Gazzetta n. 249 del 2005-10-25
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217
Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Istituzione dei ruoli

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative:
a) ruolo dei vigili del fuoco;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riportano gli articoli 1, 2 e 6 della legge
30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la
disciplina in materia di rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 1 (Regime di diritto pubblico del rapporto di
impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. All'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.».
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei
contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di
impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo
trattamento economico, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di
negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso
pubblico», con la previsione nel suo ambito di due
procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato
nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali
del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la
laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e
l'altro per il restante personale, distinti anche con
riferimento alla partecipazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative, diretti a disciplinare
determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun
procedimento, le delegazioni trattanti sono composte:
quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione
pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro
dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze,
o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rispettivamente rappresentative a livello
nazionale, individuate con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di
cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che
conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte
dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti
di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal
raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla
disciplina del procedimento negoziale relativo al personale
attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei
profili professionali del settore operativo richiedenti, ai
fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali
titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
accessorio; il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine
rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo
di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la
reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il
patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita'
socio-assistenziali del personale; gli istituti e le
materie di partecipazione sindacale e le procedure di
raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e
i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la
struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi
livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di
partecipazione sindacale si applicano comunque gli
articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto
del procedimento negoziale riguardante il restante
personale le predette materie, nonche' le seguenti altre:
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i
criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero
e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle
turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro
straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le
linee di indirizzo di impiego del personale in attivita'
atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in
relazione alle esigenze operative, funzionali,
tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a
rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in
aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge
10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di
settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli,
qualifiche, aree funzionali e profili professionali
esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche,
anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi,
apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso di lauree specialistiche e di
eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo'
riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le
funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i
requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di
avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate
modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate
principalmente su qualificate esperienze professionali, sui
titoli di studio e sui percorsi di formazione e
qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui
alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del
ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche
dirigenziali e nei profili professionali del settore
operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea
specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei
requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla
dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle
quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai
soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni
connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione
di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e
abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno,
degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale
delle qualifiche dirigenziali, ferma restando
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli
incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla
capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica
rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle
funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali
possa essere temporaneamente collocato, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze
di servizio, in posizione di disponibilita' anche per
incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando
comunque la possibilita' per l'amministrazione di
provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per
i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o
piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1
e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni
legislative abrogate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di
decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi
i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza
del parere.
3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate
disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure
stabiliti dal presente articolo.».
«Art. 6 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'attuazione
dell'art. 2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per
l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di
12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. Per l'attuazione dell'art. 3 e' autorizzata la spesa
di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a
decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per
l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 31 marzo 2005,
n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005, n. 89 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 8 (Ulteriori risorse per l'esercizio della delega
in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Le somme stanziate al
comma 1, dell'art. 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252,
sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2005.».



Art. 2.
Funzioni di polizia giudiziaria

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Art. 3.
Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il ruolo dei vigili del fuoco e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco qualificato;
c) vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco coordinatore.
Art. 4.
Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco

1. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilita' tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attivita' di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; puo', altresi', in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.
2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attivita' operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.
Art. 5.
Nomina a vigile del fuoco

1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.



Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 3, comma 6, della 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - 1.-5. (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e
sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al
Corpo forestale dello Stato):
«Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria.».
- Si riporta l'art. 18, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331):
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma i non operano
nei confronti del personale ammesso alle successive
rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati,
mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per
l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. «A
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei
regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'art.
3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537].
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei
volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
di polizia municipale e provinciale, attraverso la
previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, disciplina la riserva di posti da
devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e
ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
civili del personale non dirigente del Ministero della
difesa.
6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata
di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i
provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli
istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti
riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni,
aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della
difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale
nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il
prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente
articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
al presente comma non si cumula con quella prevista dal
comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le
assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni
indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei.».
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 609 (Disposizioni urgenti concernenti
l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di
razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto):
«Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici). -
1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico
e' aumentato di 495 unita', ripartite nei profili
professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte
integrante del presente decreto.
2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo
professionale di vigile del fuoco conseguenti
all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono
disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante
utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a
588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno
20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine,
detta graduatoria avra' validita' triennale.
3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel
profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le
riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici
concorsi per la copertura dei posti che si rendono
disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi
dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari
complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i
vigili volontari in servizio presso gli appositi
distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del
personale volontario che alla data del bando abbiano
prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al
profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie
dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate,
ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di
detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate
congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
4. Per garantire l'organizzazione dei servizi,
l'amministrazione puo' disporre procedure di mobilita' in
deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il
personale di nuova assunzione dall'art. 43 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
5. Per assicurare la continuita' del reclutamento nei
ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato
a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che
si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun
bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo'
essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino
all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati
del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre
anni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
viene emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul
«reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco», in attuazione dell'art. 13 della legge 8 dicembre
1970, n. 996.
7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco possono essere destinati allo
svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo
nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64):
«Art. 13 (Inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province
autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono
stipulare convenzioni con associazioni di imprese private,
con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con
altri enti senza finalita' di lucro, al fine di favorire il
collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto
il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente
prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, e' valutato
nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso
valore del servizio prestato presso enti pubblici.
3. Le universita' degli studi possono riconoscere
crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di
studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate
nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum
degli studi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi
relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici
mesi il servizio civile nelle attivita' istituzionali di
detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i
requisiti di ammissione previsti da ciascuna
Amministrazione.
5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio
civile comporta la decadenza dai benefici previsti dal
presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta
interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di
forza maggiore per causa di servizio ed il servizio
prestato sia pari ad almeno sei mesi.».



Art. 6.
Corso di formazione per allievi vigili del fuoco

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola. esprime il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.
4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.
5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonche' i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita'.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 7.
Dimissioni dal corso

1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino l'esame teoricopratico al termine del periodo di formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneita' psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Art. 8.
Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco e' computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
Art. 9.
Attribuzione di uno scatto convenzionale
ai vigili del fuoco coordinatori

1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di seguito denominato: «testo unico».
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Nota all'art. 9:
- Si riporta l'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale):
«Art. 15. - 1. Non possono essere candidati alle
elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e
consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, amministratore e componente degli organi comunque
denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e
componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale.».
- Si riportano gli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato):
«Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.»
«Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti
dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la
promozione.
Se il Consiglio di amministrazione delibera che
l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno
dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo
designa per la promozione, indicando il posto che deve
occupare in graduatoria.
La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle
promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti
piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe
potuto essere sottoposto il Consiglio d'amministrazione
deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi
scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere promosso. La data di decorrenza della promozione e'
quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio
del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta
conferire la promozione.».



