Gazzetta n. 245 del 2005-10-20 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2005 |
Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernente: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri». |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare 1'art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003 ed in particolare l'art. 25 concernente le competenze del Dipartimento per le risorse umane e strumentali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 concernente «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2004 concernente «Modifiche ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, 9 dicembre 2002 e 23 luglio 2003, recanti, rispettivamente: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", "Disciplina sull'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed "Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri"»; Visto il CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 del 18 dicembre 2002 che individua per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri uno specifico comparto di contrattazione collettiva; Visto il CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 del 23 settembre 2004 che individua un'autonoma area di contrattazione collettiva per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti il CCNL ed il CCNI per il personale del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto rispettivamente in data 17 maggio 2004 e 15 settembre 2004; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6 dell'art. 9-bis del decreto legislativo n. 3003/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti le dotazioni organiche del personale dirigenziale; Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2» e che « i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»; Tenuto conto che e' in corso di adozione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui si apportano al citato decreto del Presidente del Consiglio 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il numero dei posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alle tabelle B e C allegate al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005; Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle strutture della Presidenza ai fini di una piu' consona razionalizzazione e funzionalita' nell'organizzazione del personale e nella gestione dei beni e dei servizi per una piu' efficiente rispondenza alle mutevoli esigenze cui l'amministrazione deve far fronte, soprattutto in conseguenza della recente istituzione di nuove strutture presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del conseguente incremento delle attivita' connesse alla gestione delle risorse umane e strumentali; Ritenuto opportuno, ai suddetti fini, istituire una struttura generale specificamente dedicata alla gestione degli immobili, all'approvvigionamento dei beni e servizi con esclusione di quelli di natura informatica e nel contempo potenziare la struttura addetta alla gestione delle risorse umane anche in vista degli adempimenti conseguenti all'applicazione dei nuovi contratti collettivi di comparto; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' sostituito dal seguente: «Art. 25. - (Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici) - 1. Il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alle attivita' di carattere generale, di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali. 2. Il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici provvede, altresi', in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi di natura informatica e telematica, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrativo contabili. Il Dipartimento predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate dell'Ufficio del Segretario Generale. Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell'autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto. 3. Presso il dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza. 4. Il dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di quindici servizi. Il dipartimento si avvale, altresi', di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.». | Art. 2. 1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' inserito il seguente articolo: «Art. 25-bis. (Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili) - 1. L'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, esclusi quelli di competenza del dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, nonche' alla gestione ottimale degli immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le esigenze delle strutture della Presidenza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza, eccettuate quelle concernenti i servizi informatici e di telecomunicazione. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Ufficio provvede: all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte inerenti le esigenze locative e l'acquisizione di beni e servizi nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza; al collaudo e alla regolare esecuzione, per le materie di competenza, delle opere, degli interventi e delle forniture di beni e servizi. 3. L'Ufficio provvede, altresi', alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 4. All'Ufficio fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 5. Presso l'Ufficio e' istituito il Nucleo operativo per la logistica che costituisce ufficio di livello dirigenziale generale. 6. Nell'ambito dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili sono istituiti non piu' di tre servizi ivi compresi quelli in cui si articola il Nucleo di cui al comma precedente.». | Art. 3. 1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici»; b) al comma 2, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) l'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili»; c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici». | Art. 4. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2004, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, lettera d), le parole «il capo del Dipartimento per le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle parole «il capo dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili»; b) all'art. 2, comma 1, le parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici». | Art. 5. 1. A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernenti l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, i compiti che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina sull'autonomia fmanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2004, attribuisce al Dipartimento per le risorse umane e strumentali si intendono attribuiti, per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici ed all'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili. | Art. 6. 1. Ai fini dell'invarianza della spesa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, relativo all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5, comma 5, secondo periodo ed all'art. 5, comma 5, terzo periodo, la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto»; b) all'art. 22, comma 4, la parola «dodici» e' sostituita dalla parola «undici»; c) all'art. 29, comma 4, le parole «fino ad un massimo di cinque» sono sostituite dalle parole «fino ad un massimo di tre». | Art. 7. 1. Con successivi decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 si provvedera' a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le risorse umane e strumentali e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, resta comunque ferma sino all'emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2005
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 295 |
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