Gazzetta n. 243 del 2005-10-18 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 ottobre 2005 |
Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino; Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 con il quale il Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Alcamo (Trapani), viale Europa n. 57, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione; Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 ottobre 2005; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento; Si rinnova l'autorizzazione al Laboratorio di Alcamo - Istituto Regionale della Vite e del Vino, ubicato in Alcamo (Trapani), viale Europa n. 57, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 29 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo. La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. l'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre | Allegato
===================================================================== Denominazione della prova |Norma/metodo ===================================================================== |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Acidita' fissa |L272 3/10/1990 - All. p.to 15 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Acidita' totale |L272 3/10/1990 - All. p.to 13 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Acidita' volatile |L272 3/10/1990 - All. p.to 14 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Alcalinita' ceneri |L272 3/10/1990 - All. p.to 10 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE |L272 3/10/1990 - All. p.to 40 Caratteristiche cromatiche |(metodo usuale) --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Ceneri |L272 3/10/1990 - All. p.to 9 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Indice Folin-Ciocalteu |L272 3/10/1990 - All. p.to 41 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE pH |L272 3/10/1990 - All. p.to 24 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE |L272 3/10/1990 - All. p.to 3, Reg. |CE 355/2005 28 febbraio 2005 |Gazzetta Ufficiale L056/3 2 marzo Titolo alcolometrico volumico |2005 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE |L272 3/10/1990 - All. p.to 25 Anidride solforosa |(metodo rapido di prova) --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Estratto secco totale |L272 3/10/1990 - All. p.to 4 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Massa volumica e densita' relativa|L272 3/10/1990 - All. p.to 1 pto a 20 °C |5.2 --------------------------------------------------------------------- Zuccheri riduttori |MI 1 Rev 1 2002 --------------------------------------------------------------------- |Reg. CEE 2676/1990 17 settembre |1990 - Gazzetta Ufficiale CEE Zuccheri riduttori |L272 3/10/1990 - All. p.to 5 |
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