Art. 10.
Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) capo squadra;
b) capo squadra esperto;
c) capo reparto;
d) capo reparto esperto.
Art. 11.
Funzioni del personale appartenente al ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto

1. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attivita' di soccorso, svolge le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; e' responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalita' superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonche' l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attivita' di addestramento; partecipa all'attivita' di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.
2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilita' dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attivita' operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto g1i appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attivita' di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilita' operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unita' operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attivita' di addestramento; partecipano all'attivita' di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e, nel corso dell'attivita' operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.
4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, puo' essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.
Art. 12.
Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nel criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 13.
Dimissioni dai corsi

1. E' dimesso dai corsi di formazione di cui all'articolo 12, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto.
Art. 14.
Promozione a capo squadra esperto

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 15.
Attribuzione di uno scatto convenzionale
ai capi squadra esperti

1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 16.
Promozione a capo reparto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.
8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.



Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 17.
Promozione a capo reparto esperto

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 18.
Attribuzione di uno scatto convenzionale
ai capi reparto esperti

1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 19.
Articolazione del ruolo degli ispettori
e dei sostituti direttori antincendi

1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore antincendi;
b) ispettore antincendi;
c) ispettore antincendi esperto;
d) sostituto direttore antincendi;
e) sostituto direttore antincendi capo.
Art. 20.
Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attivita' a rilevanza interna; in relazione alle professionalita' possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali e' previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unita' alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attivita' di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalita'; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalita'; realizzano progetti di fattibilita' e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attivita' tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attivita' tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo puo' essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.
2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilita' e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attivita' tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attivita'; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attivita' di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalita' funzionalmente sottordinate.
Art. 21.
Nomina a vice ispettore antincendi

1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).
2. E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 5.



Art. 22. Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti
di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.
1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.



Note all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 3, comma 6 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 10 febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 23.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso
pubblico: partecipazione al corso di formazione

1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i programmi, le modalita' di svolgimento e la durata del corso di formazione, le modalita' di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Nota all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 24.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso
pubblico: dimissione ed espulsione dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.
2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 25.
Nomina a vice ispettore antincendi per concorso
interno: partecipazione al corso di formazione

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5.
2. Il corso di cui al comma 1 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.
Art. 26.
Promozione a ispettore antincendi

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 27.
Promozione a ispettore antincendi esperto

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 28.
Attribuzione di uno scatto convenzionale
agli ispettori antincendi esperti

1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 28:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 29.
Promozione a sostituto direttore antincendi

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Nota all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 30.
Promozione a sostituto direttore antincendi capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 31.
Sostituto direttore antincendi capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori antincendi capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».
2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale e le funzioni gia' specificate all'articolo 20, collaborano direttamente con i primi dirigenti. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di un distretto e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolari rilevanza. In caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato.
3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b)
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 32.
Conferimento delle promozioni per merito straordinario

1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumita' delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attivita' di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacita' professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se piu' favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
Art. 33.
Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'approvazione del Ministro.
4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se piu' favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.
Art. 34.
Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico".
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 35.
Delegazioni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.
Art. 36.
Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
e) i criteri per la mobilita' a domanda;
f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
g) la reperibilita';
h) il congedo ordinario e straordinario;
i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
l) i permessi brevi per esigenze personali;
m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale;
o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, puo' prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
Art. 37.
Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattattive si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino piu' del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto l978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.



Note all'art. 37:
- Si riporta l'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di
entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al
metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il
Governo presenta alle Camere:
a) entro il 30 giugno il documento di programmazione
economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle
regioni;
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di
approvazione del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge
finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresi',
trasmessi alle regioni;
c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica.
2. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il
proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del
comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del
medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al
Governo ed al Parlamento.».
- Si riporta l'art. 47, commi 6 e 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«6. Se la certificazione della Corte dei conti non e'
positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il
Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative
necessarie per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora
non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le
iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione
espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni
caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale
riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione
dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve
concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo,
decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di
sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo,
salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.».



Art. 38.
Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 39.
Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:
a) ruolo dei direttivi;
b) ruolo dei dirigenti.
2. Il ruolo dei direttivi e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) direttore;
c) direttore-vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riconosciuta, altresi', una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 40.
Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita' di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessita' e alla specifica competenza tecnica; svolgono attivita' di studio e di ricerca o anche attivita' ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilita', verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.
4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresi', attivita' dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potesta' di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresi', ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.



Note all'art. 40:
- Si riporta l'art. 24 della legge 27 dicembre 1941, n.
1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi
antincendi):
«Art. 24. - Il servizio di estinzione incendi e dei
soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti
in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo
necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la
responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.
I comandanti delle Forze armate e di polizia,
eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per
mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita'
delle disposizioni di carattere tecnico impartire dallo
stesso comandante.».
- Si riporta l'art. 12 della legge 13 maggio 1961, n.
469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e
trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
«Art. 12. - I comandi provinciali:
a) hanno la diretta responsabilita' della
organizzazione dei servizi antincendi e dei concorsi
tecnici in genere della rispettiva provincia;
b) rispondono del funzionamento del Comando
provinciale cui sono preposti e della disciplina del
dipendente personale;
c) adottano i provvedimenti disciplinari loro
deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati,
alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle
norme stabilite dall'apposito regolamento
amministrativo-contabile;
e) dispongono le visite ed i controlli ai locali
adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della
concessione della licenza di esercizio da parte delle
autorita' competenti nonche' le visite ed i controlli ai
locali adibiti a pubblici spettacoli;
f) provvedono al controllo periodico sullo stato di
manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti
aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi,
nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in
materia di prevenzione degli incendi;
g) fanno parte, come membri di diritto delle
Commissioni edilizie comunali;
h) formulano al Ministero dell'interno proposte per
la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
i) propongono al Ministero dell'interno quali
stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere
servizi propri di prevenzione e di estinzione degli
incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su
detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il
normale funzionamento;
l) curano la preparazione tecnica delle squadre
antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di
un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli
incendi.».



Art. 41.
Accesso al ruolo dei direttivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E 'ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.



Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 3, comma 6 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 1996 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 42.
Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei direttivi

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.
3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale.
4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.



Nota all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 43.
Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attivita' previste per il periodo del corso per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.
2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.
5. Salvo che si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.
Art. 44.
Promozione a direttore-vicedirigente

1. La promozione a direttore-vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 45.
Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.



Nota all'art. 45:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nelle note all'art. 5.



Art. 46.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 47.
Percorso di carriera

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore e' ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.
Art. 48.
Nomina a dirgente generale

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico.
2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione del consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.
3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.
Art. 49.
Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Art. 50.
Istituzione e articolazione dei ruoli professionali
dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:
a) ruolo dei direttivi medici;
b) ruolo dei dirigenti medici.
2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:
a) vice direttore medico;
b) direttore medico;
c) direttore medico-vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente medico;
b) dirigente superiore medico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 51.
Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:
a) provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale;
b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, puo' essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;
d) svolge attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresi' le attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonche' alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che e' gia' in possesso dell'abilitazione stessa;
f) rilascia certificazioni di idoneita' psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
i) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attivita' didattica nel settore di competenza;
l) sovrintende all'attivita', svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;
m) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;
o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del personale anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.
2. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attivita' affidata in convenzione.



Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'art. 6, lettera z), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale):
«Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) - v) (omissis);
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate
ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario
delle condizioni del personale dipendente.».
- Si riporta l'art. 23 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva
93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva
97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva
99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro):
«Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta
dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche', per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali delle regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del
lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', sentita la Commissione consultiva permanente,
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche'
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.».
- Si riporta la Tabella A allegata alla legge
23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi
negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
«Tabella A
CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI

I Classe:
1) Roma-Fiumicino;
2) Milano-Malpensa (Varese).
II Classe:
1) Catania Fontanarossa;
2) Genova;
3) Milano-Linate;
4) Roma-Ciampino;
5) Palermo-Punta Raisi;
6) Torino;
7) Venezia;
8) Ancona-Falconara.
III Classe:
1) Alghero;
2) Bari-Palese;
3) Bologna-Borgopanigale;
4) Brescia-Montichiari;
5) Brindisi;
6) Cagliari-Elmas;
7) Lametia Terme;
8) Olbia-Costa Smeralda;
9) Orio al Serio;
10) Napoli;
11) Pescara;
12) Pisa;
13) Reggio Calabria;
14) Rimini;
15) Ronchi dei Legionari;
16) Verona.
IV Classe:
1) Firenze Peretola;
2) Forli';
3) Trapani.
V Classe:
1) Crotone;
2) Lampedusa;
3) Pantelleria;
4) Treviso;
5) Taranto-Grottaglie;
6) Savona-Villanova d'Albenga».
- Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per
la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate
ordinari):
«Art. 6 (Commissione). - 1. La diagnosi dell'infermita'
o lesione, comprensiva possibilmente anche
dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento
della conoscibilita' della patologia, e delle conseguenze
sull'integrita' fisica, psichica o sensoriale, e
sull'idoneita' al servizio, e' effettuata dalla Commissione
territorialmente competente in relazione all'ufficio di
ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente
e' pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente
del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che
risiedono all'estero la visita e' effettuata, per delega
della Commissione, da un collegio di due medici nominati
dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico
fiduciario dell'autorita' stessa.
2. La Commissione e' composta di tre ufficiali medici,
di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di
presidente il direttore dell'lEnte sanitario militare o
l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro
assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado
o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su
infermita' o lesioni di militari appartenenti a forze
armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche
ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali medici,
di cui uno con funzioni di presidente identificato con le
modalita' indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o
funzionario medico della forza annata, corpo o
amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla
complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere
la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un
medico specialista.
5. L'interessato puo' essere assistito durante la
visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di
fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il
tramite di almeno un componente e redige processo verbale,
firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le
generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei
componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilita' o
stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonche'
l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di
idoneita' al servizio od altre forme di inabilita', le
eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato
dall'interessato, i motivi di dissenso del componente
eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
specialista.
7. Il verbale e' trasmesso all'Amministrazione
competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita.
In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di
certificazione medica ai sensi dell'art. 8, comma 1, il
verbale e' inviato direttamente al Comitato dalla
Commissione, che provvede a dare comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da
HIV o di AIDS, il Presidente della Commissione interpella
l'interessato per il consenso, da sottoscrivere
specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione
del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie
disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione
dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la
conoscibilita'.
9. La data di effettuazione della visita e' comunicata
al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In
caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo,
del medico designato dal dipendente alla visita, e'
convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta
giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla
visita, la Commissione convoca il dipendente per una nuova
visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente
alla visita, la Commissione redige processo verbale e
restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di
quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di
comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente,
puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare da
parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
difesa, dell'interno e della salute, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per
l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento
sanitario di cui all'art. 9 ed e' approvato il modello di
verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di
accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di
svolgimento dei lavori.».
- Si riportano gli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo
1926, n. 416 (Nuove disposizioni sulle procedure da
seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite,
lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle
amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello
Stato):
«Art. 5. - Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8,
nel termine di novanta giorni dall'avvenuta partecipazione
il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla
competente Direzione di sanita' militare territoriale. In
tal caso la pratica viene deferita all'esame di una
Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanita' militare territoriale, il
quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del
presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo
o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.».
«Art. 11. - Alle dipendenze del Ministero della difesa
e' istituito un collegio medico-legale, articolato in sei
sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e
in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti
attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il
seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente
effettivo, presidente;
b) un generale medico in servizio permanente
effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa
da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di
cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro
della sezione staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici
dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello
medico, un generale o un colonnello medico del Corpo
sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei
sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici
dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della
Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario
aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari
medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni
di membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici
dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della
Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo
sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o
funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con
funzione di membri aggiunti delle sezioni.
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra
liberi docenti o specializzati in una branca
medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o
contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di
presidente di sezione sono affidate a maggior generali o
contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli
o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo
restando il numero complessivo degli ufficiali medici di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere
e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali
medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di
radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di
elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di
otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed
f) del primo comma possono appartenere oltre che al
servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche
se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'art. 3
della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli
ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle
Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre
categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle
lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili
convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in
una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in
medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio e' fatta con
decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla
Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale puo'
richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza
diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra
specialisti civili che siano titolari o liberi docenti
universitari.
Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di
presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna
giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro
intervento.
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei
gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno
l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo
di sessanta elementi.
Secondo le esigenze il personale assegnato dovra'
comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio
analisi, di elettrofonocardiografia e di
elettroencefalografia, nonche' dattilografi, impiegati
civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione
delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli
anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il
pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo.».
- Si riporta l'art. 1-ter del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 maggio 2005, n. 89:
«Art. 1-ter (Commissioni sanitarie). - 1. Al fine di un
piu' razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione
della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni
con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di
servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di
apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento,
nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in
cui e' prevista la collegialita' del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni, nonche' le disposizioni di adeguamento
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti
delle amministrazioni interessate sono determinate con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
interessati.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma
2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092 reca: «Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato».



Art. 52.
Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici e' preposto agli uffici sanitari nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli uffici a cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore medico-vicedirigente partecipano all'attivita' dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Art. 53.
Accesso al ruolo dei direttivi medici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.



Note all'art. 53:
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 54.
Periodo di prova e nomina a vice direttore medico

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo 1'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 55.
Promozione a direttore medico

1. La promozione a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 56.
Promozione a direttore medico-vicedirigente

1. La promozione a direttore medico-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 57.
Nomina a primo dirigente medico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale, Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.



Nota all'art. 57:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 58.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 59.
Istituzione e articolazione dei ruoli professionali
dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:
a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.
2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:
a) vice direttore ginnico-sportivo;
b) direttore ginnico-sportivo;
c) direttore ginnico-sportivo-vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente ginnico-sportivo;
b) dirigente superiore ginnico-sportivo.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 60.
Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni:
a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore di propria competenza, all'accertamento dell'idoneita' al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attivita' agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;
c) sovrintende, coordina e controlla l'attivita' dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attivita' sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo;
d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attivita' didattica e addestrativa nel settore di competenza;
e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.
Art. 61.
Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi e' preposto, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicedirigente partecipano all'attivita' dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Art. 62.
Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.



