Gazzetta n. 247 del 2005-10-22
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 ottobre 2005
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, vini a IGT e vini spumanti, per la provincia di Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agricole ex PAGR IX
Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;
Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualita';
Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;
Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Campania con il quale l''organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio, limitatamente alla provincia di Avellino, si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti varieta' di uve: Falanghina b, Coda di Volpe B., Greco B., Fiano B., Asprinio bianco B., Forastera B., Biancolella B., Piedirosso N., Sciascinoso N., Aglianico N., Trebbiano toscano b. nonche' per i vini da tavola e per i vini a IGT;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, limitatamente alla provincia di Avellino per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Falanghina b, Coda di Volpe B., Greco B., Fiano B., Asprino bianco B., Forastera B., Biancolella B., Piedirosso N., Sciascinoso N., Aglianico N., Trebbiano toscano b. nonche' per i vini da tavola e per i vini a IGT.
2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 18 ottobre 2005
Il direttore generale: Catania