Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 15 luglio 2005 |
Modalita' di funzionamento del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361. (Deliberazione n. 76/2005). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse; Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per il 2005, e in particolare: il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a, un apposito fondo rotativo denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»; il comma 355, che assegna a questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del Fondo; il comma 356, che assegna a questo Comitato i compiti di: a) stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati; b) approvare una convenzione-tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti; c) prevedere la misura minima del tasso di interesse da applicare; d) stabilire la durata massima del piano di rientro; e) prevedere che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale; il comma 360, che riconosce alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sulle somme erogate in anticipazione, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del sopraccitato comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente; il comma 361, modificato dall'art. 11-ter, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che autorizza la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 e pone a carico del fondo per le aree sottoutilizzate, per gli interventi finanziati dallo stesso, una quota dei predetti oneri pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, e in particolare: l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 311/2004 al sostegno di attivita' nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente modalita' e criteri di assegnazione di tale quota; e con il quale vengono inoltre individuate alcune priorita' nei progetti di investimento da finanziare; l'art. 8, comma 1, lettera b), che, nell'ambito della riforma degli incentivi per gli investimenti in attivita' produttive disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge n. 662/1996, attribuisce al Comitato, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 356, della citata legge n. 311/2004, la funzione di determinare i criteri generali e le modalita' di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato; Tenuto conto che, ordinariamente, l'infrastrutturazione materiale delle aree sottoutilizzate, in attuazione della legge n. 208/1998, finanzia interventi nel settore della ricerca gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e regolati con le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, con vincolo territoriale; Considerato che, con le stesse modalita', e' possibile destinare specifiche disponibilita' del fondo rotativo per il sostegno della ricerca e sviluppo e innovazione digitale, utilizzando per questi ultimi le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; Considerata l'esigenza, emersa anche dal confronto con le parti economiche e sociali, di assicurare le opportune condizioni di trasparenza di mercato e il contenimento dei costi di finanziamento per le imprese; Tenuto conto che il finanziamento bancario e il finanziamento agevolato saranno concessi a seguito di adeguata e positiva valutazione del merito di credito e della sostenibilita' economico-finanziaria dell'investimento da parte dei soggetti finanziatori che cofinanziano l'investimento attraverso finanziamenti ordinari di pari durata e che le garanzie che verranno richieste assisteranno il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi; Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 8, comma 1, lettera c), del gia' citato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005, che fissa il tasso di finanziamento pubblico agevolato da applicare alle misure di agevolazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere d) e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo; Tenuto conto delle richieste di assegnazioni delle risorse formulate dalle Amministrazioni; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una prima assegnazione delle risorse del Fondo, da considerarsi come esperienza pilota per le successive ripartizioni, secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 355, della legge n. 311/2004, destinando ai progetti di investimento inerenti la «ricerca e sviluppo», in considerazione della loro rilevanza strategica, un importo pari a circa la meta' del totale delle risorse della prima assegnazione. Il Comitato garantira' anche nei successivi riparti adeguata attenzione a tali progetti di investimento, cosi' da