Note all'art. 62:
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (per l'argomento, si veda nelle note
all'art. 5), si veda nelle note all'art. 53.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 63.
Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 64.
Promozione a direttore ginnico-sportivo

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 65.
Promozione a direttore ginnico-sportivo - vicedirigente

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 66.
Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.



Nota all'art. 66:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 67.
Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 68.
Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma.



Nota all'art. 68:
- Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».



Art. 69.
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico e' determinata la durata dello stesso, che e' correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non puo' eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non puo' avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.
5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilita' e il comando e il collocamento fuori ruolo.
Art. 70.
Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente.
4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi e' redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:
a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;
b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione e' redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.
5. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione.
6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.
7. Il giudizio valutativo finale e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
9. L'esito della valutazione e' tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.



Nota all'art. 70:
- Si riporta l'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
«Art. 53 (Impossibilita' di compilazione del rapporto
informativo. Compilazione del rapporto per il personale
comandato e fori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non
sia stata possibile la compilazione del rapporto
informativo da parte degli organi competenti, il giudizio
complessivo e' formulato dal Consiglio di amministrazione,
valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla
fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di
comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello
Stato e' compilato dagli organi di questa.
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate
posizioni sia di durata inferiore all'anno,
l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del
rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio
forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha
prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni
diverse da quelle statali, il rapporto informativo e'
compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo
conto anche degli elementi di giudizio forniti
dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta
servizio.
In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta
ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene
l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».



Art. 71.
Norme relative agli scrutini di promozione

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 70; il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneita' alla promozione, che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del punteggio complessivo massimo previsto.
2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.
3. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.



Note all'art. 71:
- Si riporta l'art. 58, comma 1 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 58 (Cause ostative alla candidatura). - 1. Non
possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della provincia,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente
degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646.».
- Per l'argomento dell'art. 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 72.
Commissione per la progressione in carriera

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1.
Art. 73.
Verifica dei risultati e responsabilita' dirigenziale

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, e' effettuata sulla base delle modalita' e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, puo' essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e' adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.
3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».



Note all'art. 73:
- Si riporta l'art. 20 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 20 (Verifica dei risultati). - 1. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per
i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti
preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I
termini e le modalita' di attuazione del procedimento di
verifica dei risultati da parte del Ministro competente e
del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente
con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica adottato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero fino alla data di entrata in vigore di
tale decreto, provvedimenti dei singoli ministeri
interessati.».
- Si riporta l'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (per l'argomento si veda nella nota all'art.
40), come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.
2. (Abrogato).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».



Art. 74.
Collocamento in disponibilita'

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50, comma 3, e 59, comma 3, sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita'.
Art. 75.
Collocamento in disponibilita' a domanda

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilita' ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purche' abbiano raggiunto una eta' anagrafica di non meno di un anno e di non piu' di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.
2. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.



Nota all'art. 75:
- L'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302, S.O., reca: «Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time».



Art. 76.
Trattamento economico

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonche' in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilita' esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonche' le maggiori attivita' effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla specificita' dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.



Nota all'art. 76:
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2004, n. 87 (Disposizioni urgenti concernenti il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
carriera prefettizia, nonche' in materia di accise sui
tabacchi lavorati):
«Art. 1 (Riconoscimento indennita' speciale). - Per il
personale del settore operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, addetto alle attivita' di soccorso ed
inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla
normativa vigente, con esclusione del personale di cui
all'art. 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e per il personale dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco il contratto collettivo nazionale
definisce una speciale indennita' che tenga conto
dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei
relativi compiti. A tale fine e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, di cui
una quota pari a euro 138.657 annui da destinare
all'indennita' speciale per il personale dirigente.».



Art. 77.
Retribuzione di rischio e di posizione

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilita' esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilita' connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto.
3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale.
Art. 78.
Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestivita' e dell'efficienza del lavoro svolto, nonche' delle maggiori attivita' effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 79.
Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente e' attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.
5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 79:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo dell'art. 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note
all'art. 9.



Art. 80.
Ambito di applicazione

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico".
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.



Nota all'art. 80:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».



Art. 81.
Delegazoni negoziali

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
Art. 82.
Materie di negoziazione

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;
e) il congedo ordinario e straordinario;
f) la reperibilita';
g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale;
m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, puo' prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
Art. 83.
Procedura di negoziazione

1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino piu' del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, e' trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.



Nota all'art. 83:
- Per il testo dell'art. 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, si veda nelle note all'art. 37.



Art. 84.
Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 85.
Istituzione dei ruoli

1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attivita' tecniche, amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
a) ruolo degli operatori;
b) ruolo degli assistenti;
c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 86.
Articolazione del ruolo degli operatori

1. Il ruolo degli operatori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) operatore;
b) operatore tecnico;
c) operatore professionale;
d) operatore esperto.
2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende piu' attivita' fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attivita' si provvede con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 87.
Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacita' di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalita' della struttura o dell'ufficio cui e' addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione.
Art. 88.
Accesso al ruolo degli operatori

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attivita';
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.
4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.
6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.



Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 18, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 89.
Promozioni alle qualifiche superiori

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 90.
Articolazione del ruolo degli assistenti

1. Il ruolo degli assistenti e' articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) assistente;
b) assistente capo.
2. In. relazione alla diversita' delle mansioni previste, le qualifiche di assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di assistente amministrativo-contabile, assistente amministrativo-contabile capo, assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 91.
Mansioni del personale appartente al ruolo degli assistenti

1. ll personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e assistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego attivita' di coordinamento e controllo di unita' operative di livello inferiore; svolge anche attivita' di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalita' superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalita' superiori; svolge attivita' di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' su prodotti e sistemi; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
Art. 92.
Immissione nel ruolo degli assistenti

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.



Nota all'art. 92:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 93.
Promozione ad assistente capo

1. La promozione alla qualifica di assistente capo e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 94.
Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 94:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 95.
Articolazione del ruolo dei collaboratori
e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e' articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice collaboratore amministrativo-contabile;
b) collaboratore amministrativo-contabile;
c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;
d) sostituto direttore amministrativo-contabile;
e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.
Art. 96.
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attivita' amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalita' superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.
2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonche' responsabilita' di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di piu' strutture, sotto la responsabilita' del dirigente o di un suo delegato, nonche', in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.
Art. 97.
Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori amministrativo-contabili

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Note all'art. 97:
- Per il testo dell'art. 18, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 98.
Requisiti per la nomina a vice collaboratore
amministrativo-contabile

1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.



