Gazzetta n. 249 del 2005-10-25 |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 3 ottobre 2005 |
Avvio di procedimento per l'ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 3 dicembre 2004, n. 1866/05, in merito a controversia tra la societa' Becromal Spa e la societa' AEM Spa di Milano. (Deliberazione n. 208/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 3 ottobre 2005; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'art. 2, comma 12, lettere m) ed n), e comma 20, lettera d); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 febbraio 1999, n. 13, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 13/99); la nota dell'Autorita' prot. AP/M00/1494/eb in data 6 luglio 2000 resa dal Direttore pro tempore dell'Area Elettricita' dell'Autorita' (di seguito: la nota) in riscontro e rigetto di una istanza presentata dalla societa' Becromal Spa in data 14 febbraio 2000 (prot. Autorita' n. 002680) (di seguito: la lettera); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01), come successivamente modificato e integrato; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato; la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 182/04; la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04); la decisione del Consiglio di Stato 3 dicembre 2004, n. 1866/05 (di seguito: decisione n. 1866/05). Considerato che: con lettera in data 14 febbraio 2000, la societa' Becromal Spa (di seguito: Becromal) segnalava all'Autorita' che la societa' AEM Spa di Milano (di seguito: AEM Milano), gestore della rete di distribuzione cui era allacciato il proprio stabilimento sito nel comune di Rozzano, aveva indebitamente trascurato, ai fini dell'inquadramento del rapporto di erogazione del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, allora disciplinato, quanto alle condizioni economiche, dalla deliberazione n. 13/99, di valutare la sollecitazione di detta societa' a dar corso alla definizione di modalita' di esercizio del servizio di vettoriamento adeguate alla particolare situazione della richiedente; in particolare, Becromal identificava le «motivate esigenze» costituenti presupposto per l'applicazione di corrispettivi per il vettoriamento in deroga a quelli determinati sulla base della deliberazione n. 13/99, nei rapporti intercorsi sin dal 1987 con la societa' AEM Milano, concessionaria del servizio nell'area territoriale su cui insiste lo stabilimento di Becromal, sostanziatisi nella partecipazione di questa, in misura pari alla meta', agli oneri per la realizzazione della infrastruttura di rete necessaria per il prelievo dell'energia elettrica destinata ad alimentare lo stabilimento e nella corresponsione di un canone annuo a fronte dell'uso parziale di un trasformatore; la nota respingeva l'istanza sulla, ritenuta, assorbente considerazione che, pur in presenza di circostanze che in astratto, salve le necessarie verifiche tecnico-economiche, avrebbero potuto effettivamente integrare esigenze rilevanti ai fini della autorizzazione di un contratto in deroga, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 13/99, le parti del rapporto commerciale di vettoriamento funzionale all'esecuzione del contratto di approvvigionamento, la stessa AEM Milano e la societa' tedesca RWE, con la quale Becromal aveva concluso nel libero mercato il contratto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione dello stabilimento, non avevano concordato l'impostazione di un tale contratto in deroga sottoponendolo all'Autorita' per l'autorizzazione; e che, in estrema sintesi, il rigetto veniva pronunciato dal momento che Becromal non era parte del rapporto di vettoriamento rilevante e quindi legittimata a gestirne l'inquadramento contrattuale, che la disposizione invocata escludeva interventi prescrittivi dell'Autorita' e che la questione sollevata riguardava strettamente i rapporti interni tra AEM Milano e la stessa Becromal; il regime tariffario definito con la deliberazione n. 13/99 e' stato sostituito dalla deliberazione n. 228/01 che, introducendo, per il periodo 1° gennaio 2002-31 gennaio 2004, una nuova disciplina fondata sul sistema delle opzioni tariffarie, non prevede la possibilita' di convenire contratti in deroga; e che tale sistema e' stato sostanzialmente recepito dalla deliberazione n. 5/04 per il periodo 1° febbraio 2004-31 dicembre 2007; le esigenze di tutela segnalate da Becromal, relative alla definizione di condizioni per il vettoriamento in deroga rispetto a quelle di cui alla deliberazione n. 13/99, sono riferite al periodo che precede l'entrata in vigore del nuovo regime tariffario definito con la deliberazione n. 228/01; e che, con riferimento ai periodi successivi, Becromal non ha evidenziato il reiterarsi delle incoerenze sopra segnalate; con la decisione n. 1866/05, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado resa dal TAR per la Lombardia in ordine alla impugnazione della lettera da parte di Becromal disponendone l'annullamento e, conseguentemente, ha ordinato l'esecuzione del dispositivo in sede amministrativa; con riferimento a tale ultimo profilo, la decisione n. 1866/05 reca puntuali indicazioni in ordine all'inquadramento