assicurare a programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese una quota pari ad almeno il 30 per cento, come fissato dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera: 1. Le risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese» (Fondo) istituito con legge 30 dicembre 2004, art. 1, comma 354, sono erogate nel rispetto dei seguenti principi generali: integrazione tra i canali di finanziamento agevolato e ordinario; redditivita' dei progetti di investimento da finanziare; assegnazione territoriale delle risorse nel rispetto della percentuale di copertura degli oneri posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate; adeguato merito di credito delle imprese beneficiarie e capacita' potenziale di restituzione del finanziamento; trasparenza delle condizioni di mercato; congruita' dei costi di gestione delle operazioni di finanziamento attivate. 2. In sede di prima applicazione, la dotazione finanziaria da destinare agli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo e' stabilita nella misura di 3.700 Meuro ripartiti secondo lo schema illustrato nelle tabelle allegate 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera. 3. Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 356, della legge n. 311/2004, al fine di accertare che siano poste in essere procedure di valutazione del merito di credito coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia (Basilea 2) e che tale valutazione sia stata finalizzata anche all'accertamento della sostenibilita' economico-finanziaria dell'investimento, in modo che sia giustificata l'erogazione di finanziamenti pubblici, e' approvata la convenzione-tipo allegata alla presente delibera (allegato 3) di cui costituisce parte integrante, che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti per l'utilizzo delle risorse del fondo. Tale convenzione-tipo, dopo un primo biennio di applicazione e sulla base dell'esperienza trascorsa, potra' essere soggetta ad un processo di revisione da sottoporre all'approvazione di questo Comitato. 4. Il tasso d'interesse minimo da applicare per i finanziamenti agevolati e' stabilito nella misura dello 0,50 per cento annuo. 5. La durata massima dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del fondo non puo' essere superiore a 15 anni. 6. In sede di prima applicazione, nei limiti delle risorse assegnate dal punto 2 della presente delibera, a ciascuno strumento di agevolazione sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 356, lettera e), della legge n. 311/2004, da regolamentarsi ai sensi dell'art. 1, comma 357, della medesima legge. 7. Il rimborso, pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente, e' riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. per le spese di gestione del Fondo, incluse quelle derivanti da eventuali azioni di recupero delle anticipazioni effettuate. 8) Al fine di verificare le condizioni di efficacia e di efficienza allocativa delle risorse del Fondo attivate dalle nuove procedure di agevolazione, la Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo gli indirizzi concordati con le amministrazioni responsabili delle misure di intervento, presenta a questo Comitato una relazione semestrale di monitoraggio sul funzionamento del Fondo. Roma, 15 luglio 2005
Il Presidente Berlusconi Il segretario del Cipe Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 216 | Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 49 della G.U. <---- | Allegato 2
----> Vedere Allegato a pag. 50 della G.U. <---- | Allegato 3 CONVENZIONE-TIPO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
A valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ed ai sensi della delibera CIPE n. .....del ...... di cui all'art. 1, comma 356, della legge medesima n. 311/2004, tra il Ministero ........, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti di cui alla legge ..... TRA il Ministero ..... con sede in Roma, via ....., codice fiscale ....., per il quale interviene il dott. ..... ..... nato a ..... in data ....., qui di seguito indicando per brevita' «Ministero»; E la Cassa Depositi e Prestiti societa' per azioni con sede in Roma, rappresentata dal sig. ..... domiciliato per la carica in ....., a questo atto abilitato in forza di ....., qui di seguito indicata per brevita' «CDP»; E ..... con sede in ..... (c.f. .....), rappresentato dal sig. .....domiciliato per la carica in ....., a questo atto abilitato in forza di ....., qui di seguito indicato per brevita' «Soggetto Agente»; E (da inserire unicamente per le Leggi Agevolative che prevedono tale figura) ..... in qualita' di Concessionaria con il Ministero...... .....con sede in .....