Note all'art. 98:
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 99.
Periodo di prova e nomina a vice collaboratore
amministrativo-contabile

1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 100.
Promozione a collaboratore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 101.
Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 102.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori
amministrativo-contabili esperti

1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto, dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 102:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 103.
Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Nota all'art. 103:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 104.
Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 105.
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».
2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto gia' specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolari rilevanza.
3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.
Capo V

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
tecnico-infomatici



Note all'art. 105:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 106.
Articolazione del ruolo dei collaboratori
e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice collaboratore tecnico-informatico;
b) collaboratore tecnico-informatico;
c) collaboratore tecnico-informatico esperto;
d) sostituto direttore tecnico-informatico;
e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.
Art. 107.
Funzioni del personale appartenente al ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attivita' di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attivita' di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalita' e l'esecuzione.
2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonche' responsabilita' di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere attribuiti il coordinamento di piu' strutture, sotto la responsabilita' del dirigente o di un suo delegato, nonche', in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.
Art. 108.
Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Note all'art. 108:
- Per il testo dell'art. 18, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 109.
Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.



Note all'art. 109:
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 110.
Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico

1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.
3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 111.
Promozione a collaboratore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 112.
Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 113.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori
tecnico-informatici esperti

1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 113:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 114.
Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Nota all'art. 114:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 115.
Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo e' conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 116.
Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto»

1. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».
2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresi' attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche' ulteriori funzioni di particolare rilevanza.
3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 116:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 117.
Articolazione del ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori

1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore;
b) funzionario amministrativo-contabile direttore;
c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.
Art. 118.
Funzioni del personale appartenente al ruolo
dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilita' organizzative; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attivita' di studio e di ricerca, attivita' istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attivita' di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attivita' dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessita', autonomia e responsabilita'; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresi', gestisce, coordina e controlla l'attivita' amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e puo' essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.
Art. 119.
Accesso al ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio l997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.



Note all'art. 119:
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 53.



Art. 120.
Periodo di prova e nomina a funzionario
amministrativo-contabile vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vicedirettori in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile vicedirettore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei funzionari amministrativocontabili vicedirettori alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 121.
Promozione alla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili vicedirettori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 122.
Promozione alla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Nota all'art. 122:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 123.
Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari
amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti

1. Ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 123:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 124.
Articolazione del ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori

1. Il ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e' articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) funzionario tecnico-informatico vice direttore;
b) funzionario tecnico-informatico direttore;
c) funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.
Art. 125.
Funzioni del personale appartenente al ruolo
dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori svolge, nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta, attivita' di elevata responsabilita' in materie tecniche e informatiche; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalita' inferiori; svolge attivita' di ricerca, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi generali, esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative; svolge attivita' di stadio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' ripartita la struttura presso la quale e' assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di procedure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attivita' di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresi', gestisce, coordina e controlla l'attivita' di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e puo' essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.
Art. 126.
Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
5, Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.



Note all'art. 126:
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 53.



Art. 127.
Periodo di prova e nomina a funzionario
tecnico-informatico vice direttore

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalita' di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.
3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 128.
Promozione alla qualifica di funzionario
tecnico-informatico direttore

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari vice direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 129.
Promozione alla qualifica di funzionario
tecnico-informatico direttore-vicedirigente

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari tecnico-informatici direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Nota all'art. 129:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 130.
Attribuzione di uno scatto convenzionale
ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti

1. Ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.
4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174.



Note all'art. 130:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b),
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 9.



Art. 131.
Norma di rinvio

1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.
Art. 132.
Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'accesso al Corpo nazionale di vigili del fuoco avviene con le seguenti modalita':
a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.
2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalita' diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare e' escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni alta disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.



Note all'art. 132:
- Si riporta l'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e
l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili e'
previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono
sospesi per la durata dei programmi contenuti nella
relativa richiesta di intervento, in proporzione
all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il
singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi
inoltre per la durata della procedura di mobilita'
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in
cui la procedura si concluda con almeno cinque
licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di
precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1,
della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge
29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n.
29.».
- Si riporta l'art. 75, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma
1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395).
«Art. 75 (Utilizzazione del personale invalido). -
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,
giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute,
anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria entro trenta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di
servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito
nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di
servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato
un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non
comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto,
puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne
consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi'
utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
e previdenziali in favore del personale anche per le
esigenze dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente
articolo compete alle commissioni mediche previste dagli
articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire
indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale,
tenendo conto dell'infermita' accertata.».
- Si riporta l'art. 23-bis del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo
forestale dello Stato):
«Art. 23-bis (Utilizzazione del personale non idoneo o
con quindici anni di servizio). - 1. Il personale dei ruoli
degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato
assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o
meno da causa di servizio, sempreche' l'inidoneita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego, puo', a domanda,
essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti
del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni
dello Stato.
2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo
forestale dello Stato, purche' abbiano compiuto quindici
anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti
nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli
dei periti, dei revisori, degli operatori e dei
collaboratori del Corpo forestale dello Stato.
3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il passaggio del
personale di cui al comma 1, in analogia con quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339, nonche' del personale di cui al
comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12
della legge 18 febbraio 1963, n. 301.».
- Si riportano gli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551
(Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della legge
1° aprile 1981, n. 121):
«Art. 1. - Il personale dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei
funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo
della polizia femminile puo' chiedere di passare nei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, o di altre
amministrazioni dello Stato.
Il personale di cui al comma precedente e' inquadrato
in soprannumero - riassorbibile con la cessazione dal
servizio per qualsiasi causa - mantenendo la qualifica
funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di
provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di
cui all'art. 36 del legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche'
l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita'
complessiva maturata e la posizione economica acquisita.
Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo
di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello
in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio,
l'eccedenza e' attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi
convenzionali di stipendio.».
«Art. 2. - L'accesso alla qualifica funzionale di
livello superiore e la progressione nelle qualifiche
dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente
avviene in soprannumero in conformita' alle norme vigenti
per i ruoli delle amministrazioni riceventi.
Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi
del precedente comma sono determinati, di volta in volta,
in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti
disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da
conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni
riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
Ove non sia possibile assegnare almeno una unita' per
gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale
frazione e' arrotondata per eccesso all'unita'.».
- Si riportano gli articoli 1, 2, 3, e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
(Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei
servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello
Stato):
«Art. 1. - Il personale dei ruoli della Polizia di
Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato
assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche
dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di
Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica
all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.».
«Art. 2. - Il personale dei ruoli della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato
un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, che non
comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo'
essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di
servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli della Polizia di Stato, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica
all'interessato del giudizio di inidoneita'.».
«Art. 3. - Salvo quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, numero 738, il
personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidita',
dipendente da causa di servizio, che non comporti
l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a
domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche
di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre
amministrazioni dello Stato, sempreche' la infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
La domanda deve essere presentata al Dipartimento della
pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica
all'interessato del giudizio di inidoneita'.».
Art. 11. - Per la progressione di carriera del
personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato
ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551.».
- La rubrica della legge 27 dicembre 1973, n. 850 e' la
seguente: «Aumento degli organici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco».



Art. 133.
Comando e collocamento fuori ruolo

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, puo' essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non piu' di cinque unita' di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.
2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non puo' avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.
3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonche' le relative disposizioni di attuazione.



