Gazzetta n. 249 del 2005-10-25
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2005, n. 216
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264;
Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, recante riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare, gli articoli 20 e 21 riguardanti il Ministero della difesa;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante, tra l'altro, la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che fissa in undici il numero massimo delle direzioni generali del Ministero della difesa, di cui all'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilendo altresi' le relative modalita' di attuazione volte ad assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Riorganizzazione dei compiti nei settori delle pensioni militari, del collocamento
al lavoro dei volontari congedati e della leva
1. E' istituita la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva. Ad essa sono trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti alla Direzione generale per il personale militare dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nonche' i compiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, e agli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.
2. Contestualmente all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegata al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio
2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione. Disposizioni per la
rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse):
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e
correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del
decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
attenendosi alle procedure e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264,
concerne «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero
della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».
- L'art. 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306
(Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni
di proroga di termini per l'esercizio di deleghe
legislative), cosi' recita: «Il termine di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato
al 31 dicembre 2005.».
- Si riportano gli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59):
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello
Stato, del territorio nazionale e delle vie di
comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale
operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni
anche multinazionali per interventi a supporto della pace;
partecipazione agli organismi internazionali ed europei
competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le
cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli
impegni operativi; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione
civile su disposizione del Governo, concorso alla
salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi
di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio
ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari
giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali
del personale militare e civile; armamenti terrestri,
navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e
servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare:
attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei
materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel
settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei
programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e
funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella
legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, nonche' nell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
di taluni settori della pubblica amministrazione),
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 186
del 2004:
«Art. 8 (Disposizioni relative al Ministero della
difesa). - 1. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" e' sostituita
dalla seguente: "undici".
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa, nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere
derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del
trattamento economico spettante al titolare dell'incarico
di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e'
compensato rendendo contestualmente indisponibili, al fine
del conferimento presso la stessa amministrazione, tre
posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In
alternativa, il predetto incarico di cui all'art. 19, comma
4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e'
conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti
delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia,
ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi
prevista dalla vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate
le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva
l'invarianza della spesa.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264:
«Art. 4.2. - I compiti di cui all'art. 29 del decreto
sono contestualmente attribuiti alle Direzioni generali del
personale.» (per «decreto» si intende il d.P.R. n. 1478 del
1965, il cui art. 29 e' riportato alla nota successiva).
- Si riporta l'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 (Riorganizzazione
degli uffici centrali del Ministero della difesa):
«Art. 19. - La Direzione generale della leva, del
reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della
mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede:
all'organizzazione e allo svolgimento delle
operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale
e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina
e nell'Aeronautica;
alla militarizzazione e alla mobilitazione civile;
alla trattazione delle materie relative al
reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego,
alla disciplina, alla documentazione caratteristica e
matricolare e al trattamento economico del personale del
Servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare
della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano
militare Ordine di Malta e del personale militare della
Croce Rossa Italiana;
alla trattazione delle pratiche relative ai militari
caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo
d'Oro;
all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi
alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza
del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440.».
Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera f), e 5,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per
l'istituzione dei servizio militare professionale):
«Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa
nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono
assicurate da:
a)- e) (omissis);
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione:
2) qualora una grave crisi internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate.».
«Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della difesa individua, con proprio decreto,
nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della
difesa, una struttura competente a svolgere attivita'
informativa, promozionale e di coordinamento al fine di
valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di
personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato
servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di
volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
perseguimento delle predette finalita' tale struttura si
avvale anche degli uffici periferici della Difesa,
acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i
predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali
competenti in materia di promozione dell'occupazione,
individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n.
469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».



Art. 2.
Riorganizzazione dei compiti nei settori
del commissariato militare e dei servizi generali
1. Sono istituite la Direzione generale di commissariato e la Direzione generale dei servizi generali con compiti, rispettivamente, di cui all'articolo 25 e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.
2. Contestualmente all'istituzione delle direzioni generali di cui al comma 1, e' soppressa la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
3. Ai fini del presente articolo, per assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, agli oneri derivanti dall'istituzione di una nuova posizione dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Ove si ricorra alla compensazione con tre posti di livello dirigenziale effettivamente coperti, il nuovo incarico puo' essere attribuito successivamente alla soppressione dei suddetti posti in organico.



Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 25 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965:
"Art. 25. - La Direzione generale di commissariato
sopraintende:
alle seguenti attivita' pertinenti ai viveri, al
vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di
casermaggio, ai foraggi, nonche' ad altri materiali di uso
ordinario determinati con decreto del Ministro:
studio e sviluppo tecnico;
costruzione, produzione, approvvigionamento,
trasformazione, distribuzione e conservazione;
manutenzione, riparazione, revisione, recupero,
alienazione;
emanazione della relativa normativa tecnica;
alla formazione, quando effettuata presso gli
organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico
e specializzato militare e civile, per le unita' operative
e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.
La Direzione generale provvede inoltre
all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle
attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza
del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440.".
"Art. 32. - La Direzione generale dei servizi generali
sopraintende:
agli affari connessi con i servizi di competenza del
Provveditorato generale dello Stato relativi agli organi
centrali;
alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri;
ai servizi poligrafici ed ai servizi generali,
determinati con decreto del Ministro, relativi al
funzionamento degli organi centrali della difesa;
agli archivi generali.
Provvede inoltre alle incombenze amministrative
relative al servizio dei trasporti ferroviari, per via
ordinaria, per via marittima e per via aerea interessanti
le forze armate, alle esigenze di manovalanza degli organi
centrali ed a quelle connesse ai trasporti.
La Direzione generale provvede infine
all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle
predette attivita', nonche' di quelli relativi alle spese
generali per gli Enti e i Corpi militari, alle spese per la
propaganda per le tre forze armate, alle spese di
rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonche' alle
spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con
l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.".
- Si riporta l'art. 15 del decreto legislativo n. 264
del 1997:
"Art. 15. - 1. E' istituita la Direzione generale del
commissariato e dei servizi generali. Ad essa sono
attribuiti i compiti di cui agli articoli 25 e 32 del
decreto.
2. Contestualmente all'istituzione della Direzione
generale di cui al comma 1, sono soppresse la Direzione
generale di commissariato e la Direzione generale dei
servizi generali.".
- Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' riportato nelle note
alle premesse.



Art. 3.
Modalita' di attuazione
1. Le strutture ordinative e le competenze delle unita' dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali di cui agli articoli 1 e 2, sono stabilite con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo n. 264
del 1997:
"Art. 17. - 1. Le strutture ordinative e le competenze
dell'ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio del Segretario
generale, degli Uffici centrali e delle Direzioni generali,
conseguenti alle modifiche previste dal presente decreto,
sono stabilite dal Ministro della difesa, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con
propri decreti da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle
norme vigenti.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono informarsi
a principi volti a realizzare obiettivi di economicita' e
di razionalizzazione delle strutture, mirando anche a
favorire l'attribuzione di compiti e funzioni
amministrative, tecniche, contabili e giuridiche al
personale civile, coerentemente con le professionalita'
possedute.
3. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al
comma 1 continuano ad applicarsi le normative vigenti.".