(c.f. .....), rappresentato dal sig. .....domiciliato per la carica in ....., a questo atto abilitato in forza di ....., qui di seguito indicato per brevita' «Soggetto Convenzionato»; PREMESSO CHE 1. nella presente convenzione, i termini di seguito elencati avranno il seguente significato: «Accordo»: e' l'accordo tra la CDP e il Soggetto finanziatore e/o la CDP e la Societa' di Leasing, stipulato dal Soggetto Agente in nome e per conto della CDP, che regola gli impegni del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing nei confronti della CDP; «Contratto di Finanziamento»: e' il contratto con il quale il Soggetto Agente, in nome e per conto della CDP nonche' in nome e per conto del Soggetto Finanziatore, perfeziona, con il Soggetto Beneficiario, il Finanziamento, senza vincolo di solidarieta' con i soggetti concedenti, ovvero nel caso di contratto/i di locazione finanziaria perfeziona il solo Finanziamento Agevolato con la Societa' di Leasing; «Decreto»: e' il Decreto reso dal Ministero competente di concerto con il MEF di cui alla Legge, comma 357; «Finanziamento»: e' l'insieme del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo; «Finanziamento Agevolato»: e' il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario e/o dalla CDP alla Societa' di Leasing per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione; «Finanziamento Bancario»: e' il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal Soggetto Finanziatore; «Finanziamento Bancario Integrativo»: e' il Finanziamento - aggiuntivo al Finanziamento Bancario - destinato ad integrare, senza superarlo, il fabbisogno finanziario per la completa copertura degli investimenti di cui alla domanda del Soggetto Beneficiario, avente pari durata e garanzie del Finanziamento Bancario; «Finanziamento Leasing»: e' il finanziamento concesso dalla Societa' di Leasing per la realizzazione dell'investimento, o di parte di esso, di cui alla domanda di agevolazione, mediante uno o piu' contratti di locazione finanziaria, ed e' equiparato al Finanziamento Bancario per le finalita' previste dalla Legge; «Fondo»: e' il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui alla Legge, comma 354; «Legge»: e' la legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni; «Legge Agevolativa»: e' la legge ..... gestita dal Ministero firmatario; «Mandati»: e' l'insieme del Mandato e del Mandato Interbancario; «Mandato»: e' il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP al Soggetto Agente per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento Agevolato; «Mandato Interbancario»: e' il mandato con rappresentanza conferito dal Soggetto Finanziatore al Soggetto Agente per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo; «MEF»: e' il Ministero dell'economia e delle finanze; «Ministero»: e' il ministero che gestisce l'intervento agevolativo e che sottoscrive la presente Convenzione; «SAL»: e' lo Stato d'Avanzamento dei Lavori del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione; «Sintesi di Valutazione»: e' lo schema riassuntivo della Valutazione redatto dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Societa' di Leasing; «Societa' di Leasing»: e' l'Intermediario Finanziario o la Banca, iscritti rispettivamente nell'elenco speciale o nell'Albo tenuti dalla Banca di Italia ai sensi degli articoli 107 e 13 del decreto legislativo 385/93 (TUB), che svolgono attivita' di locazione finanziaria e che intervengono per finanziare in tutto o in parte l'investimento oggetto della domanda di agevolazione di cui alla Legge; «Soggetto Agente»: e' il soggetto che sottoscrive la presente convenzione per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento o, nel caso di contratto/i di locazione finanziaria, del solo Finanziamento Agevolato. Il Soggetto Agente coincide con il Soggetto Convenzionato ovvero e' da questi indicato quando il Soggetto Convenzionato non e' abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB), e unicamente in questo caso dovra' avere le seguenti caratteristiche: 1. essere un azionista del Soggetto Convenzionato abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB); oppure 2. essere un RTI, costituito da soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 3 85/93 (TUB) e da societa' di servizi partecipate da Banche, i cui componenti rispondono in solido. Il Soggetto Agente puo' coincidere con il Soggetto Finanziatore. «Soggetto Beneficiario»: e' il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla Legge; «Soggetto Convenzionato»: e' il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero e' abilitato per lo svolgimento delle attivita' richieste dalla legge Agevolativa. Il Soggetto Convenzionato puo' coincidere con il Soggetto Agente e/o con il Soggetto Finanziatore; «Soggetto Finanziatore»: e' la Banca che svolge la Valutazione e concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo. Il Soggetto Finanziatore puo' coincidere con il Soggetto Agente; «Valutazione»: e' la valutazione del merito di credito effettuata dal Soggetto Finanziatore o dalla Societa' di Leasing sul Soggetto Beneficiario per l'ottenimento del Finanziamento, che si conclude, nel caso di esito positivo, con la delibera del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo e/o dell'eventuale delibera del Finanziamento Leasing; 2. il comma 354 della legge ha istituito presso la gestione separata della CDP un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di Finanziamenti Agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; 3. le delibere CIPE nn. ..... in data ....., assunte ai sensi del comma 355 della Legge, hanno individuato la legge Agevolativa quale strumento che accede al Fondo; 4. il decreto del MEF n. ..... ai sensi del comma 358 della legge ha stabilito il tasso .....; 5. (da inserire unicamente per le Leggi Agevolative che prevedono tale convenzione) il Soggetto Convenzionato ha stipulato una convenzione il .....con il Ministero per l'affidamento dei servizi relativi agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione ed il controllo dei relativi SAL, ivi compreso l'accertamento finale di spesa, ai sensi della legge Agevolativa; 6. la delibera CIPE n. .....del .....ha approvato, ai sensi del comma 356, lettera b) della Legge, lo schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra il Ministero competente, la CDP, i Soggetti Agenti e gli eventuali Soggetti Convenzionati; la stessa delibera CIPE n. .....del .....ha stabilito, ai sensi del comma 356 della Legge: i criteri generali di erogazione dei Finanziamenti Agevolati; le modalita' per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 della Legge; la misura minima del tasso di interesse da applicare; la durata massima del piano di rientro; che le nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 della legge si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto, non e' stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria (Soggetto Convenzionato); 7. con il decreto del Ministero di concerto con il MEF n. ..... in data .....sono stati individuati i requisiti e le condizioni per l'accesso ai Finanziamenti Agevolati di cui ai commi da 354 a 361 della Legge, nonche' le condizioni economiche e le modalita' di concessione anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, erogazione e revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di Finanziamento Bancario a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del Finanziamento Agevolato ed ogni altro termine, condizione ed obbligo richiesti dalle disposizioni legali e regolamentari che disciplinano le agevolazioni concesse; 8. con la presente convenzione (di seguito: «Convenzione») si intendono individuare gli adempimenti del Soggetto Agente, stabilire i compensi ad esso spettanti e definire i rapporti tra il Soggetto Agente, la CDP ed il Ministero (e l'eventuale Soggetto Convenzionato).
Art. 1. Premesse ed Allegati Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. Art. 2. Oggetto della Convenzione La Convenzione definisce i rapporti tra i contraenti in merito alla attivita' di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento ai sensi della legge nonche' in merito al compenso spettante al Soggetto Agente per lo svolgimento del proprio ruolo in relazione al Finanziamento, e delle connesse attivita' svolte per conto della CDP, del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing, nel rispetto delle Delibere del CIPE e del Decreto e di ogni altra normativa primaria e secondaria che disciplina le agevolazioni concesse col Finanziamento. Art. 3. Accordo Al fine di consentire la valutazione unitaria del merito di credito del Soggetto Beneficiario, in relazione alla domanda di agevolazione, e' necessario che il Soggetto Agente perfezioni, in nome e per conto di CDP, l'Accordo. In detto Accordo, redatto secondo lo schema allegato, il Soggetto Finanziatore e/o la Societa' di Leasing si impegnano a: 1. svolgere un'unica Valutazione per proprio conto e per la CDP; 2. a trasmettere la Sintesi di Valutazione al Soggetto Agente; 3. informare tempestivamente il Soggetto Agente di ogni