Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005 |
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan. (Ordinanza n. 3468). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di criticita' in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan; Considerata la grave situazione sociale, economico e sanitaria determinatasi nel territorio del Sudan, devastato da carestie e da decenni di guerra civile, e nel quale la gran parte della popolazione vive in condizioni di assoluta precarieta', sprovvista di qualsiasi forma di assistenza primaria e di infrastrutture; Considerato che detta situazione di criticita' e' destinata ad aggravarsi ulteriormente, in conseguenza del rientro di un milione e mezzo di profughi che dal nord del Sudan saranno costretti a tornare nella terra di origine a seguito degli accordi di pace raggiunti; Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative a carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria e pacifica nel predetto territorio, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, se del caso, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato commissario delegato per assicurare i necessari interventi di carattere umanitario finalizzati a fronteggiare il contesto critico di cui in premessa. 2. In attesa della definizione di un quadro organico e compiuto delle iniziative occorrenti, il commissario delegato provvede, in via d'urgenza, anche per il tramite del responsabile della struttura di missione di cui all'art. 2, a porre in essere gli atti anche di carattere negoziale necessari al trasporto ed alla successiva messa in opera di un ponte «Bailey» sul fiume Payee, nel sud del Sudan; a seguito della messa a disposizione del predetto ponte da parte della ditta fornitrice, il commissario delegato e' autorizzato a trasferire al medesimo soggetto, a titolo di permuta, e salvo conguaglio, il ponte «Bailey» realizzato nel comune di Pontebba di cui al protocollo stipulato in data 11 settembre 2003 in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 3309/2003, non appena lo stesso bene si rendera' disponibile. Agli eventuali oneri conseguenti all'attuazione del presente comma si provvede, anche a titolo di anticipazione, a carico del Fondo della protezione civile. 3. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e' consentito derogare, se necessario, e sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 per le attivita' negoziali poste in essere sul territorio nazionale, alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 35 e 36. 4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione, sulla base di procedure di somma urgenza, delle iniziative di cui alla presente ordinanza. 5. L'invio di messaggi SMS - short message service - attraverso le reti di telefonia mobile, destinati alle sot-toscrizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di cui alla presente ordinanza, si intende assimilato alle operazioni di cui all'art. 14, comma 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni. | Art. 2. 1. Per garantire il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al commissario delegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' istituita apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o da altra amministrazione statale o ente pubblico. Al predetto personale non dirigenziale a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' riconosciuta una speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a duecentocinquanta ore di straordinario festivo e notturno commisurata ai giorni di effettivo impiego. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 e' nominato il responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che opera quale soggetto attuatore degli interventi sulla base di indicazioni fornite dal commissario delegato. 3. Nell'ambito della struttura di missione opera, in aggiunta al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, un nucleo di esperti aventi particolare esperienza anche nella gestione di programmi internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione e ricostruzione di strutture ed infrastrutture. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I contratti di cui al presente articolo, stipulati per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale. Il trattamento economico dell'esperto nominato coordinatore del nucleo e' aumentato del 10%. 4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato istituisce entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza un comitato tecnico consultivo presieduto da un dirigente di prima fascia in servizio presso il Dipartimento medesimo, nonche' da altri due componenti anche estranei alla pubblica amministrazione; il compenso da corrispondere ai predetti membri e' determinato con il provvedimento di costituzione anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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