazione preesistente; - chiusura del precedente allevamento; - aggiornamento dell'allevamento specificato; - spostamento di tutti gli animali nel nuovo registro di stalla; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
6.7 Cambio del detentore dei capi in un allevamento Nel caso venga sostituito il detentore degli animali e' necessario comunicare al Servizio Veterinario tale variazione. Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale. Responsabile della notifica: il proprietario degli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario competente. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - l'allevamento in cui viene sostituito il detentore deve risultare aperto in BDN; - il detentore subentrante deve essere registrato in BDN; - la data di cambio del detentore nell'allevamento deve essere valida, non deve essere antecedente quella di apertura dell'allevamento e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - la data di notifica all'Autorita' competente non deve essere antecedente la data in cui e' avvenuto il cambio del detentore. Post condizioni: - storicizzazione in BDN della situazione preesistente; - aggiornamento dell'allevamento specificato; - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
7. Registrazione stalle di sosta, centri di raccolta, centri di produzione materiale seminale, fiere, mostre, mercati e pascoli o alpeggi I Servizi Veterinari sono tenuti ad assegnare e registrare in BDN i codici identificativi delle stalle di sosta, centri di raccolta, centri di produzione materiale seminale, fiere, mostre, mercati e pascoli o alpeggi. Per tali strutture il codice assegnato deve ricalcare nella sua composizione quanto previsto per i codici aziendali, mentre la tipologia della struttura verra' valorizzata utilizzando, ove esistenti, le codifiche Istat. Le movimentazioni di uscita dall'allevamento verso tali strutture, nonche' le movimentazioni di ingresso in allevamento di animali provenienti da esse, devono essere riportate sul registro di stalla dell'allevamento stesso e notificate, entro sette giorni dall'evento, alla BDN. Le stalle di sosta, i centri di raccolta, i centri di produzione materiale seminale, le fiere, le mostre, i mercati e i pascoli o alpeggi devono indicare il responsabile della struttura a cui compete tenere aggiornati i registri di carico e scarico in cui riportano singolarmente i capi provvisoriamente detenuti. Nel caso dei pascoli o alpeggi il responsabile, in alternativa alla tenuta del registro di carico e scarico, puo' conservare la documentazione di trasporto degli animali stessi. Le stalle di sosta, i centri di raccolta, i centri di produzione materiale seminale sono tenuti, entro sette giorni dall'evento, a provvedere anche all'aggiornamento in BDN delle movimentazioni di ingresso ed uscita. Registrazione codice aziendale stalla di sosta Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice aziendale della stalla di sosta non deve gia' essere stato assegnato in precedenza; - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido; - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema; - i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione; - la data di assegnazione del codice aziendale della stalla di sosta deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT; - il codice fiscale della stalla di sosta deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura; - il proprietario della stalla di sosta deve essere noto al sistema; - il detentore degli animali deve essere noto al sistema; - l'indirizzo della stalla di sosta deve essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune; - le coordinate geografiche della stalla di sosta, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) ; - gli identificativi catastali della stalla di sosta se noti devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno; - gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune; - il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN. Post condizioni: - registrazione del nuovo codice aziendale della stalla di sosta in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione. Registrazione codice aziendale centro di raccolta Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice aziendale del centro di raccolta non deve gia' essere stato assegnato in precedenza; - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido; - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema; - i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione; - la data di assegnazione del codice aziendale del centro di raccolta deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT; - il codice fiscale del centro di raccolta deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura; - il proprietario del centro di raccolta deve essere noto al sistema; - il detentore degli animali deve essere noto al sistema; - l'indirizzo del centro di raccolta deve essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune; - le coordinate geografiche del centro di raccolta, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) ; - gli identificativi catastali del centro di raccolta, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno; - gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune; - il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN. Post condizioni: - registrazione del nuovo codice aziendale del centro di raccolta in BDN; - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione. Registrazione codice aziendale centro di produzione di materiale seminale Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice aziendale del centro di produzione di materiale seminale non deve gia' essere stato assegnato in precedenza; - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido; - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema; - i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice ISTAT del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione; - la data di assegnazione del codice aziendale del centro di produzione di materiale seminale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT; - il codice fiscale del centro di produzione di materiale seminale deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura; - il proprietario del centro di produzione di materiale seminale deve essere noto al sistema; - il detentore degli animali deve essere noto al sistema; - l'indirizzo del centro di produzione di materiale seminale deve essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune; - le coordinate geografiche del centro di produzione di materiale seminale, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) ; - gli identificativi catastali del centro di produzione di materiale seminale, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno; - gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune; - il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN. Post