modifica, soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito per tutta la durata deI Finanziamento. L'Accordo verra' perfezionato una sola volta prima dell'avvio di tutte le attivita' previste nella Convenzione. Resta fermo che il Soggetto Agente non assume alcuna responsabilita' per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing dall'Accordo. Art. 4. Mandati Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto e' necessario che: 1) sia conferito dalla CDP il Mandato a ciascun Soggetto Agente; 2) sia stato sottoscritto dal Soggetto Finanziatore il Mandato Interbancario. Gli schemi di detti atti sono allegati alla Convenzione. Il Mandato ed il Mandato Interbancario verranno perfezionati prima dell'avvio di tutte le attivita' previste nella Convenzione e sono a carattere oneroso come previsto nel successivo art. 11, comma 3. Il Mandato dovra' prevedere: a) il conferimento della rappresentanza nonche' di tutti i poteri di fare quanto necessario, opportuno ed utile per l'espletamento, da parte del Soggetto Agente, delle attivita' di cui al successivo articolo 5, aventi anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo ed in particolare quelli inerenti la stipula, l'erogazione e la gestione del Finanziamento, l'acquisizione delle garanzie previste, nonche' per compiere ogni atto necessario ed opportuno per svolgere le attivita' di cui alla Convenzione per gli effetti e nell'ambito di cui al Contratto di Finanziamento e nel rispetto delle disposizioni ivi previste; b) l'esplicita rinuncia da parte di CDP alla gestione dei rapporti derivanti dal Contratto di Finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l'incasso ed il recupero a fronte degli obblighi assunti dal Soggetto Agente con la sottoscrizione della Convenzione; c) l'impegno del Soggetto Agente, nel caso di recupero coattivo del credito, di informare preventivamente la CDP circa le azioni da intraprendere ai fini di quanto previsto nel successivo art. 18; d) l'incarico da parte di CDP al Soggetto Agente a stipulare con il Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing, in nome e per conto della CDP, l'Accordo avente i contenuti di cui al precedente art. 3. Il Mandato Interbancario dovra' prevedere: a) il conferimento della rappresentanza nonche' di tutti i poteri di fare quanto necessario, opportuno ed utile per l'espletamento da parte del Soggetto Agente, delle attivita' inerenti la stipula, l'erogazione, la gestione del Finanziamento e l'acquisizione delle garanzie previste, di cui al successivo articolo 5, aventi anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo; b) l'esplicita rinuncia da parte del Soggetto Finanziatore alla gestione diretta dei rapporti derivanti dal Contratto di Finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere direttamente azioni per l'incasso ed il recupero a fronte degli obblighi assunti con lo stesso Mandato Interbancario dal Soggetto Agente verso il Soggetto Finanziatore; c) l'impegno del Soggetto Agente, nel caso di recupero coattivo del credito, di informare preventivamente il Soggetto Finanziatore circa le azioni da intraprendere ai fini di quanto previsto nel successivo art. 18. Il Soggetto Agente si fara' confermare dal Soggetto Finanziatore il Mandato Interbancario in relazione alla singola domanda di agevolazione ed acquisira' dal medesimo la delibera del Finanziamento Bancario, secondo lo schema allegato alla Convenzione, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto. Art. 5. Impegni del Soggetto Agente Il Soggetto Agente si impegna a svolgere tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, ed in particolare a: a) acquisire la conferma dell'Accordo dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Societa' di Leasing, redatto secondo lo schema allegato; b) acquisire la conferma del Mandato Interbancario rilasciato dal Soggetto Finanziatore, redatto secondo lo schema allegato alla Convenzione; c) acquisire dal Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing la Sintesi di Valutazione, redatta secondo l'allegato schema e la delibera del Finanziamento che dovra' contenere nel rispetto delle disposizioni del decreto: la durata del Finanziamento e del preammortamento; le garanzie; l'ammontare del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo; l'ammontare del Finanziamento Agevolato; d) trasmettere alla CDP i documenti di cui alla lettera c), nonche' al Soggetto Convenzionato o al Ministero la delibera del Finanziamento; e) verificare la completezza, conformita', validita' ed efficacia della documentazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' individuate