Gazzetta n. 246 del 2005-10-21
LEGGE 6 ottobre 2005, n. 213
Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. E' autorizzata l'integrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione all'incremento del bilancio per le spese amministrative e le attivita' operative della Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui' trascritti.



Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5084):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 24 giugno 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 luglio 2004 con pareri delle commissioni I
e V.
Esaminato dalla III commissione il 21, 29 luglio 2004;
10 e 16 febbraio 2005.
Esaminato in aula il 18 aprile 2005 e approvato il 4
maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3408):
Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede
deliberante il 17 maggio 2005 con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª Commissione e approvato il 28
settembre 2005.



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 7, dell'art. 11-ter della legge n.
468 del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma
2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e'
il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1.6. (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di
leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze,
il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione,
riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le
conseguenti iniziative legislative. La relazione individua
le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai
fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per
la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette
leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma
allorche' riscontri che l'attuazione dileggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La
stessa procedura e' applicata in caso di sentenze
definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della
legge n. 468 del 1978 e' il seguente:
«Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine) (Omissis). - Con decreti del Ministro del
tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia
delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie:
1) (Omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.