Gazzetta n. 251 del 2005-10-27
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 ottobre 2005
Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'eta' evolutiva» ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Roma e Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
per la ricerca scientifica e tecnologica
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'eta' evolutiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Flaminia, 388 e in Milano, via Donizetti 1/A, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a trenta unita' e, per l'intero corso, a centoventi unita', per entrambi le sedi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 24 giugno 2005, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha ritenuto la «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'eta' evolutiva» inidonea all'istituzione e attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia, evidenziando in particolare che l'attivazione di uno specifico programma di formazione dedicato ai bambini, pur ricadendo all'interno dell'orizzonte teorico-clinico della psicologia analitica che informa il training gia' riconosciuto e dedicato agli adulti, si distingua da questo per quanto concerne sia molti aspetti applicativi della teoria di riferimento, sia per le tecniche psicoterapeutiche che dovranno essere indirizzate alla psicoterapia di soggetti in eta' evolutiva. Tale carattere distintivo di un percorso di formazione psicoterapeutica per bambini rispetto ad uno per adulti non consente, a parere della Commissione, di ritenere il primo come semplice indirizzo del secondo, ma impone di considerarlo necessariamente come autonomo, tanto per quel che concerne gli aspetti riferiti alla pratica clinica, che per quelli che ricadono nella sfera dei processi formativi;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1.
L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'eta' evolutiva», con sede in Roma,via Flaminia, 388 e in Milano, via Donizetti, 1/a, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere di inidoneita' della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2005
Il Capo del dipartimento: Rossi Bernardi