dal Mandato con esclusione della Valutazione che resta di esclusiva competenza del Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing; f) predisporre il Contratto di Finanziamento, stipulare il medesimo e curarne la gestione per tutta la sua durata in nome e per conto della CDP e del Soggetto Finanziatore, inscindibilmente ed in unico contesto e nei tempi tecnici ordinari e comunque nel rispetto di quelli previsti dal decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni (comprese eventuali proroghe), nonche' acquisire le garanzie previste, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione; g) stipulare in nome e per conto della CDP il contratto di Finanziamento Agevolato con la Societa' di Leasing redatto secondo lo schema allegato alla Convenzione; h) porre in essere le attivita' relative all'erogazione del Finanziamento, all'incasso delle rate del medesimo Finanziamento, all'accredito delle rate a favore della CDP e del Soggetto Finanziatore ed ai conseguenti controlli amministrativi nonche' tutte le attivita' indispensabili alla gestione del Finanziamento; i) raccogliere, elaborare ed inviare alla CDP i dati necessari per consentire, mediante report semestrale di cui allo schema allegato, il monitoraggio del Finanziamento; j) porre in essere le attivita' di gestione delle morosita' ed il recupero, anche in via coattiva, del credito derivante dal Contratto di Finanziamento anche in eventuale sede di contenzioso; k) mettere a disposizione della CDP, in qualsiasi momento, per l'esercizio di eventuali controlli, tutta la documentazione relativa al Finanziamento di cui e' in possesso. Tra il Soggetto Agente, il Soggetto Finanziatore e la CDP non sussistera' alcun obbligo di solidarieta' per l'erogazione ed il rimborso del Finanziamento. Sono fatte salve le specificita' procedurali correlate alla tipologia di finanziamento in leasing di cui all'art. 9. Art. 6. Impegni di CDP La CDP si impegna a: a) monitorare la dotazione del Fondo, comunicando periodicamente al CIPE e al Ministero le relative disponibilita' secondo le modalita' stabilite dal decreto; b) redigere i report semestrali di monitoraggio della gestione del Fondo e trasmetterli al CIPE; c) deliberare il Finanziamento Agevolato sulla base delle risultanze della Valutazione redatta dal Soggetto Finanziatore e/o dalla Societa' di Leasing, previa acquisizione della Sintesi di Valutazione e della delibera, dandone formale comunicazione al Soggetto Convenzionato, ove previsto dalla legge Agevolativa e/o al Ministero. Le delibere della CDP sono condizionate all'emanazione dei singoli decreti di concessione provvisoria da parte del Ministero. Art. 7. Impegni del Soggetto Convenzionato Il Soggetto Convenzionato, ove previsto dalla legge Agevolativa, ovvero il Ministero quando non si avvalga di un Soggetto Convenzionato, si impegna ad operare secondo le procedure ed i tempi previsti dal decreto. Art. 8. Caratteristiche del Contratto di Finanziamento Il Finanziamento sara' perfezionato con la stipula di un unico contratto che regolera' in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario che l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo. Lo schema del Contratto di Finanziamento e' allegato alla Convenzione. Il Contratto di Finanziamento, stipulato dal Soggetto Agente in nome e per conto di CDP e dell'eventuale Soggetto Finanziatore, senza vincolo di solidarieta', prevedera' una durata compreso il periodo di preammortamento non superiore a quella massima, fissata dal decreto ministeriale di concessione delle agevolazioni, con rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra la somma del residuo debito del Finanziamento Bancario e del residuo debito dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sul residuo debito del Finanziamento sia non inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra la somma degli importi del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sull'importo del Finanziamento. Le garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario nonche' l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo, in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale di ciascuno di essi. Il Finanziamento Bancario Integrativo dovra' essere perfezionato contestualmente al Contratto di Finanziamento, ed avra' durata pari al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario. L'importo del Finanziamento, del previsto apporto di capitale proprio e dell'eventuale agevolazione in conto capitale non puo' essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti di cui alla domanda di agevolazione del