giuridico dell'azione amministrativa di esecuzione sotto il profilo delle competenze che debbono essere esercitate e dei parametri in relazione al cui apprezzamento nel caso concreto deve dispiegarsi la discrezionalita' tecnica dell'Autorita'; e che tale indicazioni sono in tal modo sintetizzabili: a) la nota recava una segnalazione idonea a stimolare l'esercizio, doveroso, della funzione di valutazione degli atti di iniziativa o impulso, prevista in generale dall'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995, nello specifico attraverso il controllo, riportabile alla funzione di cui all'art. 2, comma 12, lettera n), sulla congruita' della tariffa che nel concreto sarebbe stata praticata alla societa' segnalante; b) l'attivita' di cui alla precedente lettera a) e' diretta alla acquisizione di elementi ai fini della eventuale adozione, con effetti retroattivi, del «provvedimento di tutela che l'Autorita' riterra' piu' opportuno» ossia di un provvedimento prescrittivo che imponga, si deve ritenere nell'esercizio della potesta' di cui all'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/1995, ad AEM Milano la conformazione delle condizioni economiche del rapporto di vettoriamento intercorso con il fornitore di energia elettrica della segnalante nel periodo al livello che sia ritenuto eventualmente piu' congruo in esito al controllo operato in rapporto ai parametri di seguito indicati; c) al fine di cui alla precedente lettera b), l'Autorita' dovra' tenere conto delle ragioni peculiari della posizione di Becromal, industria cd. energivora avente un rapporto di lunga data con AEM Milano, «che ha contribuito alle spese di impianto di talune apparecchiature di alimentazione elettrica, assumendosi prima l'obbligo di corresponsione di un canone annuo a fronte dell'uso parziale di un trasformatore e poi contribuendo alla realizzazione di una speciale sezione di trasformazione specificamente dedicata all'alimentazione dello stabilimento»; nonche', in rapporto alle suddette ragioni, verificare «se il praticare a Becromal le tariffe previste per la generalita' degli utenti non determini una soglia di redditivita' dell'esercente il servizio superiore a quella consentita, perche' dimentica degli oneri speciali sopportati da Becromal»; la deliberazione n. 138/04, da un lato, intesta in capo alla direzione tariffe il compito di esaminare reclami, istanze e segnalazioni in materia tariffaria e, dall'altro lato, attribuisce alla direzione energia elettrica il compito di controllare l'attuazione della regolazione delle condizioni di accesso alla rete e di gestire, in tale materia, i relativi procedimenti individuali; le valutazioni e le verifiche cui l'Autorita' e' tenuta in forza della decisione n. 1866/05, pur avendo ricadute di natura tariffaria, sono strettamente connesse con profili riferiti alla regolazione delle condizioni di accesso alla rete; Ritenuto che sia necessario avviare il procedimento per l'ottemperanza alla decisione n. 1866/05 nei termini sopra indicati, intestandone la responsabilita', al fine di assicurare la coerenza tra le azioni e i vincoli derivanti dalla decisione sopra richiamata, al direttore della direzione legislativo e legale, che acquisisce i necessari apporti della direzione tariffe e della direzione energia elettrica; Delibera: 1. Di avviare un procedimento volto, in ottemperanza alla decisione n. 1866/05, alla valutazione della segnalazione presentata da Becromal con lettera in data 14 febbraio 2000 (prot. Autorita' n. 002680), sotto il profilo della congruita' delle tariffe per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica praticate da AEM Milano, nel periodo di vigenza della deliberazione n. 13/99, nei confronti del fornitore dell'energia elettrica destinata ad alimentare lo stabilimento della segnalante sito nel comune di Rozzano (Milano), ai fini della adozione del provvedimento di tutela che si renda eventualmente necessario ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/1995. 2. Di attribuire la responsabilita' del procedimento al direttore della direzione legislativo e legale, che acquisisce i necessari apporti della direzione tariffe e della direzione energia elettrica. 3. Di fissare in sessanta giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento. 4. Di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro trenta giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3. 5. Di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della direzione legislativo e legale. 6. Di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie. 7. Di rendere noto che chi ne ha titolo puo' chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, qualora ne faccia domanda all'Autorita' entro il termine di trenta giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001; 8. Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle societa': Becromal, con sede in via E. Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano); AEM Milano, con sede in corso di Porta Vittoria n. 4 - Milano. 9. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 3 ottobre 2005 Il presidente: Ortis |
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