Nota all'art. 133:
- Si riportano gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
«Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). -
L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via
eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri
competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto
dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro
per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
generale si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal
successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche
temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando.».
«Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico
della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e'
ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di
promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla
qualifica intermedia della carriera superiore in base alle
normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra
amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
detto personale va a prestare servizio. L'ente e',
altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui
il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e
delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla
legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di
comando e' computato agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato,
nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione
cui l'impiegato appartiene organicamente.».
«Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il
collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il
disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo
dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali
dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto
nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'impiegato.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con
qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
fuori ruolo, sono determinati col regolamento.».
«Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori
ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la
promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in
organico andando ad occupare, secondo l'ordine della
graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la
promozione o con la nomina permanga la possibilita' di
collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di
nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche
nella nuova qualifica.».



Art. 134.
Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo
per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative piu' favorevoli vigenti per il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non puo' procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneita' psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneita', compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilita' delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente di transitare nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, e' collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento puo' valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermita' riconosciuta per causa di servizio.
5. Il personale transitato nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, puo' essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilita' della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente e' riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneita' psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.



Nota all'art. 134:
- Si riporta l'art. 12 della legge 5 dicembre 1988, n.
521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 12 (Accertamento della permanenza del requisito
dell'idoneita' psico-fisica). - 1. L'accertamento del
possesso del requisito dell'incondizionata idoneita'
psico-fisica e' presupposto per la riassunzione del
servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi
motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre
mesi continuativi.
2. L'idoneita' psico-fisica per il mutamento di
mansioni del personale divenuto inabile ai servizi
d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere
presso gli ospedali militari, puo' essere accertata da
un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del
servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e composta da almeno due medici.
3. L'assenza ingiustificata alla visita medica,
tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata
idoneita' psico-fisica per la riassunzione del servizio,
ovvero della permanente inabilita' psico-fisica al
servizio, comporta la decadenza dall'impiego.
4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la
lettera c), del primo comma, dell'art. 127 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto dei Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».



Art. 135.
Riammissione in servizio

1. Il personale il cui rapporto di impiegato sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute puo' richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente e' ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianita' nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
2. La facolta' di cui al comma 1 e' data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.
3. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' al positivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.
4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.
Art. 136.
Cause di cessazione dal servizio e limiti di eta'
per il collocamento a riposo

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal testo unico, nonche' dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. I limiti di eta' per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonche' dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.



Note all'art. 136:
- Per la rubrica del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda nelle note
all'art. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, reca: «Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato».
- Si riporta l'art. 11 della legge 27 dicembre 1973, n.
850 (Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco) come sostituito dall'art. 14 del decreto-legge
4 agosto 1987, n. 325, convertito con modificazioni dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 402:
«Art. 11. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco cessa dal servizio ed e' collocato a
riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a
quello del raggiungimento dei seguenti limiti di eta':
a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari,
ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;
b) personale delle carriere dei capi reparti e dei
capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.
Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le
norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.
2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di
quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto
e le norme previste dall'art. 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».
- Si riportano gli articoli 2 e 7, comma 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, (Attuazione delle
deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335):
«Art. 2 (Limiti di eta' per la cessazione dal
servizio). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal
servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati,
qualora inferiori, al sessantesimo anno di eta'.
2. Fermi restando il limite di 60 anni per la
cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei
ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi
dell'Esercito, del Corpo di Stato Maggiore della Marina e
del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento
del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due
anni in soprannumero agli organici del grado ed in
eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
disposizione dell'Amministrazione della difesa per
l'impiego in incarichi prevalentemente di natura
tecnico-amministrativa.».
«Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima
applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal
servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati
al 57° anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al 58°
anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli
anni dal 2005 al 2007 ed al 60° anno a decorrere dal 2008.
- Si riporta l'art. 5 della legge 30 settembre 2004, n.
252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco):
«Art. 5 (Norma di interpretazione autentica). - 1.
L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'art. 16 del medesimo
decreto legislativo.».



Art. 137.
Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la liberta', l'attivita', i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.
2. In ragione dell'unicita' del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.



Note all'art. 137:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300 reca: Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento.
- Si riporta l'art. 42 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro). (Art. 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396
del 1997). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta'
e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'art.
2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'art. 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
criteri dell'art. 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purche' siano costituite in
associazione con un proprio statuto e purche' abbiano
aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a
piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
della contrattazione collettiva. Essi possono altresi'
prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell'art. 40, comma 2, deve
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione. tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 430.».



Art. 138.
Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il testo unico e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.
2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.



Nota all'art. 138:
- Si riporta l'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 54 (Codice di comportamento). (Art. 58-bis del
decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 26
del decreto legislativo n. 546 del 1993, e successivamente
sostituito dall'art. 27 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell'art. 43, definisce un codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in
relazione alle necessarie misure organizzative da adottare
al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'ARAN
indirizzi, ai sensi dell'art. 41, comma 1 e dell'art. 70,
comma 4, affinche' il codice venga recepito nei contratti,
in allegato, e perche' i suoi principi vengano coordinati
con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. In caso di
inerzia il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43 e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del
codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per
ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita'
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione dei codici di cui al presente articolo.».



Art. 139.
Sanzioni disciplinari

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare e' inflitta;
b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, nonche' della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di piu' infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni connesse tra loro;
c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravita' dell'infrazione contestata;
d) le fasi, le modalita' e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
e) i casi, le modalita' e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;
f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;
g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.
4. Il regolamento indicato al comma 2 puo' anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Note all'art. 139:
- Si riporta l'art. 53, comma 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge
n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993,
poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,
e, infine, dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del
1998, nonche' dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387
del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici
la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.».
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 80.
- Si riporta l'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita).
(Art. 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 27 del decreto legislativo n. 546 del
1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del
decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
dalla legge n. 437 del 1995, nonche' dall'art. 27, comma 2
e dall'art. 45, comma 16 del decreto legislativo n. 80 del
1998). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si
applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione
del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le
sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che
viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure
di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione
della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un
procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio
arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.
Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita' per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti
dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio
opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione
che ne regoli le modalita' di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative statali si applicano
le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
- La legge 27 marzo 2001, n. 97, reca: Norme sul
rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.



Art. 140.
Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 140:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 80.



Art. 141.
Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni
organiche del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessita' operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse e' disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.



Note all'art. 141:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta l'art. 17, comma 4-bis della legge 23
agosto, n. 400:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».



Art. 142.
Formazione del personale

1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonche' di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.
3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.
4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operativita' del personale in relazione alle funzioni da svolgere.
5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati.
6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione e' individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonche' a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunita' di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalita' elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non e' corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di cinque unita' di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facolta' per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, esso puo' concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.



Nota all'art. 142:
- Si riporta l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 57 (Pari opportunita). (Art. 61 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29
del decreto legislativo n. 546 del 1993, successivamente
modificato prima dall'art. 43, comma 8 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del decreto
legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare
pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
di cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare le
direttive della Unione europea in materia di pari
opportunita', sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.».



Art. 143.
Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi

1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del testo unico, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.
2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.
3. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.



