Gazzetta n. 248 del 2005-10-24
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso della popolazione della Repubblica del Pakistan in seguito al verificarsi del sisma dell'8 ottobre 2005, nonche' ad evitare maggiori danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3470).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi l'8 ottobre 2005 nella Repubblica del Pakistan;
Considerato che il predetto evento sismico ha causato la perdita di migliaia di vite umane, nonche' la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma e l'isolamento di molte parti del Paese;
Considerata la grave situazione sociale, economica e sanitaria determinatasi nel territorio della Repubblica del Pakistan, in seguito alla devastazione derivante dal sisma dell'8 ottobre;
Considerato che il Presidente della Repubblica del Pakistan ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali destinati a fronteggiare le conseguenze derivanti dell'evento sismico in questione;
Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
Considerato che la consistenza dell'evento sismico impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali delle strutture del Pakistan deputate al soccorso al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;
Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione del Pakistan, sinistrata, di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicche' si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica del Pakistan, per fronteggiare, in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale, la situazione di emergenza indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile assume tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire il soccorso della popolazione colpita, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
2. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
Art. 2.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali poste in essere sul territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, se necessario, sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2005
Il Presidente: Berlusconi