Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 ottobre 2005 |
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, tramite consorzio di collocamento. |
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IL DIRETTORE della Direzione II del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengono disposte dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 66.066 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037; Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Limited e UniCredit Banca Mobiliare, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: importo: 6.000 milioni di euro; decorrenza: 1° agosto 2005; scadenza: 1° febbraio 2037; tasso di interesse: 4% annuo, pagabile in due semestralita', il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito; data di regolamento: 19 ottobre 2005; dietimi d'interesse: settantanove giorni (dal 1° agosto al 19 ottobre 2005); prezzo di emissione: 101,289%; rimborso: alla pari; commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale dell'emissione. | Art. 2. L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori. | Art. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2037, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro. Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea. Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sara' pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sara' pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. | Art. 4. Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Limited e UniCredit Banca Mobiliare. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio. | Art. 5. Il giorno 19 ottobre 2005 la Banca d'Italia ricevera' dal consorzio di collocamento, tramite il sistema TARGET, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4% annuo lordo, per settantanove giorni. Il medesimo giorno 19 ottobre 2005 la Banca d'Italia provvedera' a versare i suddetti importi, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno. L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla Sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare». La predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005. | Art. 6. Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali. | Art. 7. Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa. | Art. 8. La dott.ssa Maria Cannata e l'avv. Roberto Ulissi, Dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2005 Il direttore: Cannata |
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