Note all'art. 143:
- Si riporta l'art. 146 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
«Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun
Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione
centrale e' costituito un Consiglio d'amministrazione,
presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per
delega, da un sottosegretario di Stato oppure
dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e'
composto:
a) dai direttori generali e dagli impiegati con
qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un
servizio centrale;
b) dagli ispettori generali preposti a servizi
centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal
Ministro;
c) dal presidente del Consiglio superiore
eventualmente esistente presso l'amministrazione;
d) da rappresentanti del personale in numero pari ad
un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei
componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare
all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro,
sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.
I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di
assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei
relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i
rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
membri siano in numero inferiore ad otto, il Consiglio di
amministrazione e' integrato con gli impiegati delle
carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi
maggiore anzianita' di qualifica.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
Il Consiglio di amministrazione esercita le
attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale
ed esprime il proprio avviso sul coordinamento
dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad
evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere
l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione
dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre
questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.
Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per
i quali occorre la decisione del Ministro.
Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene
altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della
ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali
relative allo stato di previsione della spesa.
Per gli impiegati con qualifica non inferiore a
direttore generale le attribuzioni del Consiglio di
amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.
Qualora la situazione dei ruoli dei personali
dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di
amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di
qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso
l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita'
di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
lettera d) del primo comma.
La composizione dei Consigli di amministrazione delle
amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello
Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
spettacolo, delle informazioni e della proprieta'
intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
quanto previsto alla lettera d) del primo comma.
Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione
per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali
e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima
ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.
Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono
e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni
stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
ai commi 4 e 6.
In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del
Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori
pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella
qualifica.
Il Consiglio di amministrazione esercita le
attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale
anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello
operaio.».
- Si riporta l'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato):
«Art. 41 (Valutazione di anzianita). - Ai fini del
computo dell'anzianita' di servizio richiesta per
l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di
direttore di sezione, di segretario principale, di
coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il
servizio prestato, senza demerito, in carriera
corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello
prestato nella carriera immediatamente inferiore e'
valutato per meta'.
I servizi di cui al precedente comma non possono essere
valutati per piu' di quattro anni complessivi.
Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno,
comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia
stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni,
ridotti a due per le carriere direttive.
I servizi militari prestati, senza demerito, nella
posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere,
e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo,
in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti
posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai
sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando
equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato
nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato
nelle carriere ausiliarie.
E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.».



Art. 144.
Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale
ed esclusione del telelavoro

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici e' ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che puo' accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalita' degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non e' ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.



Note all'art. 144:
- Per il testo dell'art 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riportano l'art. 1, commi 56 e 64, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica):
«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di
legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno.».
«64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene
data precedenza ai familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento,
malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai
genitori con figli minori in relazione al loro numero.».
- Si riporta l'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n.
191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n.
59):
«Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal
fine, possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.».



Art. 145.
Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco

1. L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c);
b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.



Nota all'art. 145:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.



Art. 146.
Impiego in altre attivita' istituzionali del ruolo
di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli
per sopravvenuta inidoneita'

1. Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.
2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:
a) aggiornamento qualitativo dell'organico se-condo le modalita' stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) non riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.
3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito e' costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.
4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, puo', per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento e' subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalita' sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 e' inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianita' maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
Art. 147.
Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.
2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.
3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.
Art. 148.
Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del personale
della banda musicale

1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.
Art. 149.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco

1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco qualificato.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 150.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 15.
4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.
6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 151.
Inquadramento del personale appartenente al profilo
professionale di assistente tecnico antincendi
nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. L'inquadramento e' effettuato secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
2. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 152. Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di
collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi
esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche
del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi
1. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto».
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
7. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e la denominazione aggiuntiva di «esperto», prescindendo dall'anzianita' di servizio prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti delle cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente tra il personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai sostituti direttori antincendi capo che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
Art. 153.
Concorsi straordinari

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli a trecentotrentaquattro posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse e la composizione delle commissioni esaminatrici.
4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo e il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari di cui all'articolo 21, sono immessi nella qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finche' permangono nella predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto. Per il personale vincitore dei concorsi straordinari, l'immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento dei concorsi medesimi. Analoga opzione e' riconosciuta al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto.
Art. 154.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore antincendi e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente. Nella medesima qualifica e' altresi' inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di coordinatore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 155.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore medico e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente medico. Nella medesima qualifica e' altresi' inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 156.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei direttivi ginnico-sportivi

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente ginnico-sportivo. Nella medesima qualifica e' altresi' inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 157.
Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente alla seconda fascia dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, in relazione alle diverse funzioni espletate, nelle corrispondenti qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
Art. 158.
Concorsi straordinari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:
a) selezione interna a venticinque posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneita' professionale, anche mediante prova teorico-pratica, riservata al personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152, commi 1, 2 e 3, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d);
b) concorso per esami a venti posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni;
c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 53, comma 1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni;
d) concorso per esami e titoli a otto posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e di una anzianita' di servizio di almeno sette anni.
2. Non e' ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il personale positivamente selezionato ai sensi del comma 1, lettera a), e' nominato vice direttore ed e' ammesso a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi. Per lo svolgimento del corso e le dimissioni dallo stesso si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 ovvero, nel caso in cui queste siano incompatibili, quelle dettate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 159.
Disposizioni transitorie e di inquadramento
del personale appartenente ai profili professionali
del settore aeronavigante

1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attivita', per il cui esercizio e' richiesto il possesso di specifiche professionalita' e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante e' inquadrato come segue:
a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra;
b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto;
c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi;
d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo;
e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»;
f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.
2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
4. In relazione all'inquadramento del personale del settore aeronavigante nelle nuove qualifiche, la speciale indennita' di volo resta ferma negli importi attualmente in godimento.



Nota all'art. 159:
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge
30 settembre 2004, n. 252, si veda nelle note alle
premesse.



Art. 160.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di addetto alle attivita' di supporto e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.
3. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore tecnico.
4. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore professionale.
5. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di operatore esperto.
6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
7. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.
8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 161.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile.
2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo-contabile capo.
4. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo.
5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.
6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo servizio, e' inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.
7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.
9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 162.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori
e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 105, assumendo la denominazione aggiuntiva di «esperto».
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, un'anzianita' di servizio calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.
6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 163.
Istituzione del ruolo ad esaurimento
degli ispettori amministrativi

1. Tra i ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attivita' amministrativo-contabili e' istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui e' inquadrato il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non sia in possesso dei titoli di studio prescritti dagli articoli 98, comma 1, lettera d), e 119, comma 1, lettera d).
2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, per il profilo di provenienza.
3. Il personale di cui al comma 1 percepisce il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla qualifica di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e). In relazione al livello superiore di tale trattamento economico, al personale medesimo cessa di essere corrisposto il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
4. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1, sono rese indisponibili due unita' nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.
Art. 164.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico e di tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 166, comma 1.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo.
3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 165.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei funzionari amministrativo-contabili direttori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore.
3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.
4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 166.
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo
dei funzionari tecnico-informatici direttori