condizioni: - registrazione del nuovo codice aziendale del centro di produzione di materiale seminale in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione. La presenza dei capi nel centro di produzione di materiale seminale non interrompe, ai fini dei premi comunitari, il periodo di detenzione negli allevamenti di origine. Registrazione codice aziendale fiere, mostre e mercati Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice aziendale della fiera, mostra o mercato non deve gia' essere stato assegnato in precedenza; - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido; - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema; - i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice ISTAT del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione; - la data di assegnazione del codice aziendale della fiera, mostra o mercato deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - il responsabile temporaneo degli animali deve essere noto al sistema; - l'indirizzo della fiera, mostra o mercato deve essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune; - le coordinate geografiche della fiera, mostra o mercato, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich); - gli identificativi catastali della fiera, mostra o mercato, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno. Post condizioni: - registrazione del nuovo codice aziendale della fiera, mostra o mercato in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione. La presenza dei capi nella fiera, mostra o mercato non interrompe, ai fini dei premi comunitari, il periodo di detenzione negli allevamenti di origine. Registrazione codice identificativo alpeggio o pascolo Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice identificativo dell'alpeggio o pascolo non deve gia' essere stato assegnato in precedenza; - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido; - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema; - i primi 5 caratteri del codice identificativo (codice ISRAT del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione; - la data di assegnazione del codice identificativo dell'alpeggio o pascolo deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN; - il responsabile temporaneo degli animali deve essere noto al sistema; - le coordinate geografiche dell'alpeggio o pascolo, qualora non sia presente l'informazione di cui al punto successivo, devono essere presenti, nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) e devono fare riferimento alla struttura utilizzata per il ricovero dei capi ; - gli identificativi catastali dell'alpeggio o pascolo, qualora non sia presente l'informazione di cui al punto precedente, devono essere indicati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno. Post condizioni: - registrazione del nuovo codice identificativo dell'alpeggio o pascolo in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione. La presenza dei capi nel pascolo o alpeggio non interrompe, al fine dei premi comunitari, il periodo di detenzione negli allevamenti di origine.
8. Registrazione marche auricolari Tutti gli animali nati in stalla, ovvero importati da Paesi Terzi, devono essere identificati tramite marche auricolari riportanti codici identificativi univoci. Il detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla BDN, un numero di marche pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento di cui e' responsabile; nella richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal quale intende approvvigionarsi. Nel caso di allevamenti che detengono fino ad un massimo di cinque capi possono essere richieste in anticipo non piu' di cinque paia di marche auricolari. Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento verifica e valida la richiesta e il sistema nazionale BDN, automaticamente, genera l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sulle marche auricolari. Il codice identificativo e' costituito dal prefisso IT e, per i restanti dodici caratteri, da un prefisso di tre cifre riportante il codice ISTAT della Provincia in cui e' ubicato l'allevamento che ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco le cui prime due cifre sono costituite dal numero "99". Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, fatto salvo il prefisso IT ed il successivo prefisso riportante il codice ISTAT della Provincia in cui e' ubicato l'allevamento, le prime due cifre del progressivo numerico univoco possono non essere costituite dal numero "99". L'elenco dei codici cosi' definiti viene inviato e reso disponibile in modo automatico al fornitore autorizzato indicato dal detentore degli animali nella sua richiesta. Il fornitore di marche auricolari genera per il singolo detentore il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i codici che e' stato autorizzato a stampare. Il fornitore di marche auricolari consegna le marche richieste, allegando a ciascuna di esse la relativa cedola identificativa sulla quale deve riportare, oltre al codice che viene assegnato al capo, anche gli estremi dell'allevamento in cui puo' essere utilizzata la marca auricolare; contestualmente il fornitore comunica alla BDN l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per ciascun allevatore. Il detentore dell'allevamento deve marcare i capi in azienda, utilizzando esclusivamente i codici prodotti per quello specifico allevamento. In caso di chiusura dell'allevamento, le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio Veterinario competente, che provvede a distruggerle e ad inserire la relativa informazione in BDN. In caso di trasferimento dell'allevamento nell'ambito della stessa provincia, il Servizio veterinario puo' autorizzare il trasferimento delle marche residue non utilizzate, mantenendo il legame con l'indicazione precedente dell'allevamento stesso. La Regione puo' organizzare la distribuzione di marche auricolari anche in modalita' alternativa a quanto riportato in precedenza, purche' sia garantita in ogni caso la libera concorrenza tra i fornitori di marche auricolari; in ogni caso l'assegnazione dei codici da utilizzare deve avvenire ricorrendo ad un progressivo su base provinciale, che viene attribuito automaticamente ed in forma univoca dalla BDN. L'assegnazione all'allevamento utilizzatore puo' essere posticipata all'atto della distribuzione delle marche, nel qual caso deve essere cura della struttura di distribuzione riportare sulla cedola gli estremi dell'allevamento e comunicare alla BDN l'indicazione dell'allevamento che, in modo esclusivo, dovra' utilizzare tali marche per l'identificazione dei capi di competenza. I fornitori autorizzati, nelle Regioni che intendono operare secondo tale prassi, sono tenuti a notificare alla BDN i codici prodotti, indicando come destinataria la struttura incaricata della distribuzione.