Soggetto Beneficiario. Art. 9. Leasing Nel caso in cui il programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazione venga realizzato, in tutto o in parte, mediante Finanziamento Leasing, il Soggetto Agente stipulera' con la Societa' di Leasing il solo Finanziamento Agevolato per la parte correlata al/ai contratto/i di leasing secondo le proporzioni e le modalita' definite nel Decreto. In caso di investimenti in leasing o di investimenti misti - con spese dirette ed in leasing - potranno sussistere una pluralita' di Finanziamenti, ciascuno proporzionale all'investimento di riferimento. La Societa' di Leasing richiedera' al Soggetto Agente i fondi relativi al Finanziamento Agevolato ad avvenuta consegna dei beni oggetto del/i contratto/i di leasing. La Societa' di Leasing si dovra' impegnare a svolgere tutti gli adempimenti connessi alla delibera, stipula e gestione dell'operazione di leasing ed in particolare a curare: la trasmissione della delibera e della Sintesi di Valutazione al Soggetto Agente; la stipula del/i contratto/i di leasing; il trasferimento all'utilizzatore del beneficio derivante dal Finanziamento Agevolato mediante riduzione dei canoni di leasing; il pagamento della rata di rimborso del Finanziamento Agevolato al Soggetto Agente in misura proporzionale all'incasso dei canoni di leasing; il recupero anche coattivo del Finanziamento Leasing. Art. 10. Tasso del Finanziamento Il tasso da applicare al Finanziamento Agevolato sara' quello stabilito con il decreto. Il tasso, da applicare al Finanziamento Bancario, ed all'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo sara' concordato liberamente tra il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Beneficiario. Analogamente per il Finanziamento Leasing, limitatamente alla parte non coperta dal Finanziamento Agevolato, il tasso da applicare sara' concordato liberamente fra la Societa' di Leasing e il Soggetto Beneficiario. Art. 11. Oneri, spese e commissioni del Finanziamento La CDP pone a carico del Soggetto Beneficiario gli oneri, le spese e le commissioni maturate per le attivita' svolte dal Soggetto Agente per conto della CDP. Pertanto tutti gli oneri, spese e commissioni derivanti dalla Convenzione relativi al Finanziamento sono a carico del Soggetto Beneficiario ed a favore del Soggetto Agente, ed in particolare quelli relativi a: 1. la stipula del Contratto di Finanziamento e la relativa acquisizione delle garanzie; 2. ciascuna erogazione; 3. la gestione annuale del Finanziamento; 4. l'incasso di ciascuna rata anche di soli interessi; 5. le modificazioni contrattuali, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che il Soggetto Agente regolera' separatamente con la CDP ed il Soggetto Finanziatore. Gli importi relativi a detti oneri spese e commissioni sono liberamente concordati tra il Soggetto Beneficiario ed il Soggetto Agente ed indicate, nei valori massimi, nella documentazione informativa prevista dalla normativa in materia di trasparenza (delibera CICR 4 marzo 2003 e Istruz. Vig. Banca d'Italia del 25 luglio 2003) e verranno pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito della CDP. Art. 12. Erogazione del Finanziamento L'erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie previste nella delibera e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL cosi' come stabilito dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni ovvero dalla normativa della legge Agevolativa, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato, e secondo le direttive del decreto. Le singole erogazioni avverranno in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario nonche' dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo. Il mancato trasferimento al Soggetto Agente dell'importo di spettanza a fronte di ogni erogazione, da parte della CDP e/o del Soggetto Finanziatore, sara' circostanza idonea a legittimare la mancata erogazione. Art. 13. Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento Sulla base dei SAL documentati, inviati dal Soggetto Convenzionato o dal Ministero, il Soggetto Agente richiedera' i fondi relativi alla quota di Finanziamento alla CDP ed al Soggetto Finanziatore, indicando la valuta con la quale dovranno essere messi a disposizione del Soggetto Agente. I fondi verranno messi a disposizione del Soggetto Agente e da quest'ultimo accreditati al Soggetto Beneficiario su un conto corrente allo stesso intestato. Il Soggetto Agente provvedera' a trasmettere semestralmente alla CDP un tabulato da cui risultino gli importi erogati nel periodo a valere sui Finanziamenti Agevolati. Art. 14. Rientro del Finanziamento Il Soggetto Agente provvedera' ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze di cui all'art. 8 le rate del Finanziamento e provvedera' a trasferire alla CDP ed al Soggetto Finanziatore le quote di competenza, secondo le indicazioni del decreto, del Finanziamento tanto in linea capitale che in linea interessi. Art. 15. Estinzione anticipata del Finanziamento Il Soggetto Beneficiario avra' la facolta' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto Beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento. Art. 16. Revoca delle agevolazioni In caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dal decreto di concessione delle agevolazioni e/o dal Contratto di Finanziamento, quest'ultimo potra' essere risolto, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento. Art. 17. Diligenza I soggetti firmatari della Convenzione garantiscono reciprocamente l'applicazione dei migliori standard di professionalita' richiesti per l'espletamento delle specifiche attivita' a carico di ciascuna delle parti. Art. 18. Azioni di recupero del Finanziamento Il Soggetto Agente procedera' al recupero del Finanziamento anche in via coattiva, fatte salve le specificita' del leasing, e provvedera' a fornire semestralmente una informativa alla CDP ed al Soggetto Finanziatore. Le spese relative a tale attivita' di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate ed a carico della CDP e del Soggetto Finanziatore in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento e verranno liquidate al Soggetto Agente semestralmente su presentazione di idonea documentazione. Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, al netto delle spese sostenute per tale recupero, saranno ripartite tra la CDP ed il Soggetto Finanziatore in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale. Eventuali transazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore. Analogamente dovranno essere preventivamente autorizzate dalla CDP le transazioni della Societa' di Leasing. Art. 19. Scritture contabili del Finanziamento Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle parti che sottoscrivono la Convenzione, dell'eventuale Soggetto Finanziatore e/o della Societa' di Leasing, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili del Soggetto Agente. Art. 20. Clausola compromissoria Ogni controversia nascente dalla Convenzione e' deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi degli articoli 808 e successivi del codice di procedura civile. Il soggetto firmatario della Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica agli altri soggetti firmatari, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Qualora gli altri soggetti firmatari, entro venti (20) giorni dalla predetta notificazione, non procedano, con le stesse formalita', alla nomina del proprio arbitro, il soggetto firmatario interessato puo' chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Presidente del Tribunale di Roma provvede alla nomina degli arbitri mancanti per il completamento del collegio arbitrale, anche nel caso in cui i soggetti firmatari siano inferiori a quattro. Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale. Art. 21. Durata e registrazione La Convenzione avra' efficacia dalla data di sottoscrizione e sara' valida fino al ....., ferma restando l'applicazione della medesima ai Finanziamenti ancora in essere alla data di scadenza e fino alla definitiva estinzione dei medesimi. Qualunque onere fiscale derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dalla sua applicazione, sara' ripartito in parti uguali fra la CDP e il Soggetto Agente. La Convenzione sara' registrata a cura del Soggetto Agente e le spese saranno a carico di CDP e del Soggetto Agente stesso in misura pari. Art. 22. Elezione di domicilio Ai fini della Convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente: il Ministero, presso la propria sede in .....; la CDP, presso la propria sede in .....; il Soggetto Agente, presso la propria sede in .....; il Soggetto Convenzionato, presso la propria sede in ...... Art. 23. Effetti La Convenzione e' redatta in ..... originali ad un unico effetto di legge. Firme
Allegati 1. Accordo CDP/Soggetto Finanziatore e/o Societa' di Leasing 2. Mandato CDP/Soggetto Agente 3. Mandato Interbancario 4. Delibera del Soggetto Finanziatore 5. Conferma Accordo 6. Conferma Mandato Interbancario 7. Sintesi di Valutazione 8. Contratto di Provvista - Finanziamento Leasing 9. Report semestrale di monitoraggio 10. Contratto di Finanziamento |
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