Gazzetta n. 246 del 2005-10-21
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2005
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Comitato promotore DOP Irpinia - Colline dell'Ufita, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 65131 del 23 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore DOP Irpinia - Colline dell'Ufita, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP Irpinia - Colline dell'Ufita, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65131 del 23 settembre 2005, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva.
Art. 2.
La denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2005
Il direttore generale: La Torre
Allegato

Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta «Irpinia - Colline dell'Ufita»

Art. 1.
Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo
La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» e' riservata all'olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende all'interno del territorio ricadente nel successivo art. 3 e composti, nell'ambito aziendale, dalle varieta':
- «Ravece» presente in misura non inferiore al 60%;
- «Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%;
- eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%.
Caratteristiche al consumo.
L'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo paglierino a verde piu' o meno intenso.
Caratteristiche organolettiche:

=====================================================================
Descrittore | Mediana * ===================================================================== Difetti |0 Fruttato di oliva |3-6 Amaro |2-6 Piccante |2-6 Pomodoro |2-5

*CVr% minore o uguale a 20
Caratteristiche chimico-fisiche:
- acidita' %: inferiore o uguale a 0,5;
- indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 10;
- spettrometria UV K232: inferiore o uguale a 2,2;
- spettrometria UV K270: inferiore o uguale a 0,2;
- spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01;
- polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m.
Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Avellino: 1-Ariano Irpino, 2-Bonito, 3-Carife, 4-Casalbore, 5-Castel Baronia, 6-Castelfranci, 7-Flumeri, 8-Fontanarosa, 9-Frigento, 10-Gesualdo, 11-Greci, 12-Grottaminarda, 13-Lapio, 14-Luogosano, 15-Melito Irpino, 16-Mirabella Eclano, 17-Montaguto, 18-Montecalvo Irpino, 19-Montefusco, 20-Montemiletto, 21-Paternopoli, 22-Pietradefusi, 23-San Nicola Baronia, 24-San Sossio Baronia, 25-Sant'Angelo all'Esca, 26-Savignano Irpino, 27-Scampitella, 28-Sturno, 29-Taurasi, 30-Torella dei Lombardi, 31-Torre le Nocelle, 32-Trevico, 33-Vallata, 34-Vallesaccarda, 35-Venticano, 36-Villamaina, 37-Villanova del Battista, 38-Zungoli.
Art. 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione
1 - Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio a Denominazione di Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i cui terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti.
2 - I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con l'utilizzazione di almeno l'85% della varieta': «Ravece».
3 - Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
4 - Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento.
5 - Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
6 - I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla regione Campania.
7 - La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varieta' «Marinese» e «Leccino» da raccogliere non oltre il 10 novembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).
8 - Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati. E' fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l'uso di sacchi di qualsiasi materiale.
9 - La produzione di olive non puo' superare i 60 kg a pianta. La resa massima di olio da olive non puo' superare il 20% del peso di olive.
10 - Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.
Art. 6.
Modalita' di oleificazione
1 - Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» devono essere effettuate presso i frantoi localizzati entro il territorio cosi' come delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.
2 - Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
3 - E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco».
4 - Dopo l'estrazione l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici.
5 - E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. con metodo biologico.
6 - L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo e la rintracciabilita'.
Art. 8.
Struttura di controllo
L'olio «Irpinia - Colline dell'Ufita» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sara' controllato da un organismo autorizzato, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
Art. 9.
Designazione, presentazione e confezionamento
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi: tipo fine, scelto, selezionato, superiore, genuino e similari.
2. E' consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
3. Il nome della Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che in essa compaiono. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto all'art. 10 ed il logo comunitario della D.O.P.
4. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» ai fini dell'immissione al consumo devono essere: bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.
5. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacita' di 10 ml, recanti indicazioni previste dalla normativa vigente piu' una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo.
Art. 10.
Logotipo
L'etichetta dovra' riportare il logo della D.O.P. «Irpinia Colline dell'Ufita» come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine di oliva e' costituito da un fiore a 13 petali, tratto da un decoro su ceramica arianese dipinto a mano, nei colori giallo - arancio - rosso - bruno - marrone, che fa da corona circolare alla dicitura «Irpinia Colline dell'Ufita». Tale dicitura e' scritta con carattere «Post-Medieval» nella versione tipografica «Medium», in bianco circolarmente, su fondo marrone scuro. Al centro della composizione, un cerchio bianco con sottile bordo color arancio contiene in forma circolare la dicitura «OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P.», in nero su sfondo bianco, scritta in carattere «Rotis Semisans», nella versione tipografica «Extra bold». Al centro, in nero, con la dicitura «RAVECE», in carattere manuale tratto da un'antica forma di scrittura carolingia-beneventana. Sottostante al cerchio bianco, sovrapposta inferiormente al fiore esterno, e' inserita la sagoma dell'Italia con un pallino marrone che identifica l'area dell'Ufita.
E' consentito il riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

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