Gazzetta n. 250 del 2005-10-26 |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2005, n. 218 |
Regolamento per la determinazione della bandiera di istituto del Corpo forestale dello Stato nonche' delle modalita' di uso e custodia. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 giugno 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2005; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Bandiera d'istituto del Corpo forestale dello Stato 1. Il Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Corpo», e' dotato della bandiera d'istituto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 12 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che la «bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticale di eguali dimensioni». - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, l'art. 17 disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. Il comma 1 concerne i regolamenti relativi all'esecuzione, all'attuazione e/o all'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio. - La legge 5 febbraio l998, n. 22, contiene le «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, reca le norme di attuazione della citata legge n. 22/1988, che, tra l'altro, all'art. 11 fa salve le disposizioni particolari dei Corpi dello Stato. - La legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante: «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
| Art. 2. Caratteristiche della bandiera 1. La bandiera d'istituto del Corpo si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta e di una cordoniera. 2. Il drappo e' quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali uguali di verde, di bianco e di rosso. 3. Il puntale e' di ottone ed e' costituito da un codolo a sezione quadrata sostenente un globo, sul cui asse orizzontale e' inscritta la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta di lancia modellata a traforo, entro la quale e' saldata la stella piena di cinque raggi. 4. Sulla faccia del codolo opposta al drappo sono incisi il motto e l'anno di fondazione del Corpo; sulle altre, in senso orario a partire dalla prima, sono riportate in ordine cronologico le ricompense concesse al Corpo e l'anno di conferimento. 5. L'asta e' in legno rivestito di velluto verde, ed e' ornata da bullette di ottone poste a spirale. E' provvista di calcio e puo' essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone. 6. La cordoniera, argentata, e' annodata alla base del globo. Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10. 7. La rappresentazione grafica della bandiera d'istituto del Corpo e' contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. | Art. 3. Custodia della bandiera 1. La bandiera d'istituto del Corpo e' custodita nell'ufficio del Capo del Corpo forestale dello Stato, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera e' custodita in idoneo locale. 2. La bandiera d'istituto del Corpo viene spiegata in occasione: a) di cerimonie di consegna di bandiere; b) della festa del Corpo; c) di cerimonie di consegna di ricompense al valore; d) di altre circostanze previste da disposizioni o stabilite dall'Ispettorato generale. 3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco alla base della punta. | Art. 4. Trasporto della bandiera 1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'istituto del Corpo e' racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettorato generale. 2. L'Ispettorato generale stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali. | Art. 5. Riparazione e rinnovazione della bandiera 1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'istituto del Corpo e' a cura dell'Ispettorato generale. 2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede dell'Ispettorato generale. | Art. 6. Invarianza degli oneri 1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 93 | Allegato A
----> Vedere allegato a pag. 5 <---- |
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