Gazzetta n. 244 del 2005-10-19
UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA
DECRETO RETTORALE 4 ottobre 2005
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5 che ha istituito tra l'altro questa Universita' statale;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6;
Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Ateneo;
Visti i propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, n. 1136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 242 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001 e n. 810 del 24 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2003, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto:
Visto in particolare l'art. 73 dello statuto predetto;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 24 marzo 2005 e del 13 giugno 2005, relative ad ulteriori modifiche ed integrazioni dello statuto dell'Ateneo;
Vista la nota prot. n. 6912 del 15 giugno 2005 con la quale sono state inviate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le suddette proposte di modifica statutaria, per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la nota MIUR prot. n. 2481 in data 4 agosto 2005 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica, ravvisando pero' l'opportunita' che nell'art. 41 dello statuto, recante norme sul collegio dei revisori dei conti, sia previsto che, in caso di parita', prevalga il voto del presidente del collegio medesimo;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 19 settembre 2005 e del 29 settembre 2005, relative all'ulteriore modifica del suddetto articolo dello statuto;
Decreta:
Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti indicati in premesse, e' modificato come segue:
la locuzione «Dirigente generale» e' sostituita con quella di «Direttore generale»;
la locuzione «Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» e' sostituita con quella di «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
Art. 25.
E' soppressa la seguente espressione:
«un rappresentante degli studenti (in caso siano attivate nell'Ateneo sino a dieci facolta), ovvero da due rappresentanti degli studenti (ove siano attivate facolta' in numero superiore a dieci), designato/i dal senato degli studenti, limitatamente alle materie per le quali, a termini del presente statuto, e' previsto il parere di tale consesso» ed e' inserita, in sua vece, la seguente:
«tre rappresentanti degli studenti, designati dal Senato degli studenti, limitatamente alle materie per le quali, a termine del presente statuto, e' previsto il parere di tale consesso».
Art. 27.
Al punto m), la locuzione «L. 300.000.000 (trecentomilioni)» e' sostituita dalla seguente: «Euro 160.000,00 (euro centosessantamila/00);
Art. 41.
Nel primo comma il termine «cinque» e' sostituito con il termine «sei»;
E' inserito il seguente secondo comma, con scorrimento dei successivi: «Almeno un componente deve appartenere ai ruoli del Ministero dell'economia»;
Nell'ex secondo comma, ora divenuto terzo, dopo il termine «contabile» e' inserita la seguente espressione: «e per il componente appartenente ai ruoli del suddetto Ministero»;
Dopo il quarto comma e con scorrimento dei successivi, e' inserito il seguente comma: «In sede di adozione delle deliberazioni del collegio, in caso di parita', prevale il voto del presidente».
Art. 56.
Nel secondo comma il termine «titolari» e' sostituito dal termine «affidatari».
Art. 65.
Dopo il sesto comma e' inserito il seguente, con conseguente scorrimento dei successivi: «Entro il 30 giugno precedente la scadenza naturale del mandato del Direttore, il medesimo deve indire le elezioni del nuovo Direttore per il triennio accademico successivo».
Art. 84.
Sono espunti l'intero articolo e l'annessa tabella A.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Chieti, 4 ottobre 2005
Il rettore: Cuccurullo