Gazzetta n. 245 del 2005-10-20
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 luglio 2005
Assegnazione alle Universita' delle borse di studio aggiuntive alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2004/2005

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita' e visti i successivi decreti con i quali e' stato formato ed aggiornato l'elenco di tali specializzazioni;
Visto il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione specialistica;
Visto il decreto del Ministero della salute in corso di perfezionamento, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2004/2005;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 9 febbraio 2004, con il quale si e' provveduto all'assegnazione di n. 4.615 borse di studio alle scuole di specializzazione universitarie di cui al predetto decreto legislativo n. 368/1999;
Vista la ministeriale n. 871, del 16 febbraio 2005 con la quale venivano autorizzati i Rettori, subordinatamente all'acquisizione di appositi finanziamenti, ad avviare le procedure concorsuali anche per le scuole di specializzazione gia' istituite, ma non attivate con borse statali nell'anno accademico 2004/2005;
Viste le note rettorali di alcune universita', che hanno comunicato di aver avviato le procedure concorsuali per l'attivazione, nel corrente anno accademico 2004/2005, di scuole di specializzazione, gia' istituite grazie all'acquisizione di apposite risorse aggiuntive private o regionali, ai fini di incrementare il numero delle borse per il raggiungimento del fabbisogno;
Vista la nota n. 850.6/13-5956, del 25 ottobre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto di riservare un ulteriore posto nella scuola di specializzazione in medicina legale dell'universita' di Messina, attivata tramite risorse aggiuntive regionali;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, n. 60978, dell'11 febbraio 2005, con la quale viene integrato di una unita' il numero degli stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo per la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione della II facolta' di medicina e chirurgia de «La Sapienza»;
Vista la nota n. 3030, del 13 maggio 2005, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto di integrare i posti riservati per la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'universita' «La Sapienza» I facolta';
Visto l'art. 5 del decreto del 9 febbraio 2005, sopra richiamato, e la ministeriale n. 737, del 10 febbraio 2005, che prevedono in una fase successiva l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle universita';
Rilevata l'opportunita' di soddisfare tutte le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, cosi' come previsto nel decreto ministeriale 9 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.
Le scuole di specializzazione istituite, ma non autorizzate all'attivazione per mancata assegnazione di borse di studio statali, possono, in via eccezionale e limitatamente per l'anno accademico 2004/2005, procedere all'attivazione e alla conseguente ammissione dei vincitori sulla base del numero delle borse di studio regionali e/o private indicate a fianco di ciascuna scuola nell'allegata tabella «A».
Art. 2.
All'universita' di Messina, la cui scuola di specializzazione in medicina legale risulta essere stata attivata tramite risorse aggiuntive regionali, viene riservato un posto per la polizia di Stato;
Art. 3.
Alla scuola di specializzazione in Anestesia e rianimazione della II facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Roma «La Sapienza» viene assegnato un posto riservato a medici provenienti da Paesi in via di sviluppo.
Art. 4.
Alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro dell'universita' di Roma «La Sapienza» viene assegnato un posto riservato a medici della polizia di Stato.
Art. 5.
Per l'anno accademico 2004/2005 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio finanziate dalle regioni e' stabilito alla III colonna della tabella «B» allegata al presente decreto; il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita', e' stabilito alla IV colonna della citata tabella «B».
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2005
Il Ministro: Moratti
Tabella «A»

----> Vedere Tabella a pag. 7 del S.O. <----
Tabella «B»

----> Vedere Tabella da pag. 8 a pag. 61 del S.O. <----