8.1 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi per capi bovini Il detentore degli animali o suo delegato richiede alla BDN l'assegnazione di un determinato quantitativo di codici da utilizzare nell'identificazione degli animali nati in stalla, ovvero importati da Paesi Terzi e che debbono percio' essere rimarcati in Italia; la richiesta non puo' eccedere il fabbisogno annuale previsto. Nella richiesta il responsabile dell'allevamento indica il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi. Prima dell'ordine, il detentore prendera' visione di quanto previsto dal decreto legislativo 185/99, relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; nella fattispecie, trattandosi di beni chiaramente personalizzati, non potra' esercitare il diritto di recesso. Inoltre il sistema BDN consentira' al detentore di poter accedere ad informazioni aggiuntive eventualmente presenti in rete per quanto riguarda il fornitore prescelto. Il servizio veterinario competente sull'allevamento verifica i dati introdotti e provvede a validare la richiesta, inviando in forma elettronica, al fornitore autorizzato indicato dal detentore, l'elenco dei codici che devono essere stampati. Il codice di ciascuna marca auricolare e' costituito dalla sigla IT, dal codice ISTAT della provincia in cui e' ubicato l'allevamento e da un progressivo nell'ambito della provincia le cui prime due cifre sono "99". Il fornitore autorizzato e' tenuto a produrre esclusivamente i marche auricolari autorizzati dal servizio veterinario competente. I Servizi Veterinari possono, in casi specifici e motivati, attribuire l'uso di marche auricolari anche in allevamenti diversi da quello per cui sono stati prodotti. Tale autorizzazione comporta da parte del Servizio Veterinario l'aggiornamento della BDN. Aggiornamento in tempo reale Richiesta dei codici da utilizzare Responsabile della notifica: il detentore degli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice identificativo dell'allevamento richiedente deve essere valido e far riferimento allo specifico detentore richiedente; - il numero di marche richieste non deve superare il fabbisogno annuale; - la richiesta di marche per animali iscritti a libro genealogico puo' avvenire solo per allevamenti iscritti a libro; - il fornitore di marche auricolari che dovra' ricevere l'ordine deve essere valido; - la tipologia di marche richieste deve essere scelta tra quelle autorizzate allo specifico fornitore prescelto; - le informazioni relative agli estremi di fatturazione devono essere valide ; - le informazioni relative agli estremi della consegna devono essere valide. Post condizioni: - registrazione della richiesta di marche auricolari in BDN; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione; - segnalazione al Servizio Veterinario competente della necessita' di procedere alla verifica ed attribuzione dei codici identificativi. Validazione dei codici richiesti dal detentore. Responsabile della notifica: il servizio veterinario. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - la richiesta di assegnazione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN. Post condizioni: - registrazione in BDN dell'autorizzazione a far produrre le marche auricolari dal fornitore specificato dall'allevatore nella richiesta; - attribuzione dei singoli identificativi da riportare sulle marche auricolari; - aggiornamento dell'ultimo progressivo attribuito nella Provincia di competenza dell'allevamento; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione; - segnalazione al fornitore di marche della necessita' di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico allevamento. Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari. Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - la richiesta di assegnazione di nuove marche auricolari, approvata dal Servizio Veterinario, deve essere presente in BDN; - la data di produzione e spedizione delle marche e delle relative cedole deve essere valida e non antecedente la data di approvazione della richiesta da parte del Servizio Veterinario. Post condizioni: - registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle marche au | Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale Registrazione controlli espletati dal Servizio Veterinario nell'allevamento Il servizio veterinario competente effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list e registra la data e gli esiti del controllo in BDN, anche se non si riscontrano infrazioni. Le check-list, compilate in ogni loro parte, sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni. Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - l'allevamento in cui avviene il controllo deve risultare aperto in BDN alla data del controllo; - il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica; - la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - il codice del tipo dell'eventuale irregolarita/anomalia rilevata deve essere presente nella tabella Anomalie/irregolarita'; - la data in cui viene rilevata l'irregolarita' deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - il codice della tipologia dell'eventuale provvedimento adottato deve essere presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento; - l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa. Post condizioni: - registrazione in BDN del controllo nell'allevamento specificato, dell'eventuale irregolarita' rilevata e dell'eventuale provvedimento adottato; - segnalazione positiva conclusione dell'operazione. Controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione Negli stabilimenti di macellazione i Servizi Veterinari responsabili dell'ispezione e vigilanza, fermi restando gli accertamenti documentali e sanitari previsti per ogni animale inviato al macello dal decreto legislativo n. 286 del 18 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a svolgere controlli dettagliati per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione di capi bovini e bufalini. Ogni volta che i controlli effettuati dal servizio veterinario, nell'ambito delle proprie attivita' ispettive, al macello evidenziano irregolarita' nel sistema di Identificazione e Registrazione - I&R, le stesse sono immediatamente comunicate al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di provenienza dei capi, che provvedera' agli accertamenti del caso, all'applicazione di eventuali sanzioni ed alla registrazione di tali irregolarita' in BDN, entro sette giorni. Il servizio veterinario responsabile dell'ispezione e vigilanza presso ciascun stabilimento di macellazione, almeno ogni tre mesi o comunque con periodicita' tale da garantire un livello dei controlli adeguata alle capacita' operative del mattatoio, effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list e registra la data e gli esiti del controllo in BDN, anche se non si riscontrano infrazioni. Le check-list, compilate in ogni loro parte, sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni. I servizi veterinari sono tenuti, ogni volta che effettuano il controllo periodico sopra riportato, a compilare il verbale di ispezione su apposita scheda ministeriale e registrare tale controllo in BDN. Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il macello in cui avviene il controllo deve risultare aperto in BDN alla data del controllo; - il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica; - la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - il codice del tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente nella tabella Anomalie/irregolarita'; - il codice della tipologia di provvedimento adottato, previsto dalla normativa, deve essere presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento; - l'importo della sanzione comminata, deve essere previsto dalla normativa. Post condizioni: - registrazione in BDN del controllo nello stabilimento di macellazione specificato; - segnalazione della positiva conclusione dell' operazione.
23.1.1 Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (CE) 1782/2003 Qualora sia accertata in un capo bovino la presenza di residui di sostanze vietate, a norma decreto legislativo 336/1999, o di residui di sostanze autorizzate in base a tale decreto, ma utilizzate illecitamente, o qualora siano rinvenuti nell'allevamento una sostanza o prodotto non autorizzato, o una sostanza o un prodotto autorizzato ma detenuti illecitamente, il Servizio Veterinario registra in BDN le seguenti informazioni: 1. Data riscontro irregolarita' o data esito positivo dell'analisi di prima istanza;
2. Tipologia di irregolarita' (che dovra' fare riferimento alle codifiche stabilite);
3. Data e esito eventuale esame di revisione. Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1782/2003 Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - l'allevamento in cui e' rilevata l'irregolarita' deve risultare aperto in BDN alla data del controllo; - l'irregolarita' rilevata deve essere prevista dalla normativa; - la tipologia di sanzione comminata deve essere prevista dalla normativa; - l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa; - la data in cui viene rilevato l'esito sfavorevole all'analisi di prima istanza deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - la data di revisione deve essere valida e non deve essere antecedente la data di esito sfavorevole all' analisi di prima istanza. Post condizioni: - registrazione in BDN dell'irregolarita' rilevata nell'allevamento specificato; - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
