Gazzetta n. 243 del 2005-10-18
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 settembre 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa': Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a. (Decreto n. 36963).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che « il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;
Visto l'accordo in data 21 dicembre 2004, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle societa' Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a. nonche' delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi, sfociata nella procedura di amministrazione straordinaria, nella quale si sono trovate le predette societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 1100 unita' dipendenti dalle societa' di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
Visto il decreto ministeriale n. 35671 del 7 marzo 2005, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005, in favore del personale, sia di terra che navigante, dipendente dalle societa' Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
Visto il verbale di accordo, stipulato in data 17 maggio 2005, tra le rappresentanze sindacali e la rappresentanza del gruppo Volare, assistita dall'API di Varese, con il quale e' stata esperita la procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed e' stata concordata la stipula del contratto di affitto della societa' Air Europe S.p.a. alla societa' Volare Airlines con decorrenza 1° giugno 2005 con il conseguente trasferimento dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
Visto il contratto di affitto di azienda della societa' Air Europe S.p.a. da parte della societa' Volare Airlines S.p.a., stipulato in data 30 maggio 2005 e avente effetto dal 1° giugno 2005;
Viste le istanze presentate in data 21 luglio 2005, con le quali le societa' Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., alla luce del predetto verbale di accordo del 21 dicembre 2004 e tenuto conto della modifica societaria conseguente alla stipula del citato contratto di affitto, hanno richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante, indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalle medesime societa' e comprendenti, per la societa' Volare Arlines S.p.a., anche i lavoratori provenienti dalla societa' Air Europe S.p.a. per effetto del contratto di affitto;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalle societa' Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa': Volare Group - Sede in Gallarate (Varese) - unita' in Gallarate (Varese) via Carlo Noe' - Thiene (Vicenza) Corso Garibaldi - Milano via Pirelli - Orio al Serio (Bergamo) Aeroporto di Bergamo - Bari Aeroporto Civile - Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino - Catania Aeroporto Fontanarossa - Venezia Aeroporto Marco Polo - Segrate (Milano) Aeroporto Linate - Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa - Roma Aeroporto Fiumicino - per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 - pagamento diretto: SI.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa' Volare Airlines S.p.a., in amministrazione straordinaria - Sede in Gallarate (Varese), unita' in Ferno (Varese) - Aeroporto Malpensa - Segrate (Milano) Aeroporto Linate - Orio Al Serio (Bergamo) Aeroporto Bergamo - Venezia Aeroporto Marco Polo - Verona Aeroporto Villafranca - Gallarate (Varese) via Carlo Noe' - per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 - pagamento diretto: SI.
Art. 3.
Le societa' predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Le societa' Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a. sono tenute a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2005

Il Ministro: Maroni