Gazzetta n. 250 del 2005-10-26
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 agosto 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese «Synthesis S.p.a.» e «Axaff S.r.l.». (Decreto n. 36891).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
Considerato che, con gli accordi, facenti parte integrante del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza dell'on. Gianfranco Borghini, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto mediante la concessione delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 aprile 2005, in favore di un numero massimo di trentaquattro dipendenti della «Synthesis S.p.a.», unita' di Massa Carrara, gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34703 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 267.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 529.098,48.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
Pagamento diretto: si'.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento straordinatio di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 maggio 2005, in favore di un numero massimo di cinquantotto dipendenti della «Axaff S.r.l.», unita' di Massa Carrara, gia' fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34700 del 12 agosto 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 265.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 909.243,36.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Pagamento diretto: si'.
Art. 3.
La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 2, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 1.438.341,84, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1. Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
Art. 4.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 165