23.2 Controlli espletati dall'Organismo pagatore L'Organismo pagatore e la BDN interagiscono nello scambio di informazioni sulle richieste di premio ricevute e sul relativo riscontro dei dati in Anagrafe Bovina, attraverso web services predisposti allo scopo, per attivare una cooperazione applicativa tra i diversi attori del sistema. Registrazione controlli espletati dall'Organismo pagatore Gli interventi oggetto di notifica sono i seguenti: - determinazione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco; - rientro dei verbali di controllo in loco; - calcolo delle sanzioni per allevamento; - chiusura del procedimento amministrativo. In particolare per ogni verifica devono essere indicati: - il codice dell'allevamento da sottoporre a controllo; - l'anno della campagna a cui si riferisce il campione; - il tipo di campione; - la data del controllo; - l'esito del controllo; - la data in cui e' stata riscontrata l'eventuale irregolarita'; - la codifica del tipo di anomalia /irregolarita'; - la tipologia dell'eventuale sanzione adottata; - l'importo dell'eventuale sanzione. Responsabile della notifica: Organismo pagatore Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Organismo pagatore Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica: - il codice dell'allevamento indicato nel campione deve essere presente in BDN e l'allevamento deve risultare aperto in BDN alla data del controllo; - il tipo di campione deve essere presente nella tabella di decodifica Categoria di campione; - il codice del tipo di irregolarita/anomalia deve essere presente nella tabella Anomalie/irregolarita'; - la data in cui e' stato effettato il controllo deve essere formalmente corretta; - la data in cui e' stata riscontrata l'irregolarita' deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento; - l'irregolarita' rilevata deve riportare l'indicazione se comportera' o meno la perdita dell'eventuale premio comunitario richiesto; - la tipologia del provvedimento adottato deve essere previsto dalla normativa e presente nella tabella Provvedimenti/sanzioni; - la data di chiusura del procedimento amministrativo deve essere valida e non deve essere posteriore alla registrazione dell'evento. Post condizioni - registrazione in BDN del controllo effettuato e dell'eventuale irregolarita' riscontrata e provvedimento adottato; - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
24. Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari
24.1 Copia delle notifiche registrate in BDN Il CSN mette a disposizione, in ambiente internet, un applicativo che consente di scaricare dalla BDN tutti i record relativi a nuove comunicazioni o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti. Ogni giorno un'elaborazione schedulata esaminera', raggruppandole per ASL, tutte le informazioni pervenute, che hanno prodotto cambiamenti sulla BDN. Tale elaborazione generera' in formato ASCII, secondo i tracciati in allegato, i seguenti output: Tavola Aziende Tavola Allevamenti Tavola Fiere/Mercati Tavola Detentori/Proprietari Tavola Veterinari riconosciuti Tavola Responsabili di Macello Tavola Codici identificativi autorizzati (nuovi o in sostituzione) Tavola Marche Prodotte dai Fornitori Autorizzati (nuove o in sostituzione) Tavola Anagrafica Capi bovini Tavola Movimentazioni Ingresso degli Animali in Allevamento Tavola Movimentazioni Uscita degli Animali da Allevamento Tavola Capi Morti in Azienda Tavola Capi Macellati/Abbattuti Tavola Furti e smarrimenti Capi Tavola Furti e smarrimenti Marche Tavola Furti e smarrimenti Passaporti Tavola Controlli ed Irregolarita' riscontrate Tavola Stabilimenti di Macellazione Tavola Fornitori Autorizzati Tavola Organismi professionali Altre tavole e query potranno essere messe a disposizione nei tempi e nelle modalita' concordate con il Ministero della Salute. I Servizi Veterinari delle singole ASL potranno accedere alla cartella di rispettiva competenza ed utilizzare i file in essa memorizzati per l'aggiornamento delle proprie basi dati locali; analoga funzione potra' essere effettuata per gli archivi dei nodi regionali con le informazioni da questi ritenute utili; Il nome del file riportera', oltre all'indicazione della tavola a cui si riferiscono le informazioni in essa contenute, anche il giorno di estrazione dei dati dalla BDN; Trascorso un mese dalla elaborazione, i file verranno cancellati dalla cartella ASL e trasferiti su CD-ROM;
