Gazzetta n. 246 del 2005-10-21
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 ottobre 2005
Estensione d'impiego del prodotto fitosanitario Biopower, registrato al n. 11059.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto in data 24 ottobre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n. 11059 il coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato Biopower a nome dell'impresa Bayer Cropscience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
Vista la domanda presentata in data 31 luglio 2001 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 13 settembre 2004 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione all'impiego del coadiuvante medesimo con il prodotto fitosanitario denominato Atlantis WG;
Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'estensione d'impiego del coadiuvante Biopower per l'utilizzo in associazione anche con il prodotto Atlantis WG;
Vista la nota in data 9 agosto 2005 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 3 agosto 2005;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
E' autorizzata l'estensione d'impiego del coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato Biopower per l'utilizzo in associazione anche con il prodotto fitosanitario Atlantis WG dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, registrato al n. 11059 con decreto del 24 ottobre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 16 gennaio 2004.
Il prodotto e' preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002; Agriformula S.r.l. in Paganica (Aquila), autorizzato con decreti 26 ottobre 1972/12 settembre 2000; Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina), autorizzato con decreti 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience GmbH - Francoforte s/Meno - Germania; formulato negli stabilimenti sopraccitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Torre S.r.l. in Montalcino - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti 31 luglio 1975/23 settembre 2003.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-2-4-5-10.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2005
Il direttore generale: Marabelli
----> Vedere Allegato a pag. 20 della G.U. <----