1. Il personale appartenente al profilo professionale di tecnico informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.
2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto e di direttore informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore.
3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianita' maturata nel ruolo medesimo.
4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.
Art. 167.
Concorsi straordinari

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per esami a complessivi duecentocinquanta posti per la nomina alle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore amministrativo-contabile e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore tecnico professionale e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d). Nei bandi di concorso e' indicato il numero dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ottanta posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel profilo professionale medesimo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ventisei posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nei profili professionali medesimi.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed esami per la copertura di non piu' della meta' dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico, riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d).
5. Al concorso di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli di studio prescritti. Ai concorsi di cui ai commi 2 e 3 e' ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo squadra, in possesso dei titoli di studio prescritti.
6. Ai concorsi di cui al presente articolo non e' ammesso il personale che, nell'ultimo triennio, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali e, limitatamente ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
Art. 168.
Disposizioni transitorie in materia di valutazione
e progressione in carriera del personale direttivo,
dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori

1. Agli scrutini per merito comparativo per il conferimento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 2006 e 2007 nelle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, e' ammesso il personale inquadrato nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi che abbia maturato, alla stessa data, nove anni di effettivo servizio nei soppressi profili professionali laureati del settore operativo dell'area funzionale C.
2. In relazione alla previgente disposizione di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 154, 155 e 156, nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi il termine di cui agli articoli 44, 56 e 65 e' ridotto a cinque anni.
3. Le disposizioni dell'articolo 47, in materia di percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a quella di dirigente superiore, non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data.
4. Le disposizioni dell'articolo 70, in materia di valutazione annuale, si applicano a decorrere dall'anno 2007, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2006. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007. Per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni e i criteri in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni e i criteri in materia di scrutinio per merito comparativo di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
6. Le disposizioni dell'articolo 72, in materia di costituzione e compiti della commissione per la progressione in carriera, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.



Nota all'art. 168:
- Si riporta l'art. 25 della legge 5 dicembre 1988, n.
521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 25 (Conferimento delle qualifiche di primo
dirigente e di dirigente superiore). - 1. Per sopperire
alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i posti disponibili nella qualifica di
dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per
merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del
31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di
effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.
2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono
verificate le vacanze.
3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini
dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad
assumere maggiore responsabilita' e ad assolvere le
funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto,
altresi', della variazione percentuale del punteggio
attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio
complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.
4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene
mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono
ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del
31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di
effettivo servizio nella carriera direttiva.
5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi,
presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente
sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici
periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue
mediante scrutinio per merito comparativo.
7. La promozione dei funzionari che hanno superato il
corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
e viene conferita secondo l'ordine della graduatoria
formata al termine del corso di formazione.
8. Allo scrutinio per merito comparativo per il
conferimento della qualifica di dirigente superiore e di
primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi
primo, secondo e quarto dell'art. 169 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077.
9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per il conferimento dei posti resisi disponibili
entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni
conferite secondo il turno di anzianita' alla qualifica di
dirigente superiore.».



Art. 169. Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e
di conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti generali sono nominati ai sensi dell'articolo 48, comma 1, oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi dirigenti che abbiano maturato dieci anni di anzianita' nella qualifica.
2. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, oltre che tra i dirigenti generali, tra i dirigenti superiori che abbiano maturato dieci anni di anzianita' nelle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal previgente ordinamento.
3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente generale e il conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 48, comma 1, e 49, comma 2, sono effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio della titolarita' in atto, al momento delle nomine e del conferimento medesimi, degli incarichi di funzioni dirigenziali generali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
4. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2 e seguenti, in materia di costituzione e compiti della commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.



Nota all'art. 169:
- Si riporta l'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n.
246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
«Art. 2 (Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti
l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di
livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del
presente articolo. Il contratto individuale successivamente
stipulato stabilisce il trattamento economico
onnicomprensivo ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo.
3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'incarico di funzioni dirigenziali generali e' conferito
nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale
dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di
contrattazione «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo», si osservano le disposizioni di cui
ai commi 1, 5 e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387.
5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o
impedimento del direttore generale della protezione civile
e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente
generale di pari livello titolare delle funzioni di
ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».



Art. 170.
Prima applicazione dei procedimenti negoziali

l. In sede di prima applicazione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80, il sistema e i livelli delle relazioni sindacali, nonche' le prerogative, i permessi, le aspettative e le forme di partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 171.
Clausole transitorie di salvaguardia

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi e agli scrutini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alle nomine e alle promozioni ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' le immissioni previste dai concorsi indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Il personale e gli altri soggetti interessati, ove conseguano nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente, sono inquadrati secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e inquadrato nei ruoli istituiti dal presente decreto e' riconosciuta, per una sola volta e ai soli fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, un'anzianita' di servizio proporzionale a quella effettivamente maturata nel profilo professionale di provenienza. Il criterio di computo dell'anzianita' di servizio da riconoscersi ai sensi del periodo precedente e' individuato con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Nota all'art. 171:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332 reca: «Regolamento recante norme
per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle
carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana.».



Art. 172.
Copertura finanziaria ed equa distribuzione
delle risorse finanziarie

1. Le risorse stanziate dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 15.075.333 euro per l'anno 2004 e a 12.524.500 euro per l'anno 2005, e quelle previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro per l'anno 2005, sono distribuite al personale comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum, secondo l'allegata tabella D, assicurando l'equa distribuzione delle risorse, in relazione alle maggiorazioni economiche eventualmente derivanti dalle disposizioni di inquadramento del presente decreto. In relazione all'abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', disponibili a regime e destinate all'attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono distribuite al personale medesimo allo stesso titolo, con gli stessi criteri e secondo la medesima tabella di cui al periodo precedente. Analoga destinazione e' riservata alle eventuali, ulteriori risorse della medesima natura, accertate nel corso della gestione finanziaria dell'esercizio 2005.
2. A decorrere dal 2006 le risorse a regime, derivanti dalle disposizioni di legge di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 12.147.500 euro, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro, e quelle contrattuali indicate al comma 1, anche esse a regime, sono destinate alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente decreto.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, anche con riferimento ai profili finanziari. La relazione e' trasmessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative.



Note all'art. 172:
- Per il testo dell'art. 6 della legge 30 settembre
2004, n. 252, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge
31 maggio 2005, n. 89, si veda nelle note alle premesse.



Art. 173.
Trattamento economico di prima applicazione

1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al presente decreto, gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati nella tabella C allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti.
Art. 174.
Clausola di salvaguardia retributiva

1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
Art. 175.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Tabella A
(prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5,
50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)
----> Vedere tabelle da pag. 58 a pag. 61 <----
Tabella B
(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6,
52, comma 2, 61, comma 2)

----> Vedere tabelle da pag. 62 a pag. 63 <----
Tabella C
(prevista dall'articolo 173)

----> Vedere tabelle da pag. 64 a pag. 69 <----
Tabella D
(prevista dall'articolo 172, comma 1)

----> Vedere tabelle da pag. 70 a pag. 74 <----