24.2 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDN Il CSN provvede a notificare alle Autorita' territorialmente competenti e, con cadenza mensile, l'elenco delle anomalie riscontrate in BDN relativamente agli allevamenti di competenza della singola Regione; tali notifiche riguardano in particolare: a) allevamenti in cui il codice fiscale risulta incongruente con quello del relativo proprietario, ovvero risulta formalmente errato; b) allevamenti che risultano chiusi in BDN, pur evidenziando ancora la presenza di capi nel proprio registro di stalla ; c) capi che risultano essere movimentati in uscita, ma per i quali, trascorsi sette giorni dalla notifica all'Autorita' competente dello specifico evento, non e' pervenuta in BDN comunicazione di ingresso in altra struttura, ovvero non risulta segnalata l'avvenuta macellazione; d) capi che risultano movimentati in ingresso, ma per i quali, trascorsi sette giorni dalla notifica all'Autorita' competente dello specifico evento, non e' pervenuta in BDN comunicazione di corrispondente movimentazione di uscita dall'allevamento, stalla di sosta, etc. cedente ; e) capi che risultano macellati, ma per i quali, trascorsi sette giorni dalla notifica all'Autorita' competente dello specifico evento, non e' pervenuta in BDN comunicazione di corrispondente movimentazione di uscita dall'allevamento o da stalla di sosta di ultima detenzione; f) capi iscritti in BDN (nati in stalla ovvero importati), la cui notifica all'Autorita' competente dello specifico evento e' avvenuta oltre i sette giorni previsti dal regolamento; g) capi movimentati in ingresso o uscita, la cui notifica all'Autorita' competente dello specifico evento e' avvenuta oltre i sette giorni previsti dal regolamento; h) capi macellati, la cui notifica all'Autorita' competente dello specifico evento e' avvenuta oltre i sette giorni previsti dal regolamento; i) capi le cui informazioni anagrafiche risultano in BDN incomplete o incongruenti con gli eventi notificati per tali animali; j) capi che presentano piu' movimenti di ingresso in uno specifico allevamento, a date diverse, ma le cui corrispondenti movimentazioni di uscita risultano avere date identiche (mod. M6); k) capi che risultano contemporaneamente presenti in piu' di un registro di stalla, pur essendo intercorso l'intervallo temporale consentito dai Regolamenti per la registrazione degli eventi mancanti; l) capi macellati che non risultano mai essere transitati nell'allevamento indicato dallo stabilimento di macellazione come azienda di ultima detenzione; m) capi macellati che non trovano ancora riscontro in BDN; n) capi movimentati in ingresso o in uscita da un allevamento sanzionato ai sensi del Regolamento (CE). 494/98, art. 1, nel periodo in cui l'allevamento risulta bloccato. Tali segnalazioni possono avvenire da parte del CSN attraverso comunicazioni via posta elettronica (e allo scopo ogni servizio veterinario regionale e' tenuto a fornire al CSN uno specifico indirizzo di mail), ovvero attraverso l'utilizzo di web services esposti dalle singole Regioni, ma le cui interfacce saranno definite dal CSN (per lo scopo citato ogni servizio veterinario regionale e' tenuto a fornire al CSN gli specifici indirizzi URL). 25. Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate Il detentore degli animali o suo delegato, in caso di errata imputazione in BDN delle comunicazione relative agli eventi di cui e' responsabile, puo' modificare i dati registrati, utilizzando le apposite transazioni messe a disposizione dal CSN in ambiente Internet. In particolare il detentore o suo delegato puo': - modificare le informazioni relative alla movimentazione di ingresso di capi nell'allevamento di competenza; - modificare le informazioni relative alla movimentazione di uscita di capi dall'allevamento di competenza; - modificare le informazioni relative alla morte in azienda di capi presenti nell'allevamento di competenza. La modifica dei dati anagrafici degli animali presenti nell'allevamento di competenza e' consentita all'allevatore o suo delegato, solo nel caso che non sia ancora stato stampato il passaporto del capo oggetto di variazione. Nel caso le variazioni interessino animali gia' provvisti di passaporto sara' compito del Servizio Veterinario competente provvedere a tale funzione, funzione che comprendera' anche la ristampa del passaporto. In tal caso il detentore dovra' restituire al Servizio Veterinario competente il passaporto originario. Nel caso che il responsabile di macello comunichi per errore alla BDN l'avvenuta macellazione di un capo con codice diverso da quello reale, deve provvedere alla sua correzione al piu' presto. Nel caso che il detentore comunichi alla BDN per errore l'ingresso in allevamento di un capo provvisto di marca auricolare diversa da quella reale, deve provvedere alla sua correzione al piu' presto. Tale prassi deve essere utilizzata anche nel caso di comunicazioni di movimentazioni di uscita, qualora sia stata notificata per errore alla BDN la cessione di un capo identificato con un codice